Circolare 300/A/4820/18/108/1 del 14 Giugno 2018
OGGETTO: Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Direttive.
Lettura estesa:
A) Premessa
Com'è noto, con la circolare indicata a seguito, sono state fornite indicazioni di ordine generale sul regime del trasporto degli esplosivi, sugli adempimenti che gravano in capo agli operatori economici del settore nonché, sulle modalità attraverso le quali le Autorità provinciali di P.S. esercitano il controllo sulla movimentazione di tali materiali.
Le indicazioni formulate s'inquadrano in una più ampia strategia che punta a rafforzare il sistema delle verifiche preventive, strumento indispensabile non solo per evitare il verificarsi di eventi pericolosi per l'incolumità pubblica, ma anche per prevenire impieghi illeciti dei materiali in questione.
A questo proposito, non può essere trascurato che, di recente organizzazioni terroristiche hanno perpetrato attentati con l'impiego di sostanze esplosive ovvero quelle di uso comune, a capacità "dual use" che, se utilizzate in determinate soluzioni e miscele, possono produrre effetti deflagranti.
Allo stesso tempo, gli indirizzi in argomento si muovono nella direzione di limitare al minimo indispensabile l'aggravio per gli operatori economici del settore, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 1 della legge 241/1990
In questo, l'applicazione della predetta circolare è stata costantemente monitorata dall'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, secondo una consolidata "politica dell'ascolto" attenta a intercettare le esigenze e le problematiche prospettate dal territorio.
Nel contempo gli approfondimenti svolti hanno permesso anche di affinare ulteriormente le modalità di esecuzione dei controlli preventivi, in un'ottica, peraltro, tesa a ricercare il maggior punto di equilibrio.
Al fine di agevolare le attività degli Uffici delle SS.LL. è parso altresì opportuno proseguire nell'opzione di realizzare un documento unico capace di compendiare tutte le pertinenti indicazioni.
Conseguentemente il presente atto d'indirizzo sostituisce integralmente la circolare del 22/11/2017 meglio specificata a seguito che cessa quindi di trovare applicazione.
Come noto, la licenza di trasporto per gli esplosivi di II e III categoria è rilasciata dal Prefetto su delega permanente del Ministero dell'Interno ex art. 46 T.U.L.P.S., mentre la licenza di trasporto per gli esplosivi appartenenti alla I, IV e V categoria è rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 47 del T.U.L.P.S.
Inoltre, per il trasporto di merci pericolose - cui appartengono gli esplosivi - il riferimento normativo internazionale principale è rappresentato dalle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose "UN Raccomandations on the transport of Dangerous Goods", conosciute anche come "Orange Book" o "Libro Arancio", pubblicate per la prima volta dall'ONU nel 1957 e periodicamente aggiornate.
Da tali raccomandazioni discende la normativa sulle diverse modalità di trasporto (per mare, aria, strada, ferrovia e vie navigabili) sia a livello internazionale, che comunitario e nazionale.
Lo scopo principale di queste raccomandazioni è facilitare la libera circolazione delle merci pericolose garantendo nello stesso tempo la maggior sicurezza possibile alle persone, ai beni e all'ambiente, riguardo ai rischi che possono sorgere durante il trasporto delle stesse.
L'Orange Book definisce esplosivi "le materie e gli articoli figuranti nella classe 1" nella propria classificazione. La vigente legislazione nazionale accoglie tale definizione includendo le materie e gli articoli appartenenti alla classe 1 nel "elenco dei prodotti esplodenti" dell'Allegato "A" al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Alla stregua di quanto sopra detto, secondo la normativa nazionale, le definizioni "esplosivi" e "prodotti esplodenti" sono da considerarsi sinonimi.
L'art. 82 del citato regio decreto classifica, tali materie e articoli, nelle cinque categorie previste ai fini dell'applicazione della disciplina sugli esplosivi, contenuta nel T.U.L.P.S. e nel relativo regolamento.
Le direttive unionali regolamentano l'immissione sul mercato degli esplosivi, ovvero la classe 1, distinguendoli in "esplosivi a uso civile" (Direttiva 2014/28/UE, recepita con il decreto legislativo n. 81/2016) e in "articoli pirotecnici" (Direttiva 2013/29/UE, recepita con il decreto legislativo n. 123/2015).
