Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.497 *

/ Totale documenti scaricati: 23.854.880 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Lista Controllo Ispezioni regolari apparecchi sollevamento

ID 897 | | Visite: 18365 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/897

ISO 997 1 2013 Lista controllo ispezioni regolari apparecchi sollevamento

Lista di Controllo per le Ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento  / UNI ISO 9927-1

ID 897 | 11.07.2021 / Documento completo allegato

Il datore di lavoro, deve sottoporre le attrezzature di lavoro a controllo periodici, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. D.Lgs. 81/2008 (Art. 71 - c. 8)

Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. (Art. 71 - c. 11)

I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

La UNI ISO 9927-1 è una delle norme di riferimento per le ispezioni regolari di gru.

La UNI ISO 9927-1 specifica i requisiti generali per le ispezioni da effettuare su gru come definito nella norma ISO 4306-1. Requisiti aggiuntivi per particolari tipi di gru devono essere coperti da parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

D.Lgs. 81/2008

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VII.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazioneformazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. (8)(9)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Note
(1) Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 - Impiego dell'argano ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione
(2) Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(3) Decreto 22 luglio 2011 - Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(4) Decreto 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(5) Circolare MLPS 25 maggio 2012, n. 11 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(6) Circolare MLPS 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(7) Circolare MLPS 5 marzo 2013, n. 9 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
(8) Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. f dispone la sostituzione dei commi 11 e 12.
(9) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(10) Comma inserito dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n. 119
(11) Comma modificato dall'art. 7, comma 9 quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(12) Circolare MLPS 29 luglio 2015, n. 22 - Chiarimenti concernenti il D.M. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”
(13) Decreto Direttoriale MLPS 17 maggio 2017, n. 35 - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, rinnovo provvisorio
(14) Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97  - Art. 7, comma 4.
(15) Decreto Direttoriale MLPS 09 Settembre 2020, n. 53 - Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 aprile 2011 - Verifiche periodiche

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Le norme della Serie 9927-X

ISO 9927-1:2013 (UNI 2016)
Cranes -Inspections - Part 1: General

ISO 9927-3:2019
Cranes - Inspections Tower cranes

ISO 9927-5:2017 (UNI 2019)
Cranes - Inspections Bridge and gantry cranes, including portal and semi-portal cranes and their supporting structures

Adozione UNI

UNI ISO 9927-1:2016

Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Parte 1: Generalità
Adotta: ISO 9927-1:2013
Data entrata in vigore : 06 dicembre 2016

La norma specifica i requisiti generali per le ispezioni che devono essere eseguite sulle gru, come definite nella ISO 4306-1. Requisiti addizionali per particolari tipi di gru sono destinati ad essere coperti dalle parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

Fig  1   Cranes ISO a Apparecchi di sollevamento UNI

Fig. 1 - Cranes ISO ≡ Apparecchi di sollevamento UNI (Vedi ISO 4306-1)

ISO 9927-1:2013 Cranes -Inspections - Part 1: General

1 Scope

This International Standard specifies the general requirements for inspections to be carried out on cranes as defined in ISO 4306-1. Additional requirements for particular types of cranes are intended to be covered by relevant specific parts of ISO 9927.

...

Annex A (informative)

Checklist to determine suitability of user organization instructions

A.1 General

Annex A sets out a checklist for assessing the adequacy of the instructions available for the crane (see 4.2).

A.2 Application

The checklist shall be applied to each model type. Where an item can be confirmed as adequate, the reference section in the table shall be completed noting the reference clause or section(s) contained in the instructions. Where the item cannot be confirmed as adequate, the matter shall be referred to the manufacturer or competent person for assessment and preparation of supplementary instruction.

Where some items contained in the checklist cannot be adequately addressed, the crane shall be subject to the appropriate series of inspections specified in Clause 5.

Where some items contained in the checklist cannot be adequately addressed, the crane shall be subject to the appropriate series of inspections specified in Clause 5.

ISO 9927 1 Lista Controllo Ispezioni regolari apparecchi sollevamento

...

...

Annex D (normative)

Competent persons for the type of inspection

See Table D.1.

ISO 9927 1 Table D 1   Competent person

Table D.1 - Competent persons
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 11.07.2021 Aggiornato UNI ISO 9927-1:2016 Certifico Srl
1.0 03.05.2015 --- Certifico Srl


Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Lista di Controllo apparecchi di sollevamento Rev. 2.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 2.0 2021
387 kB 254
Allegato riservato Lista di Controllo apparecchi di sollevamento Rev.1.0 2015.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2015
231 kB 136

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Abbonati Sicurezza

Ultimi inseriti

Circolare Min  della Salute prot  n  0009463 del 27 marzo 2024
Mar 29, 2024 36

Circolare Min. della Salute prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024

Circolare Min. della Salute prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024 / Proroga al 31.05.2024 trasmissione MC Allegato 3B ID 21597 | 29.03.2024 / In allegato Oggetto: Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall’art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008. Il decreto legislativo 81/2008,… Leggi tutto
Decreto Conto Termico 3 0
Mar 28, 2024 88

Decreto Conto Termico 3.0

Decreto Conto Termico 3.0 ID 21595 | 28.03.2024 / In allegato Schema DM Schema di Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che aggiorna, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole… Leggi tutto
Mar 27, 2024 58

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati[box-note]CMR (Convention des Marchandises par Route)Legge 8 marzo… Leggi tutto
Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 56

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 51

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Use of LCD for Point 5 1 of Annex I of the EU Lifts Directive
Mar 26, 2024 97

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive ID 21579 | 26.03.2024 Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive - Document date: 16/12/2022 - Created by GROW.01.DIR - Publication date: 22/03/2024 ... Dear chairman of the ADCO Lifts, Dear Mr Achillides, After… Leggi tutto