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Settori strategici: standard tecnici specifici bandi infrastrutture di rete BL/BUL L. 10/2023

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Settori strategici   standard tecnici specifici infrastrutture di rete BL BUL bandi   Legge n  10 2023

Settori strategici: standard tecnici specifici bandi infrastrutture di rete BL/BUL / Legge n. 10/2023

ID 18910 | 03.02.2023 / In allegato

Con la Legge 1 febbraio 2023 n. 10, è aggiunto l'Articolo 2-bis al Decreto-Legge 5 dicembre 2022 n. 187 che prevede l'individuazione di appositi standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete in banda larga/ultralarga con parere MIMI.

Decreto-Legge 5 dicembre 2022 n. 187 / Convertito  Legge 1 febbraio 2023 n. 10
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Art. 2-bis. (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni)

1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:

"4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita'".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Legge 31 luglio 1997 n. 249
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Art. 1 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".

3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e' costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita; (aggiunto Legge 1 febbraio 2023 n. 10 / ndr).
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