Definita merce pericolosa ai fini del trasporto, la classe 1 è altresì soggetta alle prescrizioni previste da accordi internazionali, trasposte nelle disposizioni nazionali, relative all'etichettatura, all'imballaggio e dalle modalità di trasporto.
In particolare, le etichette da apporre sugli imballaggi dei prodotti appartenenti alla classe 1 devono essere conformi alle prescrizioni previste in materia di trasporto di merci pericolose su strada "A.D.R." (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), per ferrovia "R.I.D."(Regolamentazione tecnica tra le reti ferroviarie per il trasporto di merci pericolose), per via aerea "I.C.A.O." (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile), per mare "l.M.O."(Organizzazione internazionale marittima) e nelle acque Interne "A.D.N." (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose per vie di navigazione interna).
Gli imballaggi per il trasporto devono essere omologati da una certificazione rilasciata da organismi di valutazione notificati e sono sottoposti a periodici controlli eseguiti sul fabbricante per la verifica della conformità agli standard internazionali armonizzati.
Relativamente ai trasportatori di merce pericolosa appartenente alla classe 1 sussiste una normativa "ad hoc" che stabilisce particolari competenze professionali regolandone l'attività sia che si eserciti sul territorio nazionale, che nell'ambito dell'Unione europea o verso Paesi extra UE.
Ciò posto, il rilascio della licenza di trasporto degli esplosivi da parte dell'Autorità di P .S. preposta è subordinato, come meglio specificato più avanti, alla verifica di tutti i requisiti dalla vigente normativa in capo a ciascun soggetto autorizzato.
C) Licenza di trasporto
Le licenze di trasporto sono emesse nelle modalità previste nell'Allegato "C" al Regolamento di Esecuzione del citato Testo Unico e, come disposto dall'art. 51 del T.U.L.P.S., possono essere permanenti o temporanee: le prime consentono di effettuare più trasporti, mentre le seconde un solo trasporto nell'arco temporale di vigenza del titolo autorizzatorio.
Per i trasporti degli esplosivi di II e III categoria per via ordinaria l'art. 106 del Regolamento prevede la scorta di guardie giurate o di agenti della forza pubblica oltre tutte le misure previste dal decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2008 (5), recante "Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto ed impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di II e III categoria".
D) Licenze di trasporto permanenti
Con validità annuale
Il citato Allegato "C" prevede che le licenze permanenti non possano superare la validità di un anno.
Le licenze di trasporto permanenti possono essere rilasciate in favore di titolari di depositi di fabbrica e depositi di vendita per trasporti verso altri depositi per qualsiasi categoria di prodotto esplodente.
Qualora il trasporto avvenga verso un esercizio di minuta vendita, possono essere autorizzate in licenza solo la I categoria (limitatamente alla polvere per il caricamento di cartucce), IV e V categoria, gruppo "A" e "C", ovvero i soli prodotti che possono essere detenuti in detti esercizi, verso i quali possono essere trasportati anche esplosivi della V categoria, gruppo "D" ed "E" senza licenza (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). La licenza non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando la domanda di rinnovo sia presentata, almeno tre mesi prima della scadenza della validità, la licenza si intende prorogata, fino al rinnovo, salvo un diniego espresso nel frattempo intervenuto.
Con validità trimestrale
È, altresì prevista la possibilità di rilasciare licenze di trasporto permanenti per gli esplosivi di Il e III categoria dai depositi di fabbrica e di vendita verso depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la cui validità massima è di tre mesi e non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di consumo temporaneo o giornaliero.
In merito, va precisato che, stante la validità temporale massima di tre mesi, si possono concedere licenze per il trasporto di esplosivi di II e III categoria dal deposito di vendita al luogo di impiego anche se questo sito sia sprovvisto di un deposito, con la prescrizione che gli esplosivi vengano consumati totalmente nel giorno stesso dell'arrivo. Gli esplosivi eventualmente inutilizzati dovranno essere distrutti ovvero essere restituiti al deposito di provenienza, facendo menzione di queste ipotesi nella licenza di trasporto. Ove gli esplosivi non siano consumati in unica soluzione (trasferiti direttamente dall'automezzo nei fornelli) ma vengano impiegati in più soluzioni nell'arco della giornata, per i siti sprovvisti di deposito è necessario che l'automezzo rimanga fermo sul posto durante tutta la giornata, con sosta alla distanza di 500 metri dal più vicino centro abitato.
