Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
(G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 S.O. n. 81/L)
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Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori
1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. (1)
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore è individuato in due anni. (1)
1-ter. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell’edilizia, nell’industria e nell’agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato 4. (2)
1-quater. La Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale l’elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui al comma 1-ter, e predispone una relazione annuale sull’adeguatezza del numero di istallatori formati e qualificati in relazione all’aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel PNIEC. L’onere sostenuto dalla FIRE è a carico dei soggetti certificati secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 1-ter. (2)
1-quinquies. Al fine di garantire un numero adeguato di installatori e progettisti certificati, il programma nazionale di informazione e formazione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole e medie imprese e liberi professionisti, per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. (2)
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note
(1) Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (in SO n.42, relativo alla G.U. 30/11/2021, n.285) ha disposto (con l'art. 47, comma 1) la modifica dell'art. 15, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 15.
(2) Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5 (in GU n.15 del 20.01.2026) ha disposto l’introduzione dei comma 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all’articolo 15.