Piano Manutenzione impianti elettrici
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Piano manutenzione e Registro dei controlli degli impianti elettrici
ID 5682 | 10.05.2023 Documento completo allegato Rev. 2.0 2023
D.Lgs. 81/2008 | D.P.R 462/2001 | DM 38/2008 | CEI 0-10
La norma CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici è abrogata dal 1° Aprile 2023 - Fascicolo CEI 0-10:Ab.
Il Documento allegato è estratto dalla Guida CEI 0-10 "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici" ed intende essere di appoggio alla Redazione del Piano di manutenzione di impianti elettrici ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o di RTV di Prevenzione Incendi. E' inoltre riportato, in allegato, un Modello di Piano di manutenzione degli impianti elettrici in accordo con l'Allegato F della stessa norma (relativo ad un componente), che in questa veste, può essere considerato il "Registro dei controlli" seguirà prossimo aggiornamento con altre Schede da integrare nel Piano (formato doc).
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Excursus
Sebbene la guida risulti datata (2002) e faccia riferimento a normativa non allineata al D.Lgs. 81/2008, è in vigore, e può essere utilizzata nel contesto tecnico-organizzativo per la gestione della manutenzione degli impianti elettrici.
Nell'Allegato F è riportato un modello di "Piano di manutenzione degli impianti elettrici", suddiviso in Schede relative ad certo componente, con Procedure di lavoro (dotazioni, piano di lavoro, istruzioni).
Il Testo Unico Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, al titolo III, riporta le disposizioni per l’uso uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare gli articoli dall’80 all’87 per gli impianti e apparecchiature elettriche.
Tra questi, l’articolo 86 pone in capo al datore di lavoro dell’obbligo di effettuare regolarmente verifiche e controlli sull’impianto elettrico.
D.Lgs. 81/2008
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Art. 86. Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.
Il MISE avrebbe dovuto definire, tramite un decreto attuativo, di cui al comma 2, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, che alla data, sono inerenti solo gli Impianti di terra e impianti di protezione dai fulmini secondo il D.P.R. 462/2001, ma non per gli impianti elettrici nel loro complesso.
L'assenza del decreto attuativo non rimanda l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all'impianto elettrico nel suo complesso, di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell'autorità di vigilanza.
"Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto, anche il “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro. Il termine “controllo” è utilizzato al fine di evitare confusione con le “verifiche” (il termine installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici di messa a terra) che devono essere effettuate ai sensi del D.P.R. 462/2001.
I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ancora non è stato emanato il decreto di cui al comma 2 dell’art. 86, che avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli, pertanto si può ritenere che questi siano gli stessi di una verifica. Infatti, avendo ben chiara la differenza tra gli scopi dei diversi tipi di verifica e tra i soggetti che le effettuano, nonché le differenti azioni che devono seguire ciascun tipo di verifica, dal punto di vista dell’esecuzione tecnica non vi sono differenze sostanziali. Per tale motivo e anche per coerenza con la terminologia tecnica, nel seguito del lavoro si parlerà di “verifiche” quando si farà riferimento ad aspetti applicabili a tutti i tipi di verifica, mentre si userà il termine “controlli” quando si tratteranno aspetti propri dei controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08."
Impianti elettrici nei locali medici: verifiche
Il DPR 462/2001 obbliga datore di lavoro la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione secondo la periodicità riportata in tabella 1.
Tabella 1 - Periodicità di verifica degli impianti soggetti al DPR 462/2001
Le verifiche previste dal DPR 462/2001 devono essere richieste alla ASL territorialmente competente o ad un Organismo abilitato alle verifiche (MISE). L’elenco completo degli Organismi è disponibile sul sito del MISE al seguente link.
Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. L’esito dei controlli dovrà essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
L'Organismo abilitato alle verifiche periodiche deve svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su istallazioni ed impianti secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 2 e articolo 7).
Manutenzione ordinaria
I controlli ai sensi dell’art. 86 del DLgs. 81/08 rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro sappia come condurli. Ciò che qualifica tale tecnico è la conoscenza del modo di condurre le verifiche. I controlli svolti ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 devono essere effettuati da persone qualificate e competenti nei lavori di verifica, rispettivamente degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
Ad esempio:
- un professionista;
- il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008;
- personale tecnico interno del datore di lavoro;
- personale tecnico esterno
Manutenzione straordinaria
Invece gli interventi sull’impianto che esulano dalla manutenzione ordinaria possono essere eseguiti solo da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati ai sensi del DM 37/2008. Il datore di lavoro può incaricare dei controlli sia personale interno che personale esterno.
