Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo

ID 6657 | | Visite: 34894 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/6657

Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo Rev  2022

Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento CEI 64-8/7 Sez. 752 / Aggiornata CEI 64-8 2022

ID 6657 | Rev. 1.0 del 04.03.2022 / Documento completo allegato

Documento allegato sugli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo (Attività n. 65 del D.P.R. 151/2011), secondo quanto previsto dalla RTV DM 19 agosto 1996 CEI 64-8 Sez. 752 (2021).

Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / 2021

Nella Rev. 1.0 di Marzo 2022 del Documento allegato, predisposta tavola di concordanza tra l'Ed. 2012 e 2021 della CEI 64-8/7 Sez. 752.

La Sez. 752 della norma CEI 64-8/7 che detta le prescrizioni riguardanti l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento. 
La Parte 7 ("Ambienti ed applicazioni particolari") della Norma CEI 64-8, tratta le prescrizioni particolari alle quali devono soddisfare gli impianti elettrici realizzati negli ambienti e per le applicazioni particolari elencate nell'indice di questa Parte 7.

Queste prescrizioni particolari integrano, modificano od annullano le prescrizioni generali delle altre Parti della presente Norma CEI 64-8.

Ai fini della CEI 64-8/752 si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento (nel seguito chiamati semplicemente luoghi) i locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere.

I luoghi di pubblico spettacolo, sono luoghi MA.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio), di cui alla Sez. 751 della stessa CEI 64-8/7
La norma è stato dell'arte per la Prevenzione incendi (Attività N. 65 del D.P.R. 151/2011) e norma tecnica verticale RTV DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO).

N. ATTIVITÀ CATEGORIA
65  Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.  B C
--- fino a 200 persone oltre 200 persone


Infatti, il DM 19 agosto 1996, riporta per gli impianti elettrici e sistemi di allarme:

DM 19 agosto 1996

TITOLO XIII IMPIANTI ELETTRICI

13.1 GENERALITA'
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla L. 186/68).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (ndr - abrogata dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37) e successivi regolamenti di applicazione.

13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.
 
TITOLO XIV SISTEMA DI ALLARME

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

CEI 64-8/7 Sez. 752 (Ed. 2021)

Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento

Commento
752 Le prescrizioni della presente Sezione sono valide anche per i locali di pubblico spettacolo all’aperto.
I numeri che seguono il numero 752 della presente Sezione corrispondono a quelli delle altre Parti e dei relativi Capitoli della presente Norma.
L’assenza di riferimento ad un Capitolo significa che si applicano le prescrizioni generali corrispondenti

Le prescrizioni della presente Sezione riguardano l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento come definiti in 752.2.1 e sono integrative di quelle contenute nella Sezione 751 e Capitolo 56.752.1 Campo di applicazione

752.2 Definizioni

752.2.1 Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento

Ai fini della presente Norma si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento (nel seguito  chiamati semplicemente  luoghi)  i  locali  e  gli  ambienti,  al  chiuso  o  all’aperto,  compresi  quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere.

752.2.2 Personale autorizzato

Personale addestrato cui sono affidati l’esercizio e/o la manutenzione dell’impianto elettrico.

752.3 Caratteristiche generali

752.3.1 Limitazione dell’impiego di tensioni nominali superiori a 400 V

L’impiego di tensioni nominali superiori a 400 V è ammesso soltanto nei locali di consegna dell’energia elettrica (752.3.2 e 752.3.3) e per l’alimentazione di lampade a scarica a catodo freddo subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di cui in 752.55.4.

752.3.2 Trasformazione dell’energia elettrica

Quando la fornitura dell’energia elettrica è a tensione nominale superiore a 400 V, la cabina di trasformazione deve costituire compartimento antincendio ed essere direttamente accessibile dall’esterno o da locale di disimpegno non accessibile al pubblico.

752.3.3 Suddivisione dei circuiti

L’impianto deve  essere  suddiviso  in  più  circuiti,  in  modo  da  facilitare  l’esercizio  e  limitare  il  disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione, per esempio:

a)  per la sala:
- illuminazione, con almeno due circuiti, della sala propriamente detta;
- illuminazione degli altri ambienti annessi alla sala;
- illuminazione dei corridoi, delle scale, dell’atrio e dell’ingresso, realizzato con almeno due circuiti;
- prese fisse;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici;

b) per il palcoscenico:
- illuminazione del palcoscenico;
- illuminazione dei locali accessori (camerini, spogliatoi, locali di servizi in genere);
- prese fisse;
- alimentazione del comando del sipario di sicurezza;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici;

c) per altri ambienti;
- illuminazione degli uffici e degli ambienti di servizio;
- illuminazione della cabina di proiezione;
- illuminazione esterna;
- alimentazione degli apparecchi di proiezione;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici negli uffici e negli ambienti di servizio.

NOTA
Per l’illuminazione normale degli ambienti accessibili al pubblico si faccia riferimento alla norma CEI EN 50172.

752.3.4 Continuità del servizio

I dispositivi di protezione e la suddivisione dei circuiti devono essere tali da prevenire l’insorgere di panico, in particolare in caso di mancanza di illuminazione.
...

Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / Ed. 2021

Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo   Tav  1

Tavola di concordanza CEI 64-8/7 Sez. 752 Ed. 2012 / Ed. 2021
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 
 
Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 04.03.2022 CEI 64-8 752 (2021) Certifico Srl
0.0 18.08.2018 --- Certifico Srl

Vedi Registro antincendio locali di pubblico spettacolo

Registro controlli antincendio locali di pubblico spettacolo   Modello

Tags: Impianti Impianti elettrici Abbonati Impianti

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Lug 28, 2024 808

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268 / Decreto per imprese energivore ID 22335 | 28.07.2024 / In allegato Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268 recante disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili… Leggi tutto
Lug 15, 2024 568

Direttiva (UE) 2024/1788

Direttiva (UE) 2024/1788 ID 22258 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva… Leggi tutto
Lug 15, 2024 470

Regolamento (UE) 2024/1789

Regolamento (UE) 2024/1789 ID 22257 | 15.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE)… Leggi tutto
Lug 15, 2024 565

Regolamento (UE) 2024/1787

Regolamento (UE) 2024/1787 ID 22256 | 15.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 GU L 2024/1787 del 15.7.2024 Entrata in vigore:… Leggi tutto
Relazione annuale ARERA 2024
Lug 12, 2024 338

Relazione Annuale ARERA 2024

Relazione Annuale ARERA 2024 ID 22249 | 12.07.2024 / Documento Luglio 2024 In allegato i due volumi della Relazione Annuale ARERA 2024 sullo Stato dei servizi e sull’Attività svolta. Volume 1 - Stato dei servizi Contesto internazionale e nazionaleStruttura, prezzi e qualità nel settore… Leggi tutto
Lug 12, 2024 219

Decreto 27 marzo 1998

Decreto 27 marzo 1998 Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di separatori elettrici ad alta tensione con interruzione non evidente della continuita' metallica dei conduttori.(GU n. 102 del 5 maggio 1998) Leggi tutto