Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Certificazione Imprese F-GAS

ID 8965 | | Visite: 6054 | News ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/8965

Certificazione Imprese F GAS

Certificazione Imprese F-GAS

Con il Decreto F-GAS DPR 146/2018 per la la certificazione delle imprese occorre la predisposizione da parte dell’impresa di procedure/istruzioni e non più il Piano di qualità precedentemente previsto dal DPR 43/2012 abrogato. Note a seguire.

Nel nuovo DPR 146/2018 "Decreto F-GAS", non è previsto più l’obbligo della predisposizione da parte delle imprese di un Piano della Qualità n accordo con la norma UNI 10005 (Vedi DPR 43/2012 Allegato B (il Piano della Qualità  in effetti non era previsto dal Regolamento (UE) n. 517/2014), con il DPR 146/2018 solo previste per le Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione dell’Organismo di Certificazione Accreditato.

Note / Quadro sinottico

DPR 43/2012
...
ALLEGATO B (di cui all’articolo 6, comma 1)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE 

1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
...
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un Piano della Qualità(1) atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea: 

a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto; 
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. 

Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.
...
(1) Per Piano della Qualità, come definito dalla norma UNI/ISO 10005, si intende un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto.

DPR 146/2018

ALLEGATO B (di cui all’articolo 8, comma 1)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

1. ACCREDITAMENTO

1.1. L’organismo di certificazione delle imprese di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi: installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

1.2. L’organismo di certificazione delle imprese di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi: installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

2. SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' E TARIFFARIO

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformità per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:

a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (1) ;
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa.

2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: presentazione della domanda di certificazione; esame della documentazione; verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo); rilascio della certificazione; spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene presentato al Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

(1) Per volume di attività previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata. 

 

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento FGAS Istruzioni e Proceduree Certificazione Imprese CERMET.pdf)Regolamento FGAS Istruzioni e Proceduree Certificazione Imprese CERMET
CERMET 2019
IT307 kB1446

Tags: Impianti Impianti energy

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Lug 09, 2025 244

Decreto ministeriale 13 novembre 2024

Decreto ministeriale 13 novembre 2024 ID 24259 | 09.07.2025 Decreto ministeriale 13 novembre 2024Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI Requisiti, modalità di accesso e criteri per la fruizione delle agevolazioni inerenti all’investimento pubblico diretto a… Leggi tutto
Lug 09, 2025 245

Decreto direttoriale 30 giugno 2025

Decreto direttoriale 30 giugno 2025 ID 24258 | 09.07.2025 Decreto direttoriale 30 giugno 2025Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Riapertura sportello (Comunicato GU n.157 del 09.07.2025) _________ Il decreto fornisce - ai sensi dell’articolo 9 del decreto 13 novembre 2024 - le… Leggi tutto
FAQ   UNI 7129 1 2015 e UNI 11528 2022   Chiarimento sistemi PLT CSST
Lug 07, 2025 447

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST

FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST ID 24237 | 07.07.2025 / In allegato FAQ - UNI 7129-1:2015 e UNI 11528:2022 - Chiarimento sistemi PLT-CSST E’ stato posto al CIG un quesito riguardante la corretta interpretazione sulla regolamentazione dei sistemi PLT-CSST in… Leggi tutto
Giu 19, 2025 914

Decreto 19 maggio 2025 n. 85

Decreto 19 maggio 2025 n. 85 ID 24145 | 19.06.2025 Decreto 19 maggio 2025 n. 85 Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo… Leggi tutto
Giu 18, 2025 785

Regolamento delegato (UE) 2025/671

Regolamento delegato (UE) 2025/671 ID 24130 | 18.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/671 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di altri tipi di dati relativi all’infrastruttura… Leggi tutto
Giu 18, 2025 753

Regolamento delegato (UE) 2025/645

Regolamento delegato (UE) 2025/645 ID 24128 | 18.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/645 della Commissione, del 1° aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 655
Apr 03, 2025 940

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 ID 23733 | 03.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure… Leggi tutto