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Regole applicative Conto termico 3.0

Regole applicative Conto termico 3.0

Regole applicative Conto termico 3.0 / GSE Dicembre 2025

ID 25178 | 22.12.2025 / In allegato

Il 19 dicembre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025.

Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

Il documento fornisce, inoltre, precisazioni in merito alla disciplina transitoria dal precedente D.M. 16 febbraio 2016.

In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Inoltre, per gli interventi realizzati dalle imprese, i cui lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non siano stati ancora conclusi alla data del 25 dicembre 2025, fino all'entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, è possibile inviare la “richiesta preliminare di accesso agli incentivi"  (comma 3 dell'Articolo 25 del D.M. 7 Agosto 2025) tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

__________

Nel presente documento sono illustrate le Regole Applicative per l’attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (di seguito, “Decreto” o “Conto Termico”).

Il presente documento viene redatto, in attuazione dell’art. 29 del Decreto, per disciplinare in particolare:

a) l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26;
b) le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all’art. 10 del Decreto;
c) le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all’art. 11 del Decreto;
d) i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all’art. 13 del Decreto;
e) le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all’art. 14 del Decreto;
f) le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all’art. 15 del Decreto;
g) la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all’art. 16 del Decreto;
h) la documentazione di cui all’art. 18 del Decreto;
i) le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell’art. 19 del Decreto;
j) le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell’art. 25 del Decreto.

In particolare, con le presenti Regole Applicative, con l’obiettivo di rendere trasparente e chiaro il meccanismo incentivante e l’intera fase di istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal GSE, vengono descritte le modalità di comunicazione delle modifiche tecnico-amministrative relative ad impianti incentivati con il Conto Termico e precisati:

- i Soggetti ammessi ai benefici;
- gli interventi incentivabili, ivi inclusi i requisiti tecnici di accesso previsti dal Decreto e gli algoritmi di calcolo per la quantificazione dell’incentivo;
- le modalità di invio della richiesta di concessione dell’incentivo;
- la documentazione da presentare nell’ambito della scheda-domanda e la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile;
- il procedimento di valutazione condotto dal GSE sulle richieste presentate dal Soggetto Responsabile;
- le modalità di erogazione degli incentivi;
- la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell’intervento incentivato;
- i controlli e le verifiche.

Al fine di standardizzare la modulistica da trasmettere, sulla pagina Conto Termico del sito web del GSE, sono disponibili i facsimili di alcuni dei modelli indicati negli Allegati alle presenti Regole.

Si precisa che, sul sito web del GSE, potrà essere pubblicata ulteriore documentazione volta a fornire specifici chiarimenti sui requisiti di ammissione degli interventi.

Come previsto nel Titolo II e Titolo III del Decreto, sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni:

- per l’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo II”);
- per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo III”).

[...]

Fonte: GSE

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