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Decreto 7 settembre 2023

Decreto 7 settembre 2023

Decreto 7 settembre 2023 / Fascicolo sanitario elettronico 2.0

ID 20645 | Update 10.02.2025

Decreto 7 settembre 2023 Fascicolo sanitario elettronico 2.0.

(GU n.249 del 24.10.2023)
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Modifica:

Decreto 30 dicembre 2024
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Art. 2. Finalità e ambito di applicazione del decreto

1. Il presente decreto, attuativo delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, individua i contenuti del FSE, nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4 -bis , 4 -ter e 5 del predetto art. 12.

Art. 3. Contenuti del FSE

1. Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale, i cui contenuti sono riportati, in sede di prima applicazione, nell’allegato A al presente decreto:

a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati);
b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 16 ottobre 2013;
c) verbali pronto soccorso;
d) lettere di dimissione;
e) profilo sanitario sintetico, di cui all’art. 4;
f) prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
g) cartelle cliniche;
h) erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN;
i) vaccinazioni;
j) erogazione di prestazioni di assistenza specialistica;
k) taccuino personale dell’assistito, di cui all’art. 5;
l) dati delle tessere per i portatori di impianto;
m) lettera di invito per screening.

2. Le informazioni delle esenzioni per reddito e i relativi codici esenzione, di cui al comma 1, lettera a) , resi disponibili nel FSE, sono consultabili solo dall’assistito.

3. Con successivi decreti ai sensi del comma 7 dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono disciplinati i contenuti degli ulteriori dati e documenti del FSE, anche al fine di garantire l’interoperabilità.

4. Con distinto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, commi 15 -ter, numero 3) e 15 -septies, le modalità, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati, con cui il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile ai FSE, attraverso l’infrastruttura nazionale di cui allo stesso comma 15 -ter , i dati risultanti negli archivi del medesimo sistema tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell’assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto.

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