Il datore di lavoro deve comunque accertarsi che la persona incaricata abbia le competenze per un compito simile, altrimenti potrebbe non essere esente da colpa nel caso dovesse verificarsi qualche infortunio. L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
I controlli ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del DPR 462/01. Gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 e il personale che lavora in tali organismi non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08.
D.P.R. 462/2001
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
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Nel corso degli anni, il CEI ha reso disponibili diverse norme e guide dedicate alle verifiche ed alla manutenzione degli impianti, nella seguente tabella 2 sono elencate le principali norme e guide usate:
Tabella 2 - Periodicità di verifica degli impianti soggetti al DPR 462/2001
Per quanto riguarda la qualifica del personale, il riferimento è il DM 37/2008 che richiede l’intervento di imprese abilitate in caso di manutenzione straordinaria, ampliamento o trasformazione di impianto.
La CEI 0-10, riporta una tabella specifica per le tipologie di lavoro e professionalità dei tecnici che possono svolgerlo:
Tabella 2 - Tipologie di lavoro e professionalità dei tecnici
Per il DM 37/2008:
- il collaudo è obbligatorio solo se ed in quanto imposto da specifiche disposizioni riguardanti particolari tipologie di impianti;
- libretto d’uso e manutenzione anche in questo caso la loro eventuale obbligatorietà discende da specifiche disposizioni riguardanti particolari tipologie di impianti (nel caso di edifici adibiti ad uso abitativo, l’obbligo ha per oggetto l’impianto di riscaldamento autonomo);
DM 37/2008
Art. 2 Definizioni
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d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
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Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformita'
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Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Il Registro della Manutenzione impianti elettrici/Registro del controlli, è richiesto espressamente in diverse regole tecniche di Prevenzioni Incendi, es:
DM 9 aprile 1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione o l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
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Art. 16 Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
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Art. 9 - Gestione della sicurezza.
…
Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
…
b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell’edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti
…
devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con periodicità stabilita dalle norme CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamenti, per gli opportuni provvedimenti.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore ai tre anni.
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CEI 11-27: 2014 Definizioni figure professionali
Unità responsabile di un impianto elettrico (URI)5(Articolo 3.2.1)
Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e definiti (es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta.
Nota 5 L’Unità può essere il proprietario, l’utilizzatore o una persona designata. Qualcuno dei compiti può essere affidato ad altri, se necessario.
Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile dell’impianto - RI)6 (Articolo 3.2.2)
Persona responsabile, durante l’attività di lavoro7, della sicurezza dell’impianto elettrico. Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze.
Nota 6 Il RI, è sempre espresso, in occasione di un lavoro su un impianto elettrico, da URI, se quest’ultimo è esistente. Alcuni compiti del RI possono essere affidati ad altri. Si noti, peraltro, che nelle imprese con strutture semplici, le figure di URL, RI e PL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in qualsiasi combinazione (vedere anche la Prefazione). Nel prosieguo, per brevità, si farà sempre riferimento al RI e al PL.
Nota 7 Per “lavoro” si intende qualsiasi lavoro elettrico o non elettrico che richieda un intervento sull’impianto elettrico considerato.
Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)8 (Articolo 3.2.3)
Unità (o Persona) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa sul posto di lavoro (PL).
Nota 8 Alcuni compiti della URI possono essere affidati ad altri.
Persona preposta alla conduzione del lavoro (PL)9 (Articolo 3.2.4)
Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.
Nota 9 Alcuni compiti del PL possono essere affidati ad altri. Il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della presente Norma non necessariamente coincide con quella del D.Lgs 81/08.
Persona esperta in ambito elettrico (PES)10 (Articolo 3.2.5)
Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
Nota 10 L’aggettivo “esperta” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo, l’attribuzione di PES non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici.
Persona avvertita in ambito elettrico (PAV)11 (Articolo 3.2.6)
Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
Nota 11 L’aggettivo “avvertita” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo l’attribuzione di PAV non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici.
Persona comune (PEC) (Articolo 3.2.7)
Persona che non è esperta e non è avvertita.
Notifica (Articolo 3.2.8)
Messaggi od istruzioni, sia verbali sia scritti, correlati all’esercizio di qualsiasi impianto elettrico.
CEI 0-10 / Abrogata dal 1° Aprile 2023 (utile al documento)
La CEI 0-10 "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici", si applica alla manutenzione degli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. In essa sono trattate anche le sole manovre in alta tensione, limitatamente alla gestione delle cabine elettriche.
