Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Legge 6 dicembre 1971 n. 1083

ID 4882 | | Visite: 22374 | Impianti gasPermalink: https://www.certifico.com/id/4882

Legge n  1083 1971

Legge 6 dicembre 1971 n. 1083

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

GU n.320 del 20-12-1971

In allegato a questo link: Vedi Consolidato 2019, il testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.Lgs 23/2019 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019)

Vedi Testo consolidato 2019

_________

Art. 1. Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art. 2. I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per se' odore caratteristico e sufficiente perche' possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantita' pericolosa per esplosivita' e tossicita'.

Art. 3. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 4. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.(1)

-------------

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 gennaio 1986, n.15 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale."

Art. 5. I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l'arresto fino a due anni.

Art. 6. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

_________

Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 | Consolidato 2019

Legge 6 dicembre 1971 n  1083 small

Vedi Testo consolidato 2019

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Consolidato 2019 Ed. 1.0 2019.pdf
Certifico Srl - Ed. 1.0 2019
978 kB 13
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 6 dicembre 1971 n. 1083.pdf)Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
Sicurezza impiego gas combustibile
IT59 kB1676

Tags: Impianti Impianti gas

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Indagine energy manager 2023
Apr 21, 2024 80

Indagine sul ruolo degli energy manager in Italia 2023

Indagine sul ruolo degli energy manager in Italia 2023 ID 21726 | 21.04.2024 / V. 1.1 Al fine di approfondire la situazione degli energy manager in Italia, FIRE ha realizzato nel 2023 un’indagine basata su un campione statistico accuratamente costruito per garantire una adeguata analisi della… Leggi tutto
Apr 19, 2024 96

DPR 21 dicembre 1999 n. 551

DPR 21 dicembre 1999 n. 551 ID 21723 | 19.04.2024 DPR 21 dicembre 1999 n. 551 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del… Leggi tutto
Apr 17, 2024 127

Decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 50

Decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 50 ID 21707 | 17.04.2024 Decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 50 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del… Leggi tutto
Broadband Investment Handbook 2024
Mar 23, 2024 173

Broadband investment handbook 2024

Broadband investment handbook 2024 ID 21564 | 23.03.2024 This handbook aims to assist public authorities in planning, implementing, and monitoring broadband projects within their territories. It primarily addresses the deployment of access and backhaul segments of fixed broadband networks and the… Leggi tutto