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Decreto MIT 22 maggio 2018

ID 6308 | | Visite: 3943 | Legislazione Merci PericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/6308

Decreto MIT 22 maggio 2018

Decreto 22 maggio 2018 

Attuazione della direttiva n. 238 dell’8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35»

GU Serie Generale n.131 del 08-06-2018

Entrata in vigore: 09/06/2018

Art. 1. Definizioni ed acronimi

Ai fini del presente decreto, si definiscono:
1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
2. ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
3. ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
5. convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione;
6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale;
7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
8. RFI: Gestore dell’infrastruttura nazionale;
9. POLFER: Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio polizia ferroviaria.

Art. 2. Obiettivi

1. Obiettivi del presente decreto sono:
a) riordinare in un unico atto le attività dei soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose per ferrovia: R.F.I., imprese ferroviarie ed altri soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose, Dipartimento ed A.N.S.F;
b) riepilogare i compiti specifici dei diversi soggetti al fine di garantire i più elevati livelli di sicurezza dei trasporti di merci pericolose per ferrovia nel rispetto del quadro normativo vigente e nelle more del riordino complessivo delle norme di settore.

Art. 3. Autorità competenti RID

1. Al Dipartimento in qualità di Autorità competente sono attribuite fra quelle previste nel testo del RID le competenze in materia di:
a. relazioni con organismi internazionali;
b. aspetti attinenti all’intermodalità del trasporto di merci pericolose;
c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze;
d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6 dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, così come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35;
e. stipula e notifica di accordi multilaterali tra Stati, in deroga alle disposizioni del RID;
f. riconoscimento, notifica e vigilanza di Organismi di certificazione ed ispezione per attività svolte in ambito RID;
g. rilascio del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2. Restano fermi i compiti e le responsabilità già attribuiti dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali riguardo alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Art. 7  Obblighi per tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia

1. Tutti gli operatori della catena logistica che hanno responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per ferrovia sono tenuti a:

a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3;
b) garantire anche attraverso specifiche clausole contrattali ovvero attraverso accordi con societa' terze il ripristino delle anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o da altri soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la rete che presso gli scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi brevi del trasporto;
c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto assolvimento dei succitati obblighi.

2. In particolare le imprese ferroviarie e le imprese che forniscono il servizio di manovra o che effettuano attivita' di trasporto ferroviario di merci pericolose devono prevedere, anche all'interno dei propri sistemi di gestione della sicurezza, che i responsabili di scalo dell'impresa imprese:
forniscano al gestore tutte le informazioni attinenti all'attivita' nel trasporto di merci pericolose delle imprese ferroviarie necessarie per l'elaborazione delle «Procedure organizzative»;
attivino anche attraverso strumenti informatici gli specifici accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998, finalizzati ad assicurare la prenotazione della partenza e l'informazione della consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di evitare le soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo;  elaborino le procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima della
partenza;
rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in particolare quelle inerenti alla permanenza nello scalo dei carri di merci pericolose;
verifichino che le ditte speditrici/destinatarie adempiano a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione gas, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima dello svincolo);
prevedano apposite procedure e specifiche clausole contrattuali per garantire in tempi brevi il ripristino in loco di piccole anomalie.

Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al trasporto di merci pericolose, saranno oggetto di controllo da parte dei soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).

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