E) Licenze di trasporto temporanee
Vengono rilasciate per autorizzare il trasporto di esplosivi di qualsiasi categoria da effettuarsi unicamente nella data indicata nella licenza.
F) Esenzioni
Non occorre la licenza di trasporto per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE in entrata ed in uscita dal territorio nazionale, che sono soggetti alla "comunicazione", esente dalla marca da bollo, prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.
La licenza non è richiesta anche per i trasferimenti intracomunitari di esplosivi ad uso civile per i quali si applica il modello istituito con la Decisione 2004/388/CE della Commissione delle Comunità europee, del 15 aprile 2004, che, per motivi di semplificazione, contiene anche la licenza di trasporto. È necessaria la doppia marca da bollo, una per l'istanza ed una da apporre sul modello che verrà rilasciato.
G) Modalità di rilascio delle licenze
Come previsto al comma 1, Capitolo I del citato Allegato "C", "le licenze di trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli "avvisi di spedizione" e sono, salvo il caso d'uso, esenti da tassa di bollo perché rientrano tra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al T. U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti. Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa."
È stato chiarito con la circolare n. 557/PAS/U/011617/XV.C(59) del 4 luglio 2014, mediante interpello all'Agenzia delle Entrate, che, sebbene siano intervenuti aggiornamenti normativi in materia di imposta di bollo, il rilascio delle licenze di trasporto di materiale esplodente non richiede alcuna marca da bollo.
In linea con le disposizioni precedentemente emanate, si rappresenta che, ferma restando l'individuazione dell'Autorità competente al rilascio della licenza di trasporto nel Prefetto del luogo da cui gli esplosivi sono spediti, la licenza in argomento può essere richiesta anche dal titolare del deposito cui gli esplosivi sono destinati, presentando l'istanza al Prefetto del luogo di destinazione che la trasmetterà all'Autorità competente al rilascio.
Il richiedente, nell'avviso di spedizione da presentare all'Autorità, deve indicare tutti gli elementi e le notizie necessarie per ottenere il rilascio della licenza che, come detto, può essere temporanea (per un singolo trasporto) o permanente (per più trasporti).
Per la licenza temporanea, è necessario indicare, tra l'altro, il giorno in cui sarà effettuato il singolo trasporto, l'orario della partenza, l'itinerario, il mezzo utilizzato, la targa, il nominativo dell'autista, l'orario previsto dell'arrivo, il quantitativo e la tipologia dell'esplosivo trasportato. È possibile indicare più mezzi e più autisti in alternativa, atteso che dalla data di presentazione dell'avviso di spedizione al giorno del trasporto appare difficoltoso programmare con certezza il personale ed i mezzi a disposizione.
Per la licenza permanente (la cui validità può variare da tre mesi ad un anno, in ragione della natura del trasporto autorizzato), il richiedente presenta un avviso di spedizione che, per evidenti ragioni, non può contenere tutte le informazioni circa le modalità con cui saranno attuati i singoli trasporti nel corso della validità della licenza, a maggior ragione ove la stessa abbia una durata di un anno.
H) Avviso di trasporto e/o prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.
Il richiamato Allegato "C", al Capitolo I, comma 6, del T.U.L.P.S. prevede l'avviso di trasporto, riguardante i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di II e III categoria, che il titolare della licenza del deposito di partenza deve presentare, almeno due giorni prima di ogni viaggio, al Questore o all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando Stazione Carabinieri.
Nel silenzio dell'Autorità di pubblica sicurezza, il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.
Pertanto, la citata Autorità, resa edotta della movimentazione di esplosivi, può effettuare le dovute valutazioni connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, alle criticità connesse alla viabilità e determinarsi anche con un diniego, ovvero un differimento di orario o una variazione di itinerario, ove emergano rischi o pericoli.