Dalla Guida sono escluse le manutenzioni dei seguenti impianti:
- gli impianti elettrici dei luoghi con pericolo di esplosione;
- gli impianti di protezione contro i fulmini;
- gli impianti non considerati dalla Norma CEI EN 50110 (CEI 11-48)
La Guida contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione allo scopo di favorire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza previsti dalle Norme CEI e, più in generale, dalla regola dell’arte.
Essa può essere utilizzata anche quale riferimento per l’applicazione delle prescrizioni relative alla manutenzione prevista nella documentazione di progetto degli impianti elettrici conformemente alla Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
Scopo della presente Guida è quello di fornire gli elementi utili per una corretta gestione della manutenzione degli impianti elettrici. Essa si propone di evidenziare le procedure che è necessario rispettare nella attività di manutenzione al fine di rendere sicuro il lavoro degli operatori e garantire, per quanto possibile, la funzionalità dell’impianto elettrico. La Guida, quindi, si rivolge a quanti – committenti, progettisti, gestori e manutentori di impianti elettrici – operano nel settore elettrico con il compito di assicurare il rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza.
La Guida si propone, anche, come lo strumento che il CEI mette a disposizione di quanti, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, sono chiamati a fare la valutazione dei rischi nelle attività lavorative ed a redigerne il relativo documento tenuto conto di quanto imposto ai datori di lavoro.
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Manutenzione (CEI 31-34)
Combinazione di azioni eseguite per mantenere o riportare un componente dell’impianto nelle condizioni in cui possa soddisfare alle prescrizioni relative specifiche ed effettuare le funzioni richieste.
Definizioni riportate nella Guida CEI 0-3
Manutenzione ordinaria (Articolo 2.5)
Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d'uso.
Manutenzione straordinaria (Articolo 2.4)
Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria.
Si tratta di interventi che, pur senza obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista abilitato, richiedono una specifica competenza tecnico-professionale e la redazione da parte dell’installatore della dichiarazione di conformità.
Definizioni riportate nella Norma CEI 56-50
Manutenzione preventiva (Articolo 191-07-07)
Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un componente dell’impianto.
Manutenzione correttiva (Articolo 11-07-08)
La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire l’azione richiesta.
Manutenzione controllata (Articolo 11-07-09)
Un metodo che permette di assicurare una qualità del servizio desiderata mediante l’applicazione sistematica di tecniche di analisi che usano mezzi di supervisione centralizzata e/o un campionamento per minimizzare la manutenzione preventiva e ridurre la manutenzione correttiva.
Manutenzione programmata (Articolo 11-07-10)
Manutenzione svolta in accordo con un piano temporale stabilito.
Manutenzione non programmata (Articolo 11-07-11)
Manutenzione svolta non in accordo ad un piano temporale stabilito, ma dopo la ricezione di una indicazione riguardante lo stato di una entità.
Definizioni riportate nella Norma UNI 10147
Manutenzione ciclica (Articolo 3.9.2)
Manutenzione preventiva periodica di base a cicli di utilizzo predeterminati
Manutenzione predittiva (Articolo 3.9.3)
Manutenzione preventiva effettuata a seguito dell’individuazione e della misurazione di uno o più parametri e dall’estrapolazione secondo modelli appropriati del tempo residuo prima del guasto.
Manutenzione sotto condizione (Articolo 3.9.4)
Manutenzione preventiva subordinata al raggiungimento di un valore limite predeterminato.
Manutenzione migliorativa (Articolo 3.10)
Insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell’entità.
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Definizioni riportate nelle Norme 11-27
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Definizioni di PES e PAV (11-27/1 Articolo 4.1)
Nella presente Norma Sperimentale, in accordo con la Norma CEI EN 50110-1 e successiva variante, si riportano le definizioni, relative alle Persone, armonizzate con quelle riportate in altre Norme, in particolare nella Norma CEI 64-8, al fine di evitare erronee interpretazioni da parte degli utilizzatori.
Sono state quindi armonizzate tra loro le seguenti definizioni:
- Persona formata ed esperta (CEI EN 50110-1) con Persona esperta (futura 64-8: attualmente “Persona Istruita”);
- Persona formata ed istruita (CEI EN 50110-1) con Persona avvertita (attuale CEI 64-8).
Si precisa agli Utenti della presente Norma Sperimentale che essa ovviamente non si sostituisce alle disposizioni legislative in materia ma ne è una pratica applicazione, soprattutto in relazione alla necessità di formare, istruire e avvertire preventivamente le Persone cui affidare lavori pericolosi.
