Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.630
/ Totale documenti scaricati: 30.645.035

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.630 *

/ Totale documenti scaricati: 30.645.035 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.630 *

/ Totale documenti scaricati: 30.645.035 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.630 *

/ Totale documenti scaricati: 30.645.035 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.630 *

/ Totale documenti scaricati: 30.645.035 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.630 *

/ Totale documenti scaricati: 30.645.035 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Buona Pratica Agricola

ID 8378 | | Visite: 8211 | News generaliPermalink: https://www.certifico.com/id/8378

Temi: News , HACCP

Buona Pratica Agricola

Buona Pratica Agricola

La Buona Pratica Agricola (BPA) ai sensi del Regolamento (CE) N. 396/2005 è l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione, a norma della direttiva 91/414/CEE (archiviata - ndr), dei principi del controllo antiparassitario integrato in una data zona climatica nonché il ricorso a quantità minime di antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR temporanei al livello più basso che consente di ottenere l'effetto desiderato.

La BPA critica è la BPA, qualora esista più di una BPA per una combinazione di sostanza attiva/prodotto, che dà luogo al più elevato livello accettabile di residui di antiparassitari in una coltura trattata e costituisce la base per la fissazione dell'LMR;

I residui di antiparassitari sono le sostanze attive, i metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanze attive attualmente o precedentemente utilizzate in prodotti fitosanitari quali definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE, che sono presenti nei o sui prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, compresi in particolare quelli che possono risultare da un utilizzo in campo fitosanitario, veterinario o quali biocidi;

Il Livello Massimo di Residui (LMR) è la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili.

Il Decreto Ministeriale del 19 Aprile 1999 istituisce il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA).

Obiettivo principale del presente CBPA e' quello di contribuire anche a livello generale a realizzare la maggior protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attivita agricola attraverso una piu' attenta gestione del bilancio dell'azoto.

L'applicazione del CBPA puo' inoltre contribuire a:
- realizzare modelli di agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibili;
- proteggere indirettamente l'ambiente dalle fonti di azoto combinato anche di origine extra-agricola.

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194
Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari (GU n.122 del 27-5-1995 - S.O. n. 60)

Decreto Ministeriale del 19 Aprile 1999
Approvazione del codice di buona pratica agricola (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999 S.O. n. 86) 
...

La Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, stabilisce che gli Stati membri elaborino uno o piu' codici di buona pratica agricola (CBPA) da applicarsi a discrezione degli agricoltori.

La motivazione di fondo del CBPA, nonche' delle altre prescrizioni della Direttiva richiamata, concerne la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, nonche' la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua.

[panel]Regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 16.3.2005)

Articolo 3 Definizioni
...
2. Inoltre, si intende per:
a) «buona pratica agricola» (BPA): l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione, a norma della direttiva 91/414/CEE, dei principi del controllo antiparassitario integrato in una data zona climatica nonché il ricorso a quantità minime di antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR temporanei al livello più basso che consente di ottenere l'effetto desiderato;[panel]

Decreto Ministeriale del 19 Aprile 1999

Codice di Buona Pratica Agricola

Origine e significato

La Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, stabilisce che gli Stati membri elaborino uno o piu' codici di buona pratica agricola (CBPA) da applicarsi a discrezione degli agricoltori.

La motivazione di fondo del CBPA, nonche' delle altre prescrizioni della Direttiva richiamata, concerne la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, nonche' la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua.

Il presente documento e' un CBPA che prende in considerazione esclusivamente i problemi dell'azoto in ottemperanza alla Direttiva comunitaria.

Il CBPA potra' costituire la base per l'elaborazione di codici mirati ad esigenze regionali o locali a discrezione delle competenti Amministrazioni, potra' inoltre rappresentare la base anche per l'elaborazione di altri CBPA riguardanti i problemi piu' diversi, come per esempio il fosforo, i prodotti organici di sintesi o le pratiche irrigue, dato che e' stato formulato con un'articolazione flessibile che ne consente un piu' facile adeguamento ad esigenze future di varia natura.

Nel CBPA, in modo complementare rispetto allo spirito della Direttiva comunitaria, si e' voluto tener conto specificatamente anche del ruolo positivo che l'agricoltura puo' svolgere nei confronti di altre fonti di inquinamento di natura extra-agricola.