Il citato Allegato "C" non fornisce indicazioni circa l'avviso di trasporto per gli esplosivi di I, IV e V categoria e tale circostanza ha determinato procedure disomogenee sul territorio nazionale nel rilascio delle relative licenze di trasporto, che non sempre indicano tempi e modalità di comunicazione dell'avviso di trasporto, in quanto in alcuni casi ritenuto necessario ed in altri superfluo.
A tal fine, appare opportuno formulare alcune raccomandazioni sui compiti istituzionali affidati all'Autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione e repressione degli illeciti, segnatamente nel delicato settore degli esplosivi.
Occorre tener presente che, in caso di rilascio di licenza temporanea, il trasporto di esplosivo di qualsiasi categoria avviene sotto la stretta vigilanza dell'Autorità, che conosce in anticipo tempi, modalità, itinerario, mezzi di trasporto impiegati con relative targhe e nominativi degli autisti. In tal modo, la medesima Autorità ha le informazioni necessarie per poter esercitare ogni azione preventiva anche per trasporti di esplosivi di I, IV e V categoria.
Altro aspetto di primaria rilevanza è che le informazioni assunte consentono, altresì, di poter pianificare controlli circa la regolarità dei trasporti, predisponendo eventuali verifiche nei siti di partenza, lungo l'itinerario o presso i luoghi di destinazione degli esplosivi.
Al contrario, in caso di licenza di trasporto permanente di esplosivi appartenenti alla I, IV e V categoria il legislatore non detta specifiche indicazioni al trasporto, con validità di un anno, quando non siano accompagnate da prescrizioni. Ciò non toglie, tuttavia, che l'Autorità di P .S. possa, valendosi dello strumento delle prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S. disporre l'osservanza di alcune condizioni volte a consentire la realizzazione di un efficace sistema di controllo, nel rispetto del generale principio di proporzionalità.
Si rammenta che la verifica relativa alla circostanza che i prodotti esplodenti siano stati effettivamente consegnati all'acquirente autorizzato, quale azione proattiva, assume notevole efficacia nell'attività di contrasto all'illecita commercializzazione dei prodotti esplodenti.
L'attività di controllo sul trasporto di esplosivo anche per tali tipologie di esplosivi, si rende ancora più necessaria quale misura pratica ed operativa per innalzare livello di protezione contro le minacce terroristiche.
Al fine di scongiurare possibili atti criminali per prevenire ogni fatto illecito nell'immissione sul mercato anche degli esplosivi di I, IV e V categoria, è necessario che l'Autorità di P.S. possa aver contezza, nel dettaglio della loro movimentazione.
A tal fine, nell'ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di rilascio delle licenze di trasporto, le autorizzazione relative agli esplosivi della I, IV e V categoria dovranno riportare prescrizioni, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. per le descritte finalità di sicurezza pubblica.
Tali prescrizioni saranno finalizzate a garanzia del titolare della licenza di trasporto mediante una comunicazione - anche con posta elettronica certificata - che, all'atto della partenza del carico, fornisca indicazioni sul quantitativo, la tipologia di merce spedita e sul trasportatore.
La suddetta comunicazione potrà essere realizzata anche mediante l'invio del documento di trasporto (DDT) emesso ai sensi dei D.P.R. n. 472/96 e n. 696/96.
Tale documento fiscale, si ricorda, è diverso dal documento di trasporto conforme alle prescrizioni indicate al Capitolo 5.4 dell'A.D.R. la cui presenza a bordo del mezzo che effettua il trasporto è sempre prevista.
L'invio della citata comunicazione all'atto della partenza consentirà agli esercizi di minuta vendita di ricevere più consegne nell'arco della medesima giornata.
I) Silenzio assenso - controlli sul destinatario
Si conferma il contenuto delle circolari n. 559/C.16718/XV.C.MASS(19) del 3 agosto 1988 e n. 559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998 in ordine al nulla osta, da acquisirsi dalle Prefetture di destinazione, di cui si fa menzione nell'Allegato "C", Cap. I punto 2 Reg. T.U.L.P.S. che, come da prassi ormai consolidata e correttamente applicata., si intende acquisito decorsi cinque giorni dalla richiesta della Prefettura di partenza degli esplosivi di qualsiasi categoria.