Persona esperta (PES) (11-27/1 Articolo 4.2)
“Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l’elettricità può creare [IEV 826-09-01 modificata]”.
In particolare, persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue:
- conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica;
- completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;
- capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
- capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli;
- capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
- capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza.
Persona avvertita (PAV) (11-27/1 Articolo 4.3)
“Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare [IEV 826-09-02 modificata]”.
In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue:
- conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro
- capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
- capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;
- capacità di affrontare le difficoltà previste;
- capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività elettrica che è chiamata ad eseguire
Persona comune (PEC) (11-27/1 Articolo 4.4)
“Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche [IEV 826-09-02 modificata].”
In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui.
Persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico (per brevità responsabile dell’impianto) (11-27/1 Articolo 4.5)
“Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico. Ove necessario, parti di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri.”
In particolare, persona responsabile:
a) della pianificazione e della programmazione dei lavori;
b) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (es. modifiche della taratura delle protezioni, esclusione richiusure, inibizione di contro alimentazioni) e delle manovre sull’impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
c) dell’esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive e dell’apposizione dei cartelli monitori, per lavori fuori tensione;
d) dell’individuazione dell’impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori;
Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (preposto ai lavori) (11-27/1 Articolo 4.6)
“Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione del lavoro. Ove necessario, parti di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri.”
In particolare, persona incaricata e responsabile dell’esecuzione del lavoro, che deve dare applicazione, nei casi previsti, al documento di valutazione dei rischi (vedi 4.5), ponendo in opera le misure di protezione necessarie.
Nel caso di lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, può essere delegata a poter intervenire, in situazioni di emergenza, sugli organi di sezionamento e protezione dell’impianto.
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Definizioni riportate nella Guida CEI 64-14
Verifica dell’impianto (Paragrafo B)
L’esame dell’impianto consiste in un controllo di rispondenza dell’opera realizzata ai dati di progetto ed alla regola dell’arte e deve essere condotto in maniera da consentire l’emanazione di un parere affidabile da parte dei verificatori. Durante l’esame si devono prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle persone ed evitare danni ai beni ed ai componenti installati.
Verifica (Articolo B.1)
La verifica consta di due momenti: l’esame a vista e l’esecuzione delle prove
Esame a vista (Articolo B.1.1)
L’esame a vista ha il fine di controllare che l’impianto elettrico sia stato realizzato secondo le Norme CEI.
Questo esame è preliminare alle prove e deve accertare che i componenti siano:
- conformi alle prescrizioni delle relative norme;
- scelti e messi in opera correttamente;
- non danneggiati visibilmente.
L’esame può essere di due tipi: ordinario o approfondito.
Esame a vista ordinario (Articolo B.1.1.1)
L’esame ordinario è una ispezione che identifica, senza l’uso di utensili o di mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo (ad esempio mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.). Questo esame deve essere sempre eseguito.
Esame a vista approfondito (Articolo B.1.1.2)
L’esame a vista approfondito è una ispezione che viene fatta in aggiunta alla precedente ed evidenzia tutti quei difetti (ad esempio errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) che possono identificarsi solo usando attrezzi (ad esempio strumenti, utensili e scale).
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Prove (Articolo B.1.2)
Per prova si intende l’effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme CEI.
La misura comporta l’accertamento di valori mediante l’uso di appropriati strumenti.
Tipi di verifica (Articolo B.2)
Le verifiche possono essere iniziale, periodica e straordinaria.
Non esiste sostanziale differenza fra i vari tipi di verifiche in quanto esse devono essere condotte in maniera da accertare la sicurezza dell’impianto. Tuttavia in fase di verifica periodica può essere necessario ripetere alcune prove effettuate all’atto della verifica iniziale quando certe condizioni dell’impianto non siano mutate.
Verifica iniziale (Articolo B.2.1)
È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme CEI ed alla documentazione di progetto prima della messa in servizio dell’impianto.
Verifica periodica (Articolo B.2.2)
È l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti riscontrati all’atto della verifica iniziale.
Verifica straordinaria (Articolo B.2.3)
È l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme CEI ed alla documentazione di progetto aggiornato in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti dell’esame esistente.
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Periodicità degli interventi di manutenzione
Per fare in modo che gli impianti elettrici ed i loro componenti siano mantenuti in condizioni soddisfacenti per il loro impiego, occorre effettuare su di essi regolari verifiche periodiche oppure assoggettare gli impianti a supervisione continua da parte di personale esperto. La manutenzione deve essere eseguita in funzione dell’esito dei controlli.