Per le aree designate vulnerabili ai sensi della Direttiva in discorso, in quanto connesse con le acque superficiali e profonde inquinate o potenzialmente inquinabili dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Direttiva prevede la predisposizione di programmi di azione obbligatori per gli agricoltori, che verranno elaborati separatamente.

Con un approccio analogo a quello adottato per la Direttiva 91/676 la Comunita' Europea ha affrontato il problema della prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici causato dalle acque reflue urbane.

La Direttiva in materia, la 91/271 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, prevede che siano individuate "aree sensibili" costituite da "sistemi idrici" in cui l'inquinamento sia causato da scarichi fognari, nelle quali attuare interventi di risanamento.

Appare evidente come gli interventi previsti dalle due Direttive debbano essere coordinati, al fine principalmente di indirizzare in maniera corretta l'azione di prevenzione e risanamento, con i relativi oneri, verso le principali fonti di inquinamento presenti sul territorio.

Questo CBPA e' dedicato in primo luogo ai servizi di sviluppo agricolo, cioe' ai divulgatori agricoli sia di base - operanti nelle strutture pubbliche ed in quelle autogestite delle Organizzazioni professionali, - che, in particolar modo, specializzate in pedologia e conservazione del suolo nonche' gestione degli allevamenti.

Altri diretti utilizzatori del CBPA potranno comunque senza dubbio ritrovarsi tra gli agricoltori e gli allevatori, e nel relativo cospicuo indotto interessato ai problemi dell'inquinamento.

Le Regioni potranno curare, come suggerito dalla Direttiva richiamata, la formulazione e la realizzazione di programmi per la formazione e l'informazione degli agricoltori, al fine di promuovere l'applicazione del CBPA.

Per concludere, mentre, come sopra affermato, il CBPA e' applicabile a discrezione degli agricoltori, si deve far presente che le attivita' agricole attuate nelle aree riconosciute come
vulnerabili saranno oggetto di misure restrittive obbligatorie nell'ambito di programmi di azione definiti dalle competenti autorita'.

Infine le pratiche piu' incisive definite in questo CBPA, la cui adozione risultasse particolarmente onerosa da parte degli agricoltori, potranno essere opportunamente incentivate attraverso una applicazione mirata della opportunita' offerta dai Programmi Agroambientali predisposti dalle Regioni in attuazione del Regolamento CEE N. 2078/92.

Collegati

Tags: News HACCP

Ultimi inseriti

Giu 18, 2025 27

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 24

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 26

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 24

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto
Giu 18, 2025 23

Regolamento delegato (UE) 2025/671

Regolamento delegato (UE) 2025/671 ID 24130 | 18.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/671 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di altri tipi di dati relativi all’infrastruttura… Leggi tutto
Giu 18, 2025 20

Regolamento delegato (UE) 2025/656

Regolamento delegato (UE) 2025/656 ID 24129 | 18.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/656 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la ricarica senza fili, il sistema stradale elettrico,… Leggi tutto
Giu 18, 2025 20

Regolamento delegato (UE) 2025/645

Regolamento delegato (UE) 2025/645 ID 24128 | 18.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/645 della Commissione, del 1° aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi… Leggi tutto
Giu 17, 2025 53

Parere ANAC n. 2129 del 03.06.2025

in News
Parere ANAC n. 2129 del 03.06.2025 / Durata dell'incarico del RPCT ID 24127 | 17.06.2025 Richiesta di parere da parte del Presidente del CDA della società OMISSIS sulla possibilità di prorogare l’incarico di RPCT per un ulteriore triennio rispetto ai due mandati triennali già ricoperti (rif. prot.… Leggi tutto
Giu 17, 2025 207

Decreto-Legge 17 giugno 2025 n. 84

in News
Decreto-Legge 17 giugno 2025 n. 84 ID 24126 | 17.06.2025 Decreto-Legge 17 giugno 2025 n. 84 Disposizioni urgenti in materia fiscale. (GU n.138 del 17.06.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2025 Collegati
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 329

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto
UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 302

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto - Classificazione ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e… Leggi tutto