Direttiva 2008/50/CE
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Direttiva 2008/50/CE
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
(GU L 152/1 del 11.6.2008)
Entrata in vigore: 11.6.2008
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La Direttiva stabilisce obiettivi di qualità dell’aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente fino al 2020. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme. Prevede che il pubblico venga informato in proposito.
La presente direttiva fonde la maggior parte della legislazione esistente sulla qualità dell’aria in un’unica direttiva e comprende i seguenti elementi chiave:
- le autorità nazionali assegnano tali compiti di valutazione a organismi specifici che utilizzano dati raccolti in punti di campionamento selezionati;
- laddove i livelli di inquinamento in una determinata area siano superiori alle soglie, devono essere introdotti piani per la qualità dell’aria che correggano la situazione. Tali piani possono comprendere misure specifiche a tutela di gruppi sensibili di popolazione, quali i bambini;
- se esiste il rischio che i livelli di inquinamento possano superare le soglie, devono essere attuati piani d’azione a breve termine per arrestare il pericolo, volti ad esempio a ridurre il traffico stradale, le opere di costruzione o determinate attività industriali;
l- e autorità nazionali devono garantire che non solo il pubblico, ma anche le organizzazioni ambientali, dei consumatori e di altro tipo, fra cui organismi di assistenza sanitaria e federazioni industriali, vengano informati sulla qualità dell’aria ambiente (ossia dell’aria esterna) nella loro zona;
- i governi dell’Unione europea (UE) devono pubblicare relazioni annuali sugli inquinanti compresi nella normativa.
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Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce misure volte a:
1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
2) valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
3) ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie;
4) garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
5) mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;
6) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.
Articolo 3 Responsabilità
Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:
a) della valutazione della qualità dell’aria ambiente;
b) dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
c) della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni;
d) dell’analisi dei metodi di valutazione;
e) del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione;
f) della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione.
Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell’allegato I, punto C.
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Modificata da:
- Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015
Atto di recepimento IT:
Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155
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