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Decreto MLPS n. 4/2026

Decreto MLPS n. 4/2026 | Patologie oncologiche: misure di politiche attive applicabili ai lavoratori

Decreto MLPS n. 4/2026 | Patologie oncologiche: misure di politiche attive applicabili ai lavoratori

ID 25385 | 22.01.2026 / In allegato

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, n. 4/2026, di attuazione della legge n. 193/2023 sull’oblio oncologico.

Il decreto mette al centro la dignità della persona e il diritto a vivere senza pregiudizi, barriere sociali ed economiche. Lo fa puntando in particolar modo sulle competenze, presenti o attivabili attraverso le politiche attive del lavoro. Nella pratica assimila tutte le persone guarite da patologie oncologiche ai soggetti in condizione di fragilità ricompresi tra i beneficiari del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), del Fondo Nuove Competenze, dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) nel caso sia integrato il requisito economico e tra coloro per cui possono essere attivati gli "accomodamenti ragionevoli" definiti dalle leggi n. 18/2009 e n. 104/1992, di recepimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il provvedimento si inserisce in una più ampia azione del Governo a sostegno delle persone affette da tumore e delle loro famiglie.

In particolare sono state rafforzate le tutele per i lavoratori che stanno affrontando il cancro, si è provveduto a semplificare le donazioni al Terzo settore, presidio fondamentale di supporto e accompagnamento ed è stato incrementato nella Legge di bilancio per il 2026 il Fondo per l’assistenza ai bambini malati oncologici di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

[...]

Decreto MLPS n. 4/2026

Articolo 1 (Destinatari)

1. In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il presente decreto individua quali destinatari delle specifiche misure di politiche attive tutti coloro che siano stati affetti da patologia oncologica ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193.

2. Agli effetti del presente decreto, sono considerate “persone guarite da patologie oncologiche”, sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (trattamenti  adiuvanti o di follow up); condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.

Articolo 2 (Le misure specifiche di politica attiva del lavoro)

1. I destinatari di cui all’articolo 1 sono considerati soggetti in condizione di fragilità e, in quanto tali, sono ricompresi tra i beneficiari delle seguenti misure di politica attiva:

a. Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Programma GOL), destinato, ai sensi del par. 5, dell’allegato A, del decreto interministeriale del 5 novembre 2021 anche ai “lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito”, ai quali è riservato uno specifico percorso di servizi denominato “Percorso 4 Lavoro ed inclusione”;

b. Fondo Nuove Competenze, disciplinato dall’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  recante  “Misure urgenti  in  materia di  salute,  sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che incrementa l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro. Gli interventi del Fondo Nuove Competenze hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati – anche a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori;

c. Assegno di Inclusione (ADI), misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con componenti fragili, segnatamente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48: i minori, over 60, persone con disabilità, persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociosanitari;

d. Supporto per la formazione e il lavoro, misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolto a persone occupabili (cioè abili al lavoro), di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non rientrano nei criteri previsti per l’ADI, ma che si trovano in condizioni di fragilità economica o rischio di esclusione sociale. La misura determina l’accesso per l’interessato ad un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa;

e. Accomodamenti ragionevoli, come definiti dall’articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 nonché dall’articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che consistono nelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per garantire il godimento effettivo e tempestivo, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali.
I destinatari di cui all’articolo 1 hanno diritto agli accomodamenti ragionevoli per garantire un lavoro dignitoso, inclusivo e compatibile con la loro salute. I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sentito il medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni.

[...]

Fonte: MLPS

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