Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Posizione dell'UE sull'ADR 2017
Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio del 29 settembre 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa fa riferimento all'ADR, al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) («RID») e all'ADN. 
Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone quanto segue: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.». 
Tra il 2014 e il 2016 il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose - WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno elaborato, secondo le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 14 dell'ADR e all'articolo 20 dell'ADN, alcune modifiche che si prevede entrino in vigore il 1° gennaio 2017. 
Tali modifiche, che riguardano norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi, sono intese a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. 
Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori dell'industria che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN. 
Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero essere sostenute. 
È pertanto opportuno stabilire la presente posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, che figurano nell'allegato.
GU 11.10.2016

La nuova rubrica UN 3509 (Classe 9 - D.S. 663) è stata introdotta con l’ADR 2015.
Tale rubrica, modificherà in modo rilevante l'aspetto de...

Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose
(GU n. 163 del 15.07.2005 - SO n.123)
Collegati

Aggiornamento ADR 2017
5.2.2.2.1.1
Le etichette devono essere realizzate come indicato in Figura 5.2.2.2.1.1:
Figura 5.2.2.2.1.1
*  Nell'angolo inferiore deve ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024