Decreto 19 giugno 2024

Decreto 19 giugno 2024 / Rinnovabili 2024: Decreto FER 2
ID 22041 | Update 09.09.2024
09.09.2024
Comunicato GU n. 211 del 09.09.2024 - Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 19 giugno 2024, recant...
ID 10703 | 04 maggio 2020 - Documento completo allegato
Dalla Ed. 8a della CEI 64-8/3 (non ancora pubblicata) novità inerente la potenza impegnata (ora "potenza disponibile utente").
Il dimensionamento dell'impianto dovrà essere effettuato in modo che l’utente possa stipulare un contratto con potenza disponibile di almeno 6 kW. Il riferimento è il Cap. 37.2 Dimensionamento dell’impianto, dove verrebbero tolte le soglie attuali di 3 kW in unità abitative di superficie fino a 75 m2 e di 6 kW per superfici superiori e lasciata solo una soglia di 6 kW.
A seguire Estratti CEI 64-8 Ed. 7a / CEI 64-8 Ed. 8a Draft
Premesso che il dimensionamento dell’impianto elettrico è oggetto di accordo fra il progettista, l’installatore dell’impianto ed il committente, in funzione delle esigenze impiantistiche di quest’ultimo e del livello qualitativo dell’unità immobiliare, si forniscono i criteri minimi e le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di fruibilità:
Livello 1: livello minimo previsto da questa Norma.
Livello 2: per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti, tenuto anche conto delle altre dotazioni impiantistiche presenti.
Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative (domotica).
NOTA I livelli non sono collegati alle categorie catastali e alle classi di prestazioni energetiche degli immobili. Alla qualità di una unità immobiliare concorre anche il livello dell’impianto elettrico.
Le dotazioni minime previste per i tre livelli sono elencate nella Tabella A.
Gli impianti devono essere dimensionati in modo che l’utente possa stipulare un contratto con potenza contrattualmente impegnata fino a 3 kW in unità abitative di superficie fino a 75 m2 e di 6 kW per superfici superiori.
I cavi devono essere sfilabili qualunque sia il livello dell’impianto, ad eccezione di elementi prefabbricati o precablati.
NOTA: si ricorda che il valore di 6 kW è anche citato dalla Delibera 467/2019/R/eel dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) inerente l’avvio di una regolamentazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici.
Livello 1: livello minimo previsto da questa Norma.
Livello 2: per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti, tenuto anche conto delle altre dotazioni impiantistiche presenti.
Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative (domotica).
NOTA I livelli non sono collegati alle categorie catastali e alle classi di prestazioni energetiche degli immobili. Alla qualità di una unità immobiliare concorre anche il livello dell’impianto elettrico. Le dotazioni minime, per ciascun livello sono elencate nella Tabella A.
Gli impianti devono essere dimensionati in modo che l’utente possa stipulare un contratto con potenza disponibile di almeno 6 kW.
NOTA: si ricorda che il valore di 6 kW è anche citato dalla Delibera 467/2019/R/eel dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) inerente l’avvio di una regolamentazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici.
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