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Europe, Rome

Guida CEI 0-14 Verifica Impianti di terra DPR 462/01

ID 9007 | | Visite: 48974 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/9007

CEI 0 14

Guida CEI 0-14 Verifica Impianti di terra DPR 462/01

ID 9007 | 29.08.2019

Premessa

Il presente documento, estratto della Guida CEI 0-14, riporta come identificare i luoghi di lavoro oggetto del DPR 462/01, i requisiti tecnico professionali dei verificatori e le procedure per la corretta esecuzione delle verifiche.

La CEI 0-14 è stata emanata dal CEI per uniformare, sul territorio nazionale, l'interpretazione del DPR 462/01 e fornire indicazioni chiare relativamente ai compiti degli Enti verificatori (ASL, ARPA e Organismi abilitati), ai contenuti delle documentazioni tecniche relative all'omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del citato Decreto.

Nella guida non vengono fornite dettagliate indicazioni sulle modalità tecniche di effettuazione delle verifiche, né vengono dati suggerimenti sui loro contenuti. A questi fini occorre fare riferimento alla normativa CEI vigente ed alle relative guide CEI esplicative.

Norme di riferimento

CEI 0-14
- Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Data di pubblicazione: 01.03.2005

DPR 22 ottobre 2001 n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
(GU n. 6 del 22 ottobre 2001)

Excursus

2.3 Identificazione dei luoghi di lavoro

Ai fini del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, possono suddividersi in:

1. luoghi a maggior rischio in caso di incendio,
2. luoghi con pericolo di esplosione,
3. cantieri edili,
4. locali medici
5 luoghi ordinari.

Valgono le definizioni di seguito riportate.

2.3.1 Luoghi a maggior rischio in caso di incendio

Il rischio relativo all’incendio in un determinato luogo è il prodotto della probabilità che si sviluppi un incendio per l’entità del danno probabile che l’incendio può produrre in quel luogo.

I luoghi a maggior rischio in caso d’incendio sono i luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

L’individuazione dei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio spetta al datore di lavoro nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico, ai sensi del D Lgs 81/2008 e del DM 10-03-1998.

Sono, inoltre, da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione i luoghi nei quali vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive considerate tali dal regolamento al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 (tabella A punto 51 del DM del Ministero dal Lavoro 22 dicembre 1958).
...

2.4 Tipi di verifiche

Gli impianti sono soggetti a verifiche iniziali, omologazione, verifiche a campione, verifiche periodiche e verifiche straordinarie.

Ai fini del DPR 462/01 valgono le seguenti definizioni.

2.4.1 Verifica iniziale

Per verifica iniziale s’intende la verifica effettuata dall’installatore al termine della realizzazione dell’impianto al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di sicurezza e funzionalità ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46. L’esito positivo di questa verifica consente all’installatore di rilasciare la dichiarazione di conformità alla regola d’arte dell’impianto realizzato.

2.4.2 Omologazione

Per omologazione si intende la procedura tecnico amministrativa con la quale si verifica la rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici previsti dalla Normativa. 

L’omologazione per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche si intende soddisfatta con il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte da parte dell’installatore. Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alle strutture di vigilanza delle ASL/ARPA territorialmente competenti.

Per i soli luoghi con pericolo di esplosione l’omologazione dell’impianto è fatta dalla ASL/ARPA territorialmente competente attraverso la prima verifica. Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità alle strutture di vigilanza delle ASL/ARPA territorialmente competenti.

In caso di rifacimento sostanziale di un impianto esistente, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore non si può considerare come nuova omologazione dell’impianto, riferendosi l’omologazione solo a primi o nuovi impianti. Trattandosi di una modifica sostanziale deve essere effettuata una verifica straordinaria (come da punto 2.4.5 seguente).

Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di conformità è presentata allo stesso.

2.4.3 Verifica a campione

L’ISPESL verifica a campione, d’intesa con le singole regioni, esclusivamente i nuovi impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e dai contatti indiretti ovvero quelli messi in servizio dopo il 23 gennaio 2002. I criteri per la scelta del campione sono illustrati nell’art. 3 del DPR 462/01.

2.4.4 Verifica periodica

È l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza. Le verifiche periodiche possono essere fatte da ASL/ARPA o dagli organismi abilitati.

2.4.5 Verifica straordinaria

È l’insieme delle procedure con le quali si accerta l’esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore del lavoro interno di esse, cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.”.

Relativamente alle verifiche straordinarie è facoltà del datore di lavoro chiedere una verifica dell’impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie di che dovessero manifestarsi sull’impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.)

2.5 Periodicità

Relativamente alla periodicità delle verifiche valgono le seguenti osservazioni.

2.5.1 Ambienti ordinari

Negli ambienti ordinari la periodicità delle verifiche è di 5 anni. 

2.5.2 Cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e luoghi con pericolo di esplosione

La periodicità delle verifiche è di 2 anni.

