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ID 25143 | 17.12.2025 / In allegato Bozza circolata 16.12.2025
Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è al lavoro su una revisione delle regole che disciplinano i controlli sugli impianti termici ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 (GU n.146 del 10.06.2020) di recepimento della direttiva (UE) 2018/844, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies) del modificato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici.
La bozza di un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica, che abroga il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 introduce un cambiamento che potrebbe entrare in vigore dal 2026: per la gran parte delle caldaie domestiche a gas verrebbero eliminate le ispezioni annuali in presenza, sostituite da verifiche esclusivamente documentali e a distanza.
Il punto centrale del provvedimento è l'articolo 8, comma 4, che prevede la fine delle ispezioni "in situ" per tutti gli impianti con potenza inferiore ai 70 kW. Si tratta di una soglia che include la quasi totalità delle caldaie installate nelle abitazioni italiane, stimate in circa 20 milioni, di cui almeno 7 milioni con più di quindici anni di servizio. Per questi impianti, gli enti competenti si limiterebbero a controlli amministrativi effettuati tramite i catasti regionali e provinciali.
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, se del caso individuati tramite i catasti degli impianti termici o avvalendosi delle informazioni richieste ai fornitori di energia. impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibili solidi.
b) impianti dotati di sottosistemi di generazione aventi una anzianità superiore a quindici anni;
c) impianti per i quali nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono state individuate prescrizioni o non risultino soddisfatti i limiti previsti dell’efficienza energetica; d) in caso di segnalazioni di illeciti, anche da parte di autorità amministrative o organi giudiziari competenti.
4. Le autorità competenti o gli organismi esterni effettuano ispezioni in situ su un campione di impianti dai medesimi individuato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) impianti di potenza utile nominale superiore ai 70 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibili solidi;
b) impianti di potenza utile nominale superiore ai 70 kW dotati di sottosistemi di generazione aventi una anzianità superiore a quindici anni;
c) impianti di potenza utile nominale superiore ai 70 kW che hanno avuto un esito negativo agli accertamenti documentali in caso di segnalazioni di illeciti, anche da parte di autorità amministrative o organi giudiziari competenti.
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L'obiettivo dichiarato della norma è la semplificazione: meno obblighi per i cittadini e una riduzione dei costi legati alle verifiche periodiche. Tuttavia, l'efficacia di un sistema di controlli completamente digitalizzato presuppone infrastrutture informatiche omogenee e interoperabili. È proprio su questo punto che emergono le maggiori criticità.
In molte regioni italiane, i catasti degli impianti termici operano su piattaforme differenti, spesso incapaci di dialogare tra loro o di incrociare in modo sistematico i dati con quelli relativi alle forniture di gas, all'anagrafe degli immobili o all'abitabilità.
La bozza del decreto di conseguenza apporta modifiche alle cadenze per i nuovi range di potenza. Le Regioni mantengono la possibilità di prevedere verifiche più frequenti, ma solo fornendo una motivazione considerata "robusta" e ottenendo il via libera del ministero. Una scelta che, secondo diversi osservatori, rischia di penalizzare quei territori che negli anni hanno costruito modelli di controllo più stringenti, come la Lombardia.
Le perplessità più forti arrivano dal mondo dell'artigianato, che evidenzia come la riduzione delle ispezioni possa tradursi in un aumento dei rischi. I dati del Comitato Italiano Gas mostrano che tra il 2019 e il 2023 si sono verificati 1.119 incidenti legati al gas canalizzato per uso civile, con 128 vittime e 1.784 persone ferite. Numeri che riportano il dibattito dal piano normativo a quello della sicurezza domestica.
Dal MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in replica, ha voluto sottolineare che le ispezioni si indirizzano sugli impianti di maggiore potenza e rilevanza in termini di sistema, con accertamento documentale per quelli più piccoli. Il ministero ha chiarito inoltre che lo schema di Dpr sui controlli e le ispezioni degli impianti termici si inserisce nel quadro del decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 di recepimento della direttiva (UE) 2018/844 e mira a ottimizzare il rapporto costi-benefici e a semplificare le attività di ispezione e non comporterà arretramenti sulla sicurezza né sugli obiettivi di efficienza energetica.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
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Art. 4 Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844 (la Direttiva (UE) 2024/1275 abroga la direttiva 2010/31/UE dal 30 maggio 2026 / ndr), le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;
2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto;
3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;
4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio consentire l'accesso all'impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni di normale funzionamento, anche attraverso i residui del prodotto della combustione;
5) sono definite le modalità per l'integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d).
2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano (CTI), predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento.
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segue allegato
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