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APE: Normativa e Modello

ID 5854 | | Visite: 64346 | Documenti riservati CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/5854

APE Normativa e Modello

APE: Normativa e Format Modello 2020

ID 5854 | Rev. 1.0 del 28.06.2020

Update 1.0 del 28.06.2020

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Attuazione EPBD III (Energy Performance of Building Directive III) (GU n.146 del 10-06-2020), è stato modificato l'Art. 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione del D.Lgs. 192/2005.

Modello di APE, format di Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici in accordo con quanto previsto dal il Decreto 26 giugno 2015 Appendice B, in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Decreto 26 giugno 2015

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 
...

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito solo decreto legislativo, il presente decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, nel seguito, per brevità, solamente edifici o immobili, su tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto definisce:

a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

...
Art. 3. Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. L’Allegato 1 al presente decreto costituisce le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (di seguito APE), sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

3. L’APE, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.

4. Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:
a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
b) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l’energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

5. Nel caso in cui l’APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 3, a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

6. In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.

A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto. 
...

Allegato I Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Finalità e campo di applicazione

Ai sensi dell’articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito solo decreto legislativo), le presenti linee guida definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa.

Di seguito, per brevità, al posto di “edificio o unità immobiliare” può essere indicato solamente “edificio” o “immobile”. Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle presenti linee guida è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. L’APE descritto nelle presenti linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso. Le presenti linee guida riportano procedure di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’immobile e al livello di approfondimento richiesto, al fine di minimizzare gli oneri a carico del cittadino.

L’articolo 6 del decreto legislativo individua i casi in cui sussiste l’obbligo redazione, affissione o aggiornamento dell’APE, con le esclusioni di cui all’Appendice A delle presenti Linee guida. L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato. L'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.
...

6 Attestato di prestazione energetica

In virtù delle esperienze nazionali ed europee maturate negli anni di applicazione della direttiva 2002/91/CE, per una migliore efficacia comunicativa si ritiene opportuno che l’attestato contenga:
a) le prime due pagine con elementi di facile comprensione a tutti i cittadini come il sistema di valutazione basato su classi energetiche, in stretta analogia a quanto avviene da oltre dieci anni per gli apparecchi che consumano energia (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lampadine) e con le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell’unità immobiliare/edificio, i dati identificativi e la foto dell’immobile;
b) le pagine successive con informazioni di dettaglio e di maggior contenuto tecnico utili agli addetti ai lavori per una conoscenza approfondita dell’immobile.

In base a quanto previsto dal decreto legislativo e dal decreto ministