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Decisione di esecuzione della Commissione del 4 aprile 2012 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della Direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
GUUE L 101/18 del 11.4.2012
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