CEI 64-8: Variante V6 (Variante Fuoco)
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CEI 64-8: Variante V6 (Variante Fuoco) in inchiesta pubblica
28.02.2019 | Progetto C. 1229
Il presente Progetto di Variante alla Norma CEI 64-8:2012 contiene i testi dei seguenti documenti:
- A - Variante “Fuoco”
- B - Nuovo Allegato ZA “Classificazione delle influenze esterne” del Capitolo 51 “Regole comuni”
- C – Revisione della Parte 6 “Verifiche”
La Variante “Fuoco” è stata preparata con lo scopo di introdurre modifiche ad una serie di articoli della Norma CEI 64-8 ai fini dell’armonizzazione con i criteri di progettazione antincendi contenuti nelle regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art.15 comma 3 del D.Lgs. 139/06.
Il nuovo Allegato ZA “Classificazione delle influenze esterne” del Capitolo 51 “Regole Comuni” introduce per la prima volta nella Norma CEI 64-8 la classificazione secondo codici prestabiliti, con la quale è possibile eseguire la scelta dei componenti elettrici di un impianto mediante una serie di parametri adatti al luogo di installazione.
La revisione della Parte “Verifiche” aggiorna la metodologia delle verifiche degli impianti elettrici, iniziali e periodiche, ai più recenti documenti di armonizzazione europea.
Art. 15. Norme tecniche ((...)) di prevenzione incendi
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientificigenerali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi ((e delle esplosioni)) attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio ((e delle esplosioni)) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.
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