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Regolamento recante modifica dell’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.
(GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2019
Art. 1.
Modifiche all’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore).
1. L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all’Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento.».
Art. 2. Modifiche dei modelli dei certificati medici
1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito da quello allegato al presente regolamento.
2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.
Art. 3. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.
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