In merito, appare necessario rammentare, per le Prefetture del luogo di destinazione e di partenza, l'opportunità di disporre approfondimenti per verificare che vi sia un effettivo rapporto contrattuale tra il cedente e l'acquirente l'esplosivo ed i relativi quantitativi, al fine di scongiurare il pericolo che vengano rilasciate licenze verso destinatari ignari.
Per le licenze permanenti, l'avviso di trasporto e/o l'atto di comunicazione, per ogni singola spedizione, permetterà di controllare la consistenza di ciascun lotto fino al raggiungimento del quantitativo totale venduto.
Esauriti tali quantitativi, ove intervenga un nuovo accordo commerciale tra le medesime parti e la licenza sia ancora in corso di validità temporale, ricorrono le condizioni perché possa essere utilizzata la medesima licenza.
Per agevolare il rifornimento degli esercizi di minuta vendita e nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa, è facoltà di codeste Autorità rilasciare una licenza che possa autorizzare il deposito di fabbrica e di vendita al trasporto di esplosivi dal proprio sito verso più esercizi di minuta vendita. È consentito utilizzare un unico mezzo per effettuare consegne verso più destinatari in un'unica soluzione, avvalendosi di una o più licenze e, affinché il trasporto non sia considerato "fuori itinerario" per parte degli esplosivi caricati, l'esatto percorso che sarà seguito deve essere preventivamente comunicato nei termini di cui alla lettera H).
L) Normativa dei trasporti su strada - la figura del trasportatore
Nella licenza di trasporto viene fatta menzione anche del soggetto incaricato ad effettuare la spedizione, quando conosciuto in anticipo, ovvero reso noto all'autorità secondo le modalità suindicate. Al riguardo, occorre tener presente che il trasportatore su strada di esplosivi (si ricorda che la licenza di trasporto può essere intestata solo al cedente o all'acquirente) deve rispettare la vigente normativa che regolamenta l'accesso all'attività dell'autotrasportatore. Ove l'intestatario della licenza di trasporto svolga anche la funzione di trasportatore, deve garantire il rispetto dei requisiti richiesti per svolgere tale compito.
La vasta materia dei trasporti è disciplinata da numerose norme comunitarie di armonizzazione del settore, puntualmente recepite nell'ordinamento nazionale, che hanno apportato sostanziali innovazioni in tale comparto, introducendo nuove figure professionali e nuove modalità per esercitare l'attività di impresa.
Tuttavia, appare utile estrapolare alcuni principi di carattere generale, per garantire che il trasporto di esplosivi venga effettuato solo dai soggetti che operino in sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente.
In primo luogo si ricorda che un trasporto può essere effettuato per conto proprio" o "per conto terzi".
L'art. 31 della legge 298/1974 stabilisce i presupposti per i quali si configura un "trasporto in conto proprio" e le condizioni che lo distinguono dal "conto terzi". Nel caso delle licenze di trasporto di esplosivi, si configura "un trasporto in conto proprio" quando sia il cedente che l'acquirente utilizzano propri mezzi, direttamente o mediante autisti dipendenti.
La normativa in materia di trasporti prevede che l'attività di "trasporto in conto proprio" possa essere esercitata in taluni casi previo rilascio di apposita licenza, da parte delle Province o degli enti città metropolitane, ed in altri in assenza di detta licenza, come ad esempio nel caso in cui la massa complessiva a pieno carico del veicolo impiegato non superi le 6 tonnellate.
Quando nella licenza di trasporto viene invece indicato un trasportatore diverso dal cedente o dall'acquirente, si configura un "trasporto conto terzi" e l'impresa incaricata (vettore) deve essere iscritta all'albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto terzi.
Inoltre, la disciplina prevista nell'ADR per i trasporti delle merci pericolose in classe 1 (esplosivi) prescrive, in generale, la nomina del consulente ADR salvi i casi di esenzione. riassunti nell'allegato alla presente circolare, che interessano sia 1a stessa nomina del consulente, che l'omologazione ADR dei mezzi di trasporto utilizzati, che l'abilitazione ADR degli autisti impiegati.
Nel citato allegato è stata riportata la tabella nella parte relativa alla sola classe 1, poiché, come noto, l'A.D.R. disciplina il trasporto su strada di nove tipologie di merci definite pericolose. Si evidenzia che, in funzione del numero ONU attribuito all'esplosivo trasportato ed alla quantità presente sull'unità di trasporto, è possibile trasportare buona parte degli esplosivi in regime di esenzione parziale.
