Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.687
/ Totale documenti scaricati: 30.801.822

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.687 *

/ Totale documenti scaricati: 30.801.822 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.687 *

/ Totale documenti scaricati: 30.801.822 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.687 *

/ Totale documenti scaricati: 30.801.822 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.687 *

/ Totale documenti scaricati: 30.801.822 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.687 *

/ Totale documenti scaricati: 30.801.822 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 20 marzo 2019

ID 8127 | | Visite: 4585 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/8127

Decreto 20 marzo 2019

Decreto 20 marzo 2019 | Ecobonus veicoli a ridotte emissioni di CO2

Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi.

(GU Serie Generale n.82 del 06-04-2019)

...

 La misura prevede contributi per l'acquisito di veicoli a ridotte emissioni di CO2 (elettriche ed ibride), come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
Con questo provvedimento si apre la fase che consentirà ai concessionari d’inserire sulla piattaforma dedicata agli Ecobonus, già operativa dal primo marzo, l'ordine e la prenotazione dell'incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.
 https://ecobonus.mise.gov.it.

Art. 2. Veicoli agevolabili

1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
2. Il contributo è riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1, che producono emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell’art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
3. Nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nell’anno 2019.

Art. 3. Contributo per l’acquisto di un veicolo di categoria M1

1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 non superiori a 20 g/km;
b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
2. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 non superiori a 20 g/km;
b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO 2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
b) che nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell’atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
5. Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Art. 4. Contributo per l’acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3e

1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui all’art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro.
2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;
b) nell’atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delleentrate.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 20 marzo 2019.pdf)Decreto 20 marzo 2019
 
IT1672 kB835

Tags: News

Ultimi inseriti

Regolamento di esecuzione  UE  2025 1234
Giu 26, 2025 29

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 ID 24170 | 26.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione, del 25 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 per quanto riguarda i dispositivi medici le cui istruzioni per l’uso possono essere fornite in… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 36

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto
Giu 25, 2025 100

Decreto ministeriale n. 87 del 23 giugno 2025

Decreto ministeriale n. 87 del 23 giugno 2025 ID 24165 | 25.06.2025 Decreto ministeriale n. 87 del 23 giugno 2025Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6, Decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 - Sostituzione del rappresentante effettivo dell'Associazione… Leggi tutto
Giu 24, 2025 225

Decreto-Legge 24 giugno 2025 n. 90

in News
Decreto-Legge 24 giugno 2025 n. 90 ID 24161 | 24.06.2025 Decreto-Legge 24 giugno 2025 n. 90 Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione e salute. (GU n.144 del 24.06.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2025 Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 136

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
EN 13374 2025 Sistemi di protezione temporanea dei bordi
Giu 24, 2025 141

EN 13374:2025 / Sistemi di protezione temporanea dei bordi

EN 13374:2025 / Sistemi di protezione temporanea dei bordi ID 24157 | 24.06.2025 / In allegato Preview EN 13374:2025 Sistemi di protezione temporanea dei bordi - Specifiche di prodotto - Metodi di prova Il presente documento specifica i requisiti e i metodi di prova per i sistemi di protezione… Leggi tutto
Giu 23, 2025 176

UNI EN 12385-1:2009

UNI EN 12385-1:2009 / Requisiti di sicurezza funi di acciaio ID 24153 | 23.06.2025 / Preview attached Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali Data disponibilità: 12 gennaio 2010________ La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12385-1:2002+A1 (edizione… Leggi tutto