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Posizione dell'UE sull'ADR 2017
Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio del 29 settembre 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa fa riferimento all'ADR, al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) («RID») e all'ADN.
Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone quanto segue: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.».
Tra il 2014 e il 2016 il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose - WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno elaborato, secondo le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 14 dell'ADR e all'articolo 20 dell'ADN, alcune modifiche che si prevede entrino in vigore il 1° gennaio 2017.
Tali modifiche, che riguardano norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi, sono intese a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto.
Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori dell'industria che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero essere sostenute.
È pertanto opportuno stabilire la presente posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, che figurano nell'allegato.
GU 11.10.2016
Carriage of Hybrid Lithium batteries, containing both primary lithium metal cells and rechargeable lithium ion cells
under section 1.5.1 of ADR concerning the carriage of Hybr...
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADR applicable as from 1 January 2013
The European Agreement concerning the International Carr...
Con l’uscita dell’ADR 2013 - direttiva 45/2012/UE che adegua al progress...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024