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Europe, Rome

Risoluzione SNPA: modifiche non sostanziali degli impianti di telecomunicazioni

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Risoluzione SNPA modifiche non sostanziali degli impianti di telecomunicazioni

Risoluzione SNPA: modifiche non sostanziali degli impianti di telecomunicazioni

Doc. 42: Ambito di applicazione dell'art. 87 ter del D.lgs 259/03 in tema di modifiche non sostanziali degli impianti di telecomunicazioni

Consiglio SNPA del 3 ottobre 2018

Risoluzione sistema SNPA:

Ambito di applicazione dell'art. 87 ter del D.lgs 259/03 in tema di modifiche non sostanziali degli impianti di telecomunicazioni

Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale ritiene che le variazioni non sostanziali di impianti per la cui realizzazione è sufficiente una autocertificazione ai sensi dell'art. 87 ter del D.LGS. 259/03 siano applicabili esclusivamente a modifiche minori delle caratteristiche geometriche e non a modifiche alle caratteristiche radioelettriche degli impianti di radiotrasmissione.

Infatti il citato articolo recita testualmente:

“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. […..] nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli."

Si tratta quindi di impianti provvisti di titolo abilitativo il cui impatto radioelettrico è già stato valutato e ai quali vengono successivamente effettuate solo modifiche dimensionali.

Lo stesso D.LGS. 259/03 agli articoli 87 e 87 bis prevede che l'installazione o la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti venga autorizzata previo accertamento da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art.14 della L 36/2001 (cioè le ARPA/APPA) della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Non è prevista alcuna forma di autocertificazione da parte del gestore sul rispetto dei limiti che possa sostituire la verifica da parte dell'organo di controllo. Dal punto di vista tecnico si evidenzia che solo l’organo di controllo ha le conoscenze della situazione globale; infatti il singolo operatore non può disporre delle informazioni circa le caratteristiche tecniche di tutti gli impianti che contribuiscono all’esposizione della popolazione nell’area interessata e, in ogni caso, non può richiedere i dati di esercizio di impianti di gestori concorrenti, informazioni che sono invece nella disponibilità del SNPA, in quanto organismo terzo, durante le attività di controllo.

Ne risulta che ogni modifica delle caratteristiche radioelettriche dell’impianto, potenzialmente in grado di modificare i livelli di esposizione della popolazione, deve essere rivalutata ed autorizzata. A supporto di quanto sopra descritto si citano atti prodotti da enti esterni al SNPA.

La D.D. 27 marzo 2017, n. della Regione Piemonte nella documentazione prevista per l’autocertificazione ex art. 87 ter. del D.Lgs. 259/03 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche” all’Allegato 1 prevede che il gestore dichiari che l’intervento non modifica le caratteristiche elettromagnetiche dell’impianto.

Lo Sportello Unico Enti Locali (SUEL) della Valle d’Aosta prot.4518 del 20 febbraio 2015 precisa che l’art.87ter è applicabile esclusivamente nei casi in cui la variazione non sostanziale degli impianti riguardi la modifica delle dimensioni degli stessi, nei limiti esplicitati dal nuovo articolo. Pertanto le modifiche riguardanti i parametri tecnici degli impianti (ad esempio aumento di potenza, variazione di orientamento, ecc.) non rientrano nella semplificazione normativa dell’art.87ter.

La recente ordinanza 217/20161 del 05/05/2016 del TAR Toscana afferma che “[…..] la procedura semplificata mediante autocertificazione, disciplinata dall’art. 87-ter del D.Lgs. 259/03, non appare praticabile nelle ipotesi in cui l’intervento comporti modifiche delle caratteristiche emissive degli impianti, atteso che le variazioni non sostanziali cui la disposizione citata fa riferimento sono unicamente quelle comportanti contenuti aumenti delle altezze e delle superfici di sagoma.”

Fonte: SNPA

_________

Art. 87-ter D.lgs 259/03 Variazioni non sostanziali degli impianti

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

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Consiglio SNPA del 3 ottobre 2018
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Tags: Impianti Comunicazioni elettroniche

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