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Decreto 29 dicembre 2010

ID 13183 | | Visite: 1889 | Legislazione Merci PericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/13183

Decreto 29 dicembre 2010

Decreto 29 dicembre 2010 

Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU n.53 del 05.03.2011)

Modifiche/abrogazioni: Decreto 4 marzo 2021

___

 Art. 2. Individuazione delle autorità competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui al punto 1.8.3.7 dell’ADR/RID/ADN, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sedi di commissioni di esame.

Art. 3. Qualificazione del consulenti

l. Non devono sostenere l’esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9. 

Art. 4. Commissioni di esame

1. I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto fissandone la/e sede/i.
2. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.
3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti nel trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all’art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.
4. I membri delle commissioni operanti presso le direzioni generali territoriali sono nominati don provvedimento del competente direttore generale. 5. Per i candidati che intendono conseguire il certificato di formazione professionale anche per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne è istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione una commissione di esame presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente, composta da un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su strada, un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su ferrovia ed un membro esperto nel trasporto di merci pericolose per le vie navigabili. Tali membri scelti tra i funzionari tecnici dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sono designati, unitamente ai loro uno o più supplenti, rispettivamente dal direttore generale per la motorizzazione, dal direttore generale per il trasporto ferroviario e dal direttore generale per il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne.
6. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione. Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.
7. I membri della commissione rimangono in carica per cinque anni.
8. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

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