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CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici

ID 6904 | | Visite: 94091 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/6904

Guida CEI 0 2 Ed  2022

CEI 0-2 | Guida documentazione progetto impianti elettrici / Aggiornamento Ed. Marzo 2022

ID 6904 | Rev. 1.0 del 22.04.2022 / Documento allegato

In allegato la Guida CEI 0-2:2022 con link, rifermenti e schemi, che ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie di edificio, civile o industriale, compresi gli impianti di protezione contro i fulmini. La Guida soddisfa quanto previsto dall'Articolo 5, comma 3 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Update 19.04.2022

Pubblicata a Marzo 2022 l'Ed. 2022 CEI 0-2:2022 (2a) Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici, che sostituisce l'Ed. 2002 (1a).

Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
...
Art. 5. Progettazione degli impianti
...
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

La documentazione del progetto degli impianti in relazione al loro livello progettuale (fattibilità, definitivo ed esecutivo) e alla destinazione d’uso dell’opera (privata, pubblica) è sintetizzata nel Paragrafo 3.2, Tabella 3-A.

I tre livelli progettuali:

- Progetto di fattibilità (tecnica ed economica)
- Progetto definitivo;
- Progetto esecutivo;

sono previsti dalla legge per gli appalti pubblici; negli altri casi la documentazione prodotta deve per lo meno rispettare le indicazioni della Tabella 3A e gli accordi intervenuti tra professionista e committente.

Nell’allegato A sono riportate informazioni utili al progettista per la redazione dei documenti.

La Guida CEI si applica ai progetti degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) per tutte le tipologie di edificio, civile o industriale, di seguito definiti “impianti EEC”.

La Guida CEI definisce la documentazione di progetto per i nuovi “impianti EEC” per la trasformazione, l’ampliamento di quelli esistenti, qualunque sia l’esigenza della sua redazione.

La documentazione è predisposta per consentire la valutazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le norme e le leggi di riferimento in vigore.

__________

Excursus:

1 Generalità

1.1 Scopo

La presente Guida ha lo scopo di definire la documentazione tecnica di progetto degli impianti di energia, degli impianti radiotelevisivi, delle antenne, degli impianti telefonici e di trasmissione dati, degli impianti elettronici in genere, degli impianti di rilevazione automatico e manuale di gas, di fumo e d'incendio e degli impianti di protezione contro i fulmini. Tali impianti saranno di seguito definiti “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)”.

La documentazione in oggetto è predisposta per consentire la valutazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, secondo le leggi e le norme di riferimento in vigore. Le regole per la redazione dei documenti per gli impianti elettrici sono riportate nella Norma CEI EN 61082-1 “Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica - Parte 1: Regole”.

1.2 Campo di applicazione

La Guida si applica ai nuovi “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” e alla trasformazione e/o ampliamento di quelli esistenti.

Nella Guida il termine “opera” è utilizzato per indicare ogni tipologia di opera dell’uomo (per esempio, edificio, immobile, impianto, applicazione, intervento, lavoro, ecc.).

Si sottolinea che la progettazione degli impianti EEC deve essere fatta contestualmente a quella delle altre opere (strutturali, edili, ecc.), al fine di poter prevedere adeguate infrastrutture destinate a ospitarli.

1.3 Definizioni

1.3.1 progetto

il progetto è il momento di ideazione e deve essere redatto per tutti gli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)”.

Il progetto comprende gli studi che, partendo dalla conoscenza delle prestazioni richieste nelle condizioni ambientali e di funzionamento assegnate dal committente, produce le informazioni necessarie e sufficienti per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche e la relativa stima economica per l’appalto, la realizzazione, le verifiche, le prove, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto elettrico in conformità alla regola d’arte.

Il progetto è lo strumento per rispondere alle richieste del committente nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme tecniche, al fine di conseguire la sicurezza e la funzionalità dell’impianto nel tempo.

Il progetto degli impianti EEC di un’opera multidisciplinare deve essere redatto contestualmente al progetto dell’opera nel suo insieme.

