Livelli di progettazione manutenzione ordinaria
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Livelli di progettazione manutenzione ordinaria
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Bozza decreto 07.05.2018
ART. 1 (Definizioni)
a) manutenzione ordinaria: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
b) manutenzione programmata: interventi di manutenzione in linea con il piano di manutenzione dell'opera o, in sua assenza, con i reali fabbisogni derivanti dall'ordinario ciclo di vita (o di deterioramento) delle varie componenti dell'opera, sulle quali si interviene con cadenza regolare e secondo una tempistica predefinita;
c) manutenzione di pronto intervento: manutenzione non programmata da effettuarsi con la massima tempestività a seguito di guasto o mal funzionamento o di imprevisto calo di prestazione.
ART.2 (Criteri generali per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria)
1. L'intervento di manutenzione ordinaria, la cui progettazione è da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all'art. 23 comma l del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per quanto applicabili, ha lo scopo di mantenere nel tempo l'opera nella corretta efficienza, funzionalità e sicurezza, in relazione alle prestazioni individuate nel progetto entro limiti accettabili per la durata della vita utile dell'opera.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono progettati, di regola, in un unico livello, nel quale tutte le lavorazioni sono definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo.
3. Gli interventi di ordinaria manutenzione, di regola, sono definiti a seguito di preventiva analisi e valutazione dei seguenti aspetti:
a) quadro delle cause che ne hanno determinato la necessità;
b) confronto e coerenza con il piano di manutenzione, se disponibile;
c) efficacia della soluzione manutentiva proposta in relazione ad altre eventuali soluzioni di manutenzione ordinaria, con specifiche considerazioni tecniche che possono coinvolgere anche il costo del ciclo di vita e la durata prevedi bile dell'opera.
4. Sono altresì da valutare:
a) eventuali alternative su tipologia, qualità dei materiali e soluzioni tecniche più affidabili, anche in termini di costi di manutenzione e ciclo di vita dell'opera;
b) alternative su modalità di intervento con riguardo at mezzi d'opera, periodi e fasi dell'intervento;
c) condizioni di fruibilità dell'opera, privilegiando le soluzioni che ottimizzano i condizionamenti sull'esercizio e l'uso dell'opera, salvaguardando l'incolumità degli addetti alle manutenzioni e dei fruitori dell'opera.
ART.3 (Piano di manutenzione)
1. L'intervento di manutenzione ordinaria ha quale riferimento il piano di manutenzione dell'opera, se disponibile e redatto ai sensi della normativa vigente. In caso di assenza del piano dimanutenzione dell'opera, la stazione appaltante, in relazione al tipo di intervento manutentivo, assume determinazioni in merito alla necessità della sua elaborazione ed ai relativi contenuti.
Fonte: MIT
Collegati:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Tags: Costruzioni Codice Appalti