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ID 26540 | 26 Giugno 2026 / Allegato
Decreto 8 maggio 2026 n. 109
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(GU n.146 del 26.06.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2026
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Art. 1. Modalità di iscrizione all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando pubblicato sul Portale di cui all’articolo 35 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché sul proprio sito internet istituzionale, indice una selezione per titoli per l’iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 11, terzo periodo, della legge n. 394 del 1991, l’iscrizione all’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2. Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. Per accedere alla selezione di cui all’articolo 1 e ai fini dell’iscrizione all’Albo, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un’università statale della Repubblica italiana o presso un’università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
...
Art. 3. Commissione di valutazione e giudizio di idoneità
Art. 4. Cause di inconferibilità, cancellazione e sospensione dall’Albo
Art. 5. Disciplina transitoria e abrogazioni
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 2 Interventi per la conservazione della natura
...
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente leggi, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
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