2.5.3 Luoghi di lavoro misti

Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti alcuni ambienti soggetti a verifica biennale ed altri soggetti a verifica quinquennale, si deve adottare il seguente criterio:

- quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l’effettuazione di verifiche biennali,
- è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale;
- quando i luoghi e le attività che comportano verifiche biennali sono isolate o compartimentate in maniera che i rischi provenienti da questi ambienti restino confinati in questi luoghi e non si possano estendere agli altri e/o quando gli ambienti da sottoporre a verifica biennale riguardino soltanto ambienti o attività secondarie o residue (ad esempio la sola centrale termica) si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti.

Nelle tabelle seguenti si riportano le indicazioni relative alle verifiche degli impianti ed agli enti ad esse interessati.
...

Guida CEI 0 14 00

Tabella 2.3 - Disposizioni relative alla periodicità, ai luoghi ed agli enti abilitati alla effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462/01
.
..

3 Requisiti tecnico-professionali

3.1 Generalità

L’individuazione dell’Ente verificatore al quale affidare la verifica spetta al datore di lavoro, il quale è tenuto ad affidare l’incarico ad Enti in possesso dei requisiti, formali e sostanziali, richiesti dalla legislazione e dalla normativa vigente.

Tra i suddetti requisiti si ricorda il divieto di svolgere, direttamente o tramite società collegate, attività di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici e di utilizzare, in qualità di verificatori, tecnici che svolgano le suddette attività (Norma UNI CEI EN 45004, Appendice A; Parere del Ministero delle Attività Produttive n. 182/02; Lettera-Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 826303). 

Al fine di evitare problemi (culpa in eligendo) ed ogni possibile contenzioso, sia di tipo economico che di tipo tecnico, è opportuno che il datore di lavoro valuti alla luce della propria competenza, le offerte degli Enti verificatori tenendo conto, non soltanto dell’aspetto economico, ma anche delle risorse impiegate per effettuare la verifica (durata prevista, esperienza del verificatore, strumentazione utilizzata, ecc).

Le verifiche devono essere condotte, in funzione delle caratteristiche dell’impianto, con modalità tali da consentire l’emissione di un parere affidabile da parte del verificatore.

Quanto di seguito indicato si riferisce agli organismi abilitati. È tuttavia evidente che metodologie e criteri di lavoro analoghi sono valide per tutti gli Enti verificatori.

3.2 Caratteristiche dell’Organismo abilitato

L’Organismo che effettua le attività di ispezione di cui al DPR 462/01 deve rispondere ai criteri generali indicati dalla Norma UNI CEI EN 45004, nonché soddisfare quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero delle attività produttive emessa il giorno 11 marzo 2002. In particolare, il verificatore (tecnico che effettua le verifiche per conto di un Organismo) deve possedere le seguenti caratteristiche:

- avere buona formazione tecnico-professionale;
- essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario;
- avere buona conoscenza delle prescrizioni relative agli esami o ai controlli da eseguire e pratica di tali controlli ed esami;
- svolgere la sua attività in modo indipendente e la sua retribuzione non può essere commisurata né al numero di controlli effettuati né al loro risultato;
- rispettare il segreto professionale in relazione a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Il verificatore deve essere a conoscenza di tali obblighi ed è formalmente vincolato a rispettarli; in qualunque momento, inoltre, è tenuto a sottoporsi al controllo dell’Autorità competente volto ad accertare il perdurare di tali requisiti.

3.3 Formazione del personale tecnico

Il personale tecnico, che è avviato all’attività di verifica degli impianti, deve aver seguito un percorso formativo che gli consenta di acquisire la professionalità necessaria a svolgere con competenza e perizia la verifica degli impianti.

3.4 Contenuti della formazione

La formazione di un tecnico verificatore avviene mediante la partecipazione ad un corso base ed alla effettuazione di verifiche pratiche per affiancamento.

Il corso base è fatto di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Al termine del corso di formazione i tecnici verificatori devono essere sottoposti ad una valutazione dell’apprendimento dopo la quale possono iniziare l’attività delle verifiche per affiancamento a personale già esperto.

Il percorso di formazione deve essere documentato per ogni tecnico verificatore mediante programma formativo al quale ha partecipato.

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei necessari requisiti di professionalità. 

Si ricorda che al fine della sicurezza sul lavoro i tecnici verificatori devono essere persone capaci si sensi del D Lgs 81/2008). Il rispetto dei requisiti previsti dalle Norme CEI EN 50110-1 (Norma CEI 11-48) e CEI 11-27 fa presumere il possesso di tale requisito. 

3.4.1 Corsi di formazione

I corsi di formazione del personale tecnico addetto all’effettuazione delle verifiche elettriche sono articolati sia su lezioni teoriche che su esercitazioni pratiche. Nelle lezioni teoriche verranno date nozioni relativamente:

- alle disposizioni legislative inerenti l’attività di verifica degli impianti elettrici;
- alla Normativa amministrativa di riferimento; 
- alla funzione e alla responsabilità del verificatore;
- alle Norme tecniche applicabili;
- alle modalità di svolgimento delle verifiche. 

