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Decreto stupefacenti in ospedale

Decreto stupefacenti in ospedale

Decreto stupefacenti in ospedale: Parere favorevole CSR del 10 Settembre 2026

ID 27078 | 11 Settembre 2026 / Download Decreto in CSR - Parere CSR del 10.09.2026

Parere favorevole, nella seduta del 10 Settembre 2026, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Decreto che definisce misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità, la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
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Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità, la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, riportati nella Tabella dei medicinali sezioni A, B, C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ad uso umano e veterinario detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Le misure sono dirette a prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dal circuito sanitario legale, assicurando la tracciabilit‡ delle operazioni e l’individuazione delle responsabilit‡.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il decreto si applica alle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, agli ospedali e alle case di cura pubbliche e private prive dell'unità operativa di farmacia alle unit‡ operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, ai servizi pubblici per le dipendenze, alle strutture penitenziarie, ai magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e alle altre strutture pubbliche o private di cui all’articolo 42 del DPR 309/90, ivi comprese le strutture veterinarie, autorizzate per l’esercizio delle professioni sanitarie che detengono o impiegano i medicinali stupefacenti o psicotropi di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Fermo restando gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto le strutture veterinarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere, a) e b) di cui all’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003, che detengano giornalmente una quantit‡ di confezioni di medicinali stupefacenti di cui all’art. 1, comma 1 inferiore a sette.
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Parere della CSR del 10 Settembre 2026 - Parere favorevole

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, con la raccomandazione al Ministero della Salute a valutare ulteriormente le seguenti due proposte regionali già avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica:

Articolo 15, comma 2 - Ispezioni interne e vigilanza
Proposta: Portare la frequenza delle ispezioni ordinarie da semestrale ad annuale, mantenendo la cadenza trimestrale unicamente per le unità operative con precedenti non conformità.
Motivazione: Rendere sostenibile il carico di lavoro per i farmacisti e le direzioni mediche in strutture con decine di reparti e sedi territoriali, concentrando le verifiche dove esiste un reale rischio pregresso (risk-based audit).

Articolo 19, comma 4 - Disposizioni finali e tempi di adeguamento
Proposta: Ampliare il termine di adeguamento portandolo da 60 ad almeno 120 giorni dalla pubblicazione.

Motivazione: Le procedure imposte dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) richiedono iter e tempistiche che esulano strutturalmente dai 60 giorni. Tra la determinazione a contrarre, la pubblicazione e le fasi di gara, l'aggiudicazione, la stipula del contratto, i tempi tecnici di consegna e posa in opera di impianti complessi (armadi blindati EN 1143-1, videosorveglianza, controllo accessi) e il collaudo dei software gestionali, è impossibile completare gli adeguamenti in soli due mesi senza esporre le aziende sanitarie a un'automatica e non imputabile illegittimità.

Roma, 10 settembre 2026.

Allegati
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Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
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