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Guida alla nomina dell’energy manager

Guida alla nomina dell’energy manager - Fire Ed. 2 Aprile 2026

Guida alla nomina dell’energy manager / Fire Ed. 2.0 Aprile 2026

ID 26074 | 23.04.2026 / Allegato

La figura dell’energy manager, formalmente definita come responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Legge n.10 del 1991), rappresenta il punto di riferimento all’interno di un’organizzazione per tutte le attività connesse alla gestione efficiente dell’energia. Questo ruolo nasce con l’obiettivo di promuovere il contenimento dei consumi energetici e la diffusione di pratiche di efficientamento nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti.

Dal punto di vista sostanziale, l’energy manager nel contesto italiano, a partire dalla Legge n.308 del 1982 e poi con la Legge n.10 del 1991, rappresenta una funzione di supporto al decisore, contribuendo a orientare le scelte strategiche e operative in ambito energetico. In particolare, ai sensi della normativa, egli è chiamato a individuare azioni, interventi e procedure per migliorare l’efficienza energetica, il risparmio e la produzione da fonti rinnovabili nonché a predisporre bilanci energetici e analizzare i consumi della struttura di riferimento

Questo implica un’attività continua di raccolta e monitoraggio dei dati energetici, finalizzata a individuare opportunità di risparmio e ottimizzazione. Il suo ruolo diventa particolarmente efficace quando si inserisce in un sistema strutturato, come la ISO 50001, lo standard internazionale volontario per la gestione dell’energia.

Nel tempo è diventato sempre più importante, sia per le politiche climatiche sia per la competitività delle imprese.

Dal punto di vista operativo, l’energy manager non si occupa direttamente della progettazione tecnica degli interventi, ma il suo compito è individuare le soluzioni e valutarne la fattibilità, costruendo un piano credibile dal punto di vista tecnico ed economico (la progettazione dettagliata viene poi affidata a progettisti, ESCo o fornitori).

Nomina obbligatoria e nomina volontaria

In primo luogo la nomina dell’energy manager è oggi un adempimento cogente. Il principale riferimento normativo è l’articolo 19 della Legge 10/1991, che ne introduce l’obbligo per i soggetti che superano determinate soglie di consumo energetico. In particolare, devono procedere alla nomina:

-  i soggetti del settore industriale con consumi superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) annui;
- i soggetti degli altri settori (civile, terziario, trasporti, pubblica amministrazione) con consumi superiori a 1.000 tep annui.

L’obbligo prevede che il nominativo del responsabile venga comunicato annualmente entro il 30 aprile tramite le modalità operative gestite dalla FIRE. La mancata nomina comporta sanzioni o l’esclusione da alcuni meccanismi incentivanti previsti dalla normativa (certificati bianchi).

È importante sottolineare che la soglia è espressa esclusivamente in termini energetici (tep) e non dipende da altri parametri quali dimensione organizzativa, numero di dipendenti o spesa energetica.

Inoltre, la valutazione dei consumi deve essere effettuata considerando l’energia complessivamente gestita e/o utilizzata dal soggetto, indipendentemente dalla destinazione finale (autoconsumo o cessione a terzi).

La normativa e la successiva circolare dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2014 chiariscono che l’obbligo di nomina si applica a tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici e privati, indipendentemente dalla personalità giuridica.

Rientrano quindi tra i soggetti obbligati (Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, «Nota esplicativa»):

- persone fisiche (ad esempio imprenditori individuali);
- persone giuridiche (società, associazioni, fondazioni);
- enti pubblici, anche non economici (Comuni, ASL, ecc.);
- soggetti privi di personalità giuridica (consorzi, associazioni non riconosciute, ecc.).

Non sono invece considerati soggetti obbligati i gruppi societari nel loro complesso: la verifica delle soglie deve essere effettuata sulle singole entità giuridiche.

[...]

Oltre alla nomina obbligatoria, esiste la possibilità per un’organizzazione che non supera i tep indicati dalla normativa di nominare volotariamente un energy manager. Risulta importante sottolineare che la nomina volontaria rappresenta una scelta strategica lungimirante.

Dotarsi di un energy manager significa infatti strutturare un presidio permanente sui temi energetici, migliorare la qualità delle decisioni e cogliere opportunità di risparmio e innovazione che altrimenti rischierebbero di rimanere inesplorate.

Quanto appena detto è confermato dalla crescente tendenza negli ultimi anni alle nomine da parte di soggetti volontari che oggi rappresentano circa un terzo delle nomine totali.

[...]
___________

Questo documento è stato prodotto da FIRE nell’ambito della Convenzione a titolo non oneroso del 18 dicembre 2014 con l’allora Ministero dello Sviluppo Economico “per la promozione e la formazione della figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” nominato ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10.

Una pubblicazione FIRE realizzata nell’ambito della collaborazione con il MASE per la promozione e la formazione della figura dell’energy manager.

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