Le esercitazioni pratiche devono essere tenute da personale in grado di svolgere con competenza e in condizioni di sicurezza la verifica degli impianti e possono essere eseguite su impianti reali o simulati spiegando le procedure e le modalità pratiche d’effettuazione delle verifiche.

Durante il corso, e durante gli affiancamenti, dovranno essere date nozioni di metrologia e interpretazione dei dati e si prenderà conoscenza della strumentazione che il tecnico impiegherà nello svolgimento delle sue attività. 

Il personale in formazione, terminato il corso con la durata minima indicata nella Tabella 3.1,   deve eseguire il numero di verifiche in affiancamento indicato nella citata tabella di seguito riportata, al fine di poter effettuare in autonomia tali attività. 

Le verifiche in affiancamento devono essere documentate attraverso:

 - le date di effettuazione delle verifiche,
- le caratteristiche e tipologia degli impianti, 
- le aziende presso le quali è stata fatta l’istruzione,
- nominativo e firma dell’istruttore. 

La partecipazione ai corsi deve essere riportata su un registro delle presenze e gli affiancamenti sono attestati da moduli in cui ogni tecnico in formazione registra le verifiche eseguite assieme all’esperto. 

Al termine del percorso formativo e solo dopo che il responsabile dell’attività abbia dato il benestare a svolgere attività di verifiche in autonomia, il personale tecnico può essere inserito nel “registro delle abilitazioni”

Il personale addetto alle verifiche deve essere almeno in possesso degli stessi requisiti tecnico-professionali richiesti al responsabile tecnico dell’impresa installatrice come indicato dall’articolo 3 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990.

Nota - L’attività svolta presso studi tecnici del settore (studi di progettazione di impianti elettrici, uffici tecnici impegnati in attività di manutenzione o installazione di impianti elettrici di imprese non installatrici, attività di verifica di impianti elettrici effettuata presso enti pubblici, ad esempio ASL, ARPA, ISPESL) o la partecipa zione a corsi di specializzazione universitari in materia di verifica di impianti elettrici è equiparata ad attività lavorativa presso imprese di installazione.
...

4 Procedure di verifica

4.1 Generalità

Come detto in precedenza, la verifica è l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza. Essa comprende:

- esame a vista,
- prove.

La verifica può essere condotta tenendo come riferimento le Norme CEI interessate e le Guide CEI specifiche, ed in particolare la Guida CEI-ISPESL 64-14, alle quali si rimanda per una trattazione completa dell’argomento. 

La verifica si sviluppa nelle seguenti fasi: 

- esame della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti; 
- effettuazione di prove; 
- redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica; 
- eventuali comunicazioni all’organo di vigilanza. 

Nota Nella presente Guida i termini Verbale di verifica e Rapporto di verifica corrispondono rispettivamente ai termini Certificato di ispezione e Rapporto di ispezione citati nella Norma UNI CEI EN 45004 (art.13).

La verifica inizia con l’esame della documentazione tecnica, relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell’intervento. La documentazione tecnica che l’azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo d’impianto e viene descritta nei paragrafi seguenti.

Successivamente si procede con l'esame a vista dei luoghi e degli impianti. Questo esame ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di legge e tecniche. Esso viene eseguito con le modalità indicate nelle relative Norme CEI e tenendo presenti le raccomandazioni delle relative Guide CEI.

L'esame a vista è preliminare alle prove strumentali. 

Le prove comprendono anche le misure e devono essere eseguite con le modalità indicate nelle relative Norme e Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato.

L'esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del committente alla verifica).

A conclusione della verifica dovrà essere redatto a cura del verificatore il Verbale di verifica (Vv) con il relativo Rapporto di verifica (Rv). Il Rapporto di verifica è parte integrante del verbale di verifica. Tali documenti dovranno contenere le indicazioni di seguito riportate:

- estremi del decreto di abilitazione (solo per gli organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive);
- identificazione dell’impianto oggetto della verifica;
- indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
-  data(e) della verifica (queste date possono non coincidere con la data di emissione del verbale);
- nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell’Organismo abilitato o dell’ente pubblico preposto;
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
- anno d’installazione dell’impianto;
- presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90;
- presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell’impianto;
- indicazioni del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo;
- esito della verifica;
- descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo.

Nel caso di verifica straordinaria effettuata da un Ente verificatore conseguente ad un verbale negativo derivante dall’applicazione dell’art. 3 del DPR 462/01 (verifiche a campione eseguite dall’ISPESL), copia del verbale di verifica dovrà essere trasmesso alla ASL (o USL o ARPA) competente per territorio. 
...
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