Per un uso razionale delle infrastrutture, per una corretta distribuzione degli impianti EEC e per un significativo contenimento dei costi dell’opera è indispensabile la collaborazione tra progettisti dei vari impianti EEC, il committente e i progettisti delle altre discipline, già nella fase del progetto di fattibilità.

1.3.2 impianto EEC (Elettrico, Elettronico e Comunicazione elettronica)

per impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica (EEC) si intendono, seppur in termini non esaustivi: gli impianti di energia e di illuminazione, gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti telefonici e di trasmissione dati, gli impianti elettronici in genere, gli impianti di rilevazione automatica e manuale di gas, di fumo e d'incendio e gli impianti di protezione contro i fulmini.

1.3.3 documentazione di progetto

la documentazione di progetto è l’insieme degli elaborati previsti nei tre livelli di progettazione, laddove necessari (vedi Tabella 3- A).
...

2.2 Livelli di progetto

Come indicato in 1.3.1, l’attività di progettazione si può articolare secondo tre livelli(2) di successive definizioni tecniche: progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo.

Il “progetto di fattibilità” tecnica ed economica individua, tra più soluzioni dell’opera da realizzare, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per il committente dell’opera, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progetto di fattibilità può individuare altresì i profili e le caratteristiche più significative dei successivi livelli di progettazione in funzione delle dimensioni economiche, della tipologia e categoria dell’intervento.

Il “progetto definitivo” individua compiutamente l’opera da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal committente e ove presente, dal progetto di fattibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte degli enti preposti, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell’opera e il relativo cronoprogramma.

Il “progetto esecutivo”, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio l’opera da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma, in coerenza con il progetto definitivo, e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Inoltre, il progetto esecutivo deve essere corredato del piano di sicurezza in fase di progettazione e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

La progettazione secondo i tre livelli di successive definizioni tecniche sopra riportate è obbligatoria per i soli appalti pubblici(3). Negli altri casi essa può essere semplificata in accordo con il committente qualora, con un numero di livelli inferiore, sia completamente definita l’opera e siano soddisfatte le esigenze di qualità e funzionalità richieste dal committente e rispettati i livelli di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

(2) I tre livelli sono conformi a quelli stabiliti per i lavori pubblici dal codice dei contratti e appalti pubblici D. Lgs. 18/04/2016 N. 50 e successive modifiche.
(3) È consentita similmente l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga  tutti  gli  elementi  previsti  per  il  livello  omesso,  salvaguardando  la  qualità  della  progettazione.
...

Nota
I tre livelli sono conformi a quelli stabiliti per i lavori pubblici dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 (disposizione abrogata, vedi sotto) e successive modificazioni, nonché dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (disposizione abrogate da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37)

Legge 11 febbraio 1994, n.109 Provvedimento abrogato dal D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 a sua volta provvedimento abrogato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
 
Art. 23 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e ((l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera)), nonche' la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere. 
g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita' interne, purche' in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
 
Bozza DM attuazione art. 23 co. 3 Dlgs 50/2016 - Livelli progettuali - MIT - 17.05.2018  - Schema di Decreto Ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (non ancora pubblicato)
 
Articolo 216, comma 4 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (...), nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate (...) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
...

3 Documentazione di progetto

3.1 Generalità

La documentazione di progetto è l’insieme degli elaborati progettuali.

La consistenza della documentazione di progetto dei diversi “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)”, in relazione alla destinazione d’uso dell’opera, e i contenuti dei singoli documenti sono descritti nei Paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5, rispettivamente per il “progetto di fattibilità”, il “progetto definitivo” e il “progetto esecutivo”.

Per gli “impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica)” non compresi nel comma 2, Articolo 5 del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e quindi non soggetti all’obbligo di redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali nell’ambito delle rispettive competenze, in generale non è necessario eseguire il progetto di fattibilità e il progetto definitivo(4).

