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Cassazione Civile Sent. Sez. 2 n. 10580/2019

ID 8303 | | Visite: 8909 | Giurisprudenza CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/8303

Cassazione Civile Sent. Sez. 2 n. 10580/2019

Le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto.

....

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10580 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 16/04/2019

FATTI DI CAUSA
1. Mariella Peruzzi e Olga Maria Panzeri, proprietarie di un immobile sito in Lierna, avevano convenuto in giudizio la società Selva Piana s.r.I., lamentando che la società stesse ultimando, nel terreno confinante con il proprio, un fabbricato violando le norme stabilite dal piano regolatore generale del Comune, sia con riferimento alla distanza tra edifici, sia con riferimento alla distanza dal confine; chiedevano pertanto la "riduzione a distanza legale mediante abbattimento" del fabbricato e la condanna della convenuta a risarcire i danni subiti. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato la società Selva Piana a demolire parte del fabbricato di sua proprietà; ha invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
2. La società Selva ha impugnato la sentenza, in particolare censurando la modalità di calcolo della distanza, radiale invece che lineare, adottata; la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione.
3. Avverso la sentenza ricorre in cassazione la società Selva. Le intimate Mariella Peruzzi e Olga Maria Panzeri non hanno proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi:
a) Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., "falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e per l'effetto dell'art. 9 d.m. 1444/1968 e dell'art. 18 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Lierna": il giudice di merito ha falsamente applicato le disposizioni richiamate, avendole applicate a una fattispecie concreta non corrispondente a quella astrattamente prevista dalle medesime, trattandosi nel caso di specie di edificiì contrapposti solo di spigolo e non antagonisti.
b) Il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., "violazione degli artt. 872 e 873 e per l'effetto dell'art. 9 d.m. 1444/1968 e dell'art. 18 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Lierna": il giudice d'appello avrebbe poi, comunque, errato nell'interpretare le suddette disposizioni, in quanto, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare.
c) Il terzo motivo fa valere, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.: il giudice d'appello, dopo aver affermato la legittimità del criterio di misurazione delle distanze tra fabbricati a raggio, ha erroneamente, in un obiter dictum, affermato che la distanza di 10 metri non sarebbe stata rispettata anche se calcolata in modo ortogonale.
d) Il quarto motivo fa valere, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: il giudice d'appello non ha infine considerato che, nella comparsa conclusionale, l'appellante aveva evidenziato come, ai sensi della legge regionale 12/2005, lo strumento urbanistico fosse divenuto privo di efficacia il 31 dicembre 2012 e il Comune di Lierna intendesse adottare un nuovo strumento urbanistico, prevedendo la misura lineare e non più radiale della distanza di 10 metri ex art. 9 d.m. 144/1968, il che è poi avvenuto (successivamente al deposito della sentenza impugnata) il 21 dicembre 2013.
I primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, sono fondati. Il giudice d'appello ha osservato che "oggetto di censura è unicamente la modalità radiale di misurazione" cui sono quindi limitati "l'esame e la decisione del gravame", che, in forza del richiamo operato dagli artt. 872 e 873 c.c., i regolamenti edilizi e i piani regolatori generali hanno valore di legge e possono sempre stabilire una distanza maggiore, il che può indifferentemente avvenire sia in virtù della espressa indicazione di una maggiore misura dello spazio che come effetto di una particolare misurazione da essi imposta, così che - conclude il giudice - è legittimo il metodo radiale stabilito dall'art. 18 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Lierna e bene ha fatto il giudice di primo grado ha ritenere violata la distanza minima. L'iter argomentativo del giudice si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto" (così Cass. 2548/1972, più di recente cfr. Cass. 9649/2016). Ai Comuni, pertanto, è sì consentito, ai sensi dell'art. 873 c.p.c., stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori, ma non alterare il metodo di calcolo lineare. Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi.
2. La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice d'appello che la deciderà attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d'appello di Milano, che provvederà anche il relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 settembre 2018.

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