La periodicità deve essere stabilita considerando, per ciascun componente dell’impianto, i deterioramenti prevedibili.
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Redazione del piano di manutenzione
La stesura del piano richiede, oltre alla conoscenza dei dati in precedenza ricordati, un esame di tutti i problemi che può creare la messa fuori tensione dell’impianto per le operazioni di manutenzione. Esso deve definire gli interventi necessari e le modalità (chi, come e quando) di esecuzione. Di seguito si elencano alcuni elementi che si ritengono necessari per la definizione del piano:
- individuazione dei componenti per i quali non sono previsti dal costruttore e dalla Norma di prodotto
- interventi di manutenzione;
- verifica della fattibilità ed economicità della adozione di sistemi di supervisione, rilevamento, registrazione e segnalazione degli eventi significativi dello stesso impianto;
- valutazione dell’opportunità, ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e della continuità dell’esercizio, dell’uso di una struttura interna, anche con eventuale apporto di risorse o dell’affidamento della manutenzione, in parte o completamente, ad una struttura esterna;
- valutazione del livello di manutenzione (componenti, parte di impianti, livello di competenza del personale, della necessità di un controllo degli impianti (controllo e rilievo automatico di anomalie dell’impianto, controllo manuale); definizione di un diagramma logico delle sequenze di operazioni elementari da eseguire;
- definizione dei criteri per la stesura del piano di sicurezza;
- definizione delle verifiche periodiche da eseguire;
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Il piano della manutenzione
Il piano di manutenzione viene, in genere, realizzato mediante programmi di lavoro, riportati su schede e/o programmi informatici, ove sono indicate le operazioni di controllo e di manutenzione ritenute necessarie per prevenire avarie, guasti e disservizi (7).
Il piano si articolerà essenzialmente in due parti:
- la prima sarà dedicata alla programmazione ed alla identificazione dei contenuti dell’attività di manutenzione;
- la seconda alla identificazione degli equipaggiamenti e della documentazione tecnica necessaria.
Il piano dovrà contenere:
- la valutazione dei rischi dell’intervento;
- le procedure di lavoro
- le schede di lavoro
- le attrezzature necessarie
- i DPI da adottare durante l’intervento e le competenze professionali degli operatori.
Delimitazione della zona di lavoro (CEI 11-27 Articolo 1.2.10)
La delimitazione materiale della zona di lavoro si effettua mediante apposizione di ostacoli, barriere, difese, setti isolanti, ecc. atti ad impedire alle persone ed agli oggetti mobili non isolati ad essi collegati la penetrazione accidentale nella zona di guardia per cui risulta realizzata la protezione contro i contatti diretti. In figura 9 riportato un esempio di delimitazione della zona di lavoro per lavori fuori tensione.
Nei confronti delle parti attive in tensione a cui non si può accedere senza deliberato proposito, è sufficiente realizzare una delimitazione monitori, costituita per esempio da nastri e catenelle, integrata da apposita segnaletica che ne vieti il superamento. Nella Appendice E sono riportati alcuni cartelli monitori utilizzabili nelle manutenzioni elettriche.
Fig. Delimitazione della zona di lavoro
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Il Piano di Manutenzione si articola nei seguenti documenti:
A) SCHEDE DI MANUTENZIONE
B) DOTAZIONI (MINIME)
C) PIANO DI LAVORO
D) ISTRUZIONI (PROCEDURE)
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segue in allegato
Certifico Manutenzione impianti elettrici: il Prodotto dedicato completo di tutte le Schede CEI 0-10
Ed. 1.0 2018
Fonti
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (TUS)
D.M. 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 82, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
CEI 0-10 (2002) Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 15.12.2019 | Aggiornamento normativo | Certifico Srl |
0.0 | 23.02.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati
DPR 22 ottobre 2001 n. 462
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Manutenzione cabine elettriche MT-MT e MT-BT (CEI 78-17)
Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1
Lavori su impianti elettrici: Procedura organizzativa CEI 11-27
Lavori elettrici: D.Lgs. 81/2008 e norma CEI 11-27
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Piano di manutenzione impianto elettrico Rev. 2.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2023 |
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Modello Piano Manutenzione Rev. 1.0 2019.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2019 |
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Piano di manutenzione impianto elettrico Rev. 1.0 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2019 |
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Modello Piano Maniutenzione Rev. 00 2018.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
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Piano di manutenzione impianto elettrico Rev. 00 2018.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2018 |
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