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"Quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione. I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero imporre restrizioni all’utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell’Unione.
Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet. L’esercizio di tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’Unione o quello nazionale a esso conforme in materia di legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.
Il presente regolamento non cerca di disciplinare la legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi, né cerca di disciplinare le procedure, i requisiti e le garanzie a essi collegati. Tali materie continuano pertanto a essere disciplinate dal diritto dell’Unione o da quello nazionale a essa conforme."
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Articolo 7 Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012
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