Nel medesimo allegato, vengono illustrate in dettaglio le condizioni che devono essere applicate.
Sono inoltre riportate altre tabelle (sempre con riferimento alla sola Classe 1) contenute nell'A.D.R. che indicano i casi nei quali il trasportatore deve attuare la sorveglianza del veicolo e le fattispecie previste per l'adozione di un piano di security per le merci pericolose che rischiano di essere usate in modo improprio dai terroristi.
È noto che, il transito delle merci nei sistemi di spedizione odierni si svolge coinvolgendo le filiali di raccolta (cosiddetti "hub") costituenti dei veri e propri depositi di sosta temporanea del carico atti a poter distribuire a più vettori la consegna fino al destinatario finale.
Si tratta di sinergie comunemente praticate nel settore dell'autotrasporto che però, nel campo del trasporto di esplosivi, possono trovare limitata applicazione stante la specifica disciplina di pubblica sicurezza cui questi materiali sono sottoposti.
Infatti, l'allestimento di un "deposito temporaneo" di esplosivi presso "hub" non munito delle autorizzazioni previste dagli artt. 46 e 47 del T.U.L.P.S. è suscettibile di configurare la fattispecie di cui all'art. 678 del c.p. e all'art. 2 della legge n. 895/67.
Le citate autorizzazioni ex artt. 46 e 47 non ricorrono nei casi di eccezione previsti dagli artt. 97 e 98 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., ferme le altre disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., che tutelano gli aspetti sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro unitamente alle altre disposizioni di sicurezza previste e correlate agli esplosivi.
Pertanto, in via generale, nel trasporto di esplosivi le imprese devono sempre garantire che la merce non sia depositata presso gli "hub", fatte salve eventuali situazioni di dimostrata conformità alla legge.
Nei casi consentiti sarà possibile effettuare il cambio mezzo di trasporto o cambio vettore mediante "trasbordo" senza sosta temporanea dell'esplosivo. Il luogo del "trasbordo", che il mittente deve necessariamente individuare in anticipo, deve essere comunicato prima che avvenga il trasporto stesso.
M) La disciplina delle materie prime e dei precursori di esplosivi
Il rifornimento delle materie prime verso le fabbriche di esplosivi di qualsiasi genere è disciplinato dall'art. 96 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (2) che, oltre a prevedere il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e materie appartenenti alla classe 1 (esplosivi), prescrive l'obbligo della citata licenza anche per quelle materie che, pur non essendo esplosivi, sono destinate alla fabbricazione degli stessi.
Pertanto, ad esclusione di carta, cartone, spago, colle, involucri in plastica o metallo, sostanze come il carbone, lo zolfo, i nitrati possono essere movimentati verso i citati opifici con licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.
Appare opportuno ricordare che talune materie prime di largo impiego nella fabbricazione di esplosivi sono costituite da sostanze definite "precursori di esplosivi" ed elencate negli Allegati I e II del Regolamento (UE) 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013.
Come noto, i recenti attentati terroristici registratisi in Europa mediante l'uso di esplosivi fatti in casa, IED, cioè ordigni improvvisati (fabbricati con i c.d. precursori ovvero sostanze di uso comune, utilizzate anche nel settore dei fertilizzanti e dei fitosanitari) hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare forti limitazioni nella commercializzazione di tali sostanze, che, se ricomprese nelle percentuali indicate nell'Allegato I del citato Regolamento 98/2013, non possono essere messe a disposizione dei privati.
Tra i precursori di esplosivi di uso più comune utilizzati nel settore della pirotecnia vi sono il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio, il perclorato di sodio, le polveri di alluminio e di magnesio, mentre nel settore degli esplosivi ad uso civile sovente sono impiegati l'acido nitrico ed il nitrato di ammonio.
Al riguardo, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. nel rilascio di tali licenze che - autorizzando il trasporto di materie prime non appartenenti alla classe l - hanno una validità triennale, diversamente da quelle indicate nel citato Allegato "C" del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. afferenti alla classe 1 (vedasi paragrafo D).
Occorre ribadire, pertanto, che per le materie prime annoverate tra i precursori di esplosivi, come nel caso del Nitrato di Ammonio, ancorché non rientranti nella Classe 1, fermo quanto già disposto dall'art. 96 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (che prevede il rilascio della licenza di trasporto per tutte le sostanze e materie destinate alla fabbricazione degli esplosivi) si devono adottare, per le singole spedizioni, le indicazioni fornite alla lettera H) ferme restando anche l'osservanza dei divieti di cui al lettera L).
Attesa la delicatezza della materia in argomento ed il particolare contesto internazionale i Sigg. Prefetti sono pregati di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle normative soprarichiamate e sugli indirizzi applicativi attualizzati con la presente direttiva.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Gabrielli
Allegato A alla circolare 29.5.2018 prot. n. 557/PAS/U/007575/XV.C.(68)
La presente ricostruzione non è esaustiva delle molteplici misure stabilite dall'ADR, alla cui lettura integrale si rimanda per una completa trattazione della materia.
La movimentazione degli esplosivi su strada deve sempre e obbligatoriamente rispettare la normativa ricompresa nell'ADR che definisce particolari precauzioni da adottare durante il trasporto in funzione del numero ONU ad essi attribuito, comprese eventuali "esenzioni parziali" o '"totali" applicabili sulla base delle medesime norme.
Il numero ONU è composto da un codice numerico di identificazione a cui consegue un codice alfanumerico di classificazione (categorie di pericolosità) ai fini del trasporto (ad esempio, il tritolo ha il numero ONU 0209 e codice di classificazione 1.1D, dove la porzione numerica del codice alfanumerico di classificazione ("1.1" "1.2", etc) viene definita "divisione". L'allegato "A" al Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S riporta l'elenco delle materie e degli oggetti esplosivi comprensivo dei relativi numeri ONU ai fini della ricerca, nella tabella generale presente nell'A.D.R., della relativa categoria di pericolosità.
Ferme le disposizioni dell'ADR, inoltre, agli stessi fini di movimentazione degli esplosivi, occorre stabilire i casi in cui è necessario o meno il rilascio della licenza per il loro trasporto in funzione di altra classifica attribuita ai sensi dall'art. 82 Reg. T.U.L.P.S. (I, II, III, IV, V - gruppi "A", "B", "C", "D" ed "E").
Anche nei casi in cui il T.U.L.P.S. non richiede il rilascio di licenza di trasporto (ad esempio, trasporti della V categoria- gruppi "D" ed "E" ed i casi di cui all'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S.), la distribuzione degli esplosivi tra operatori economici deve sempre e comunque seguire le particolari precauzioni previste dall'A.D.R.
Tali precauzioni interesseranno il trasporto in forma totale o parziale a seconda delle differenti situazioni che possono verificarsi di volta in volta, come meglio di seguito schematizzato.
Tra le esenzioni applicabili in via prioritaria occorre distinguere quelle che si verificano nelle condizioni previste al punto 1.1.3.1., lettera a), ovvero per "i trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci siano confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico alle attività ricreative o sportive a condizione che siano prese precauzioni per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto".
In presenza di tali condizioni si è in regime di esenzione totale nell'applicazione delle norme dell'ADR e, pertanto, nessuna particolare precauzione dovrà essere adottata durante il trasporto, ferme le indicazioni afferenti l'imballaggio degli esplosivi che ricadono nelle misure di prevenzione in senso statico, a prescindere, quindi dalla loro movimentazione.
Stante la complessità dell'A.D.R., si è ritenuto opportuno premettere le principali regole previste nell'ADR per la Classe 1 (Esplosivi):
a) Dati degli esplosivi che hanno differenti categorie di pericolosità (1.1G; 1.4S etc.) determinate dai rispettivi numeri ONU, la categoria più alta individua le condizioni da applicare anche per gli altri esplosivi presenti sulla stessa unità di trasporto;
b) le prescrizioni di cui al punto 1.1.3.6.2 sono determinate dalle indicazioni sui quantitativi da trasportare contenute nel punto 1.1.3.6.3;
c) tra le altre prescrizioni, non si applica la tabella 1.10.3.1.2 (disposizioni inerenti la security);
d) per contro, si deve sempre rispettare la tabella 8.5