3.2 Consistenza della documentazione di progetto dell’impianto elettrico in relazione alla destinazione d’uso dell’opera

Nella Tabella 3-A seguente sono elencati i documenti che costituiscono il progetto degli impianti per le diverse destinazioni d’uso delle opere (pubbliche o private), fermo restando il diritto del committente di richiedere ulteriori documenti da concordare in fase di definizione dell’incarico.
...

3.3 Documentazione del progetto di fattibilità tecnica e/o economica

I contenuti dei singoli documenti del progetto di fattibilità sono descritti negli articoli seguenti.

3.3.1 Documento di fattibilità delle alternative progettuali – Relazione tecnico illustrativa

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali costituisce la prima fase di elaborazione del progetto e contiene il confronto comparato mediante analisi multicriteri oppure analisi costi-efficacia delle varie alternative progettuali.

Essa generalmente contiene:

a)  la descrizione del progetto;
b)  l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, anche con il riferimento ad altre possibili soluzioni;
c)  gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo, anche in relazione alle esigenze di gestione e di manutenzione;
d)  le indicazioni per il cronoprogramma delle fasi attuative;
e)  le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione degli impianti esistenti;
f)   la valutazione economica di massima dell’impianto.
...

3.4 Documentazione del progetto definitivo

Il progetto definitivo rappresenta lo sviluppo dei contenuti del progetto di fattibilità e, qualora gli “impianti EEC” non siano un’opera a sé stante, deve essere effettuato unitamente al progetto definitivo di tutte le altre opere: edili, meccaniche e le altre presenti.

Il livello di progettazione di questo livello è adeguato ad assolvere a quanto richiesto dalla legge al fine del rilascio del permesso di costruzione ed equivalenti.
...

3.5 Documentazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo approfondisce e particolarizza i contenuti del progetto definitivo, se previsto. Qualora gli “impianti EEC” non siano un’opera a sé stante, deve essere effettuato congiuntamente al progetto esecutivo di tutte le altre opere: edili, meccaniche e le altre presenti.  

Il progetto dovrà  prevedere  esattamente  ingombri,  passaggi,  cavedi,  sedi,  attraversamenti, al fine di ottimizzare le fasi di realizzazione dell’opera nel suo insieme.

I criteri e le modalità di esecuzione, nonché i risultati dei calcoli, devono essere descritti ed esposti in modo da consentirne un’agevole lettura e valutazione.

I contenuti dei singoli documenti del progetto esecutivo, se previsti in base alle indicazioni della Tabella 3-A sono descritti negli articoli che seguono.

CEI 0 2 2022 Fig  1

Fig. 1 Livelli di progetto
...

Tab. 3-A Consistenza della documentazione di progetto degli impianti EEC (Elettrici, Elettronici e Comunicazione elettronica) in relazione alla destinazione d’uso dell’opera
 
CEI 0 2 2022 Tabella 3 A
...
segue
 
(5) In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità.

Legenda
SI: Documento previsto nella generalità dei casi.
NO: Documento non necessario.
F: Documento facoltativo, da redigere quando ritenuto necessario dal progettista in base alle caratteristiche e complessità del progetto
...
_________

Indice:

INDICE
INTRODUZIONE
Generalità
1.1 Scopo
1.2 Campo di applicazione
1.3 Definizioni
2 Progetto dell’impianto EEC
2.1 Generalità
2.2 Livelli di progetto
2.3 Dati per il progetto
2.4 Soggetti coinvolti nel progetto
3 Documentazione di progetto
3.1Generalità
3.2Consistenza della documentazione di progetto dell’impianto elettrico in relazione alla destinazione d’uso dell’opera
3.3 Documentazione del progetto di fattibilità tecnica e/o economica
3.4Documentazione del progetto definitivo
3.5Documentazione del progetto esecutivo
4 Requisiti formali della documentazione di progetto
Allegato A Figure coinvolte a titolo indicativo e non esaustivo dal progettista nella progettazione degli “impianti EEC”

...

Fonte:
Guida CEI 0-2:2022
Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
@Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 22.04.2022 Guida CEI 0-2:2022 Certifico Srl
0.0 29.09.2018 Guida CEI 0-2:2002 attualizzata 2019 Certifico Srl

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