Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




DM 18 maggio 2018

ID 6180 | | Visite: 9998 | Impianti gasPermalink: https://www.certifico.com/id/6180

Decreto 18 maggio 2018   Consolidato

Decreto 18 maggio 2018 / RT combustibiliTesto consolidato 06.0222

ID 6180 | Update 17.06.2022 / Testo consolidato allegato

Decreto 18 maggio 2018
Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

(GU n. 129 del 6 giugno 2018)

Sostituzione

Il Decreto 18 maggio 2018 ha sostituito il Decreto 19 febbraio 2007.

Decreto 18 Maggio 2018 gas combustibile

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 18 maggio 2018

Il decreto aggiorna il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 di "approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare", per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo quale fonte di approvvigionamento del gas naturale per l’Italia e della necessità di garantire l’uso del gas in condizione di sicurezza per tutti gli usi domestici o similari, anche se combinato con usi tecnologici.
____

Articolo 1 (Caratteristiche del gas)

1. E’ approvata la nuova Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Sicurezza dell’impiego del gas combustibile)

1. Ai sensi della legge n.1083/1971 il gas naturale a uso domestico e similare che non abbia di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rivelata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Il decreto ministeriale 21 aprile 1993 “Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge n. 1083/1971, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)” chiarisce che per uso similare si intende: “quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento uni famigliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”.

2. L’odorizzazione nelle reti di distribuzione è realizzata secondo le norme UNI 7133.

3. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell’impresa di trasporto la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l’uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del presente decreto.

4. I clienti finali che richiedano l’allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, presentano all’impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l’impegno di dotare l’impianto di apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del supporto dell’impresa di trasporto. L’impresa di trasporto non procede a mettere in esercizio l’allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l’impianto è stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell’impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l’odorizzazione nei tempi previsti.

...[omissis]

Articolo 3 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: MISE

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto 18 maggio 2018 Consolidato 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
232 kB 20
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 18 maggio 2018.pdf)Decreto 18 maggio 2018 (GU)
Gas combustibile | Aggiornamento regola tecnica
IT1497 kB1131
Scarica questo file (Decreto MISE 18 maggio 2018.pdf)Decreto MISE 18 maggio 2018
Gas combustibile | Aggiornamento regola tecnica
IT444 kB1074

Tags: Impianti Abbonati Impianti Impianti gas

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Plugs sockets type C  E  F
Mar 05, 2023 184

REFIT Platform Opinion on the submission by a citizen on Plugs and Sockets

REFIT Platform Opinion on the submission by a citizen on Plugs and Sockets Current situation in Europe At European Union level, there is no specific European legislation defining types, dimensions or requirements and tests for plug and socket-outlet systems.The safety of plugs and socket outlets… Leggi tutto
Regolamento delegato UE 2023 444
Mar 02, 2023 178

Regolamento delegato (UE) 2023/444

Regolamento delegato (UE) 2023/444 ID 19099 | 02.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/444 della Commissione del 16 dicembre 2022 che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le… Leggi tutto
Feb 24, 2023 118

Decreto 4 aprile 2014

Decreto 4 aprile 2014 Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. (GU n. 97 del 28.04.2014) Leggi tutto
Rapporto annuale Certificati Bianchi 2022
Feb 07, 2023 272

Rapporto Annuale Certificati Bianchi 2022

Rapporto Annuale Certificati Bianchi 2022 ID 18927 | 07.02.2023 / Allegato Il documento, come previsto dal D.M 11 gennaio 2017 e s.m.i., è stato trasmesso entro il 31 gennaio 2022 e illustra i principali risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel 2022. II presente Rapporto… Leggi tutto
il sistema elettrico verso la sostenibilita
Gen 25, 2023 144

Il sistema elettrico verso la sostenibilità ENEA 2022

Il sistema elettrico verso la sostenibilità / ENEA 2022 ID 18777 | 2 5.01.2023 / In allegato Nel percorso di transizione verso uno sviluppo più sostenibile gli aspetti che riguardano la produzione energetica sono di particolare rilievo, in quanto impattano sui settori dell’industria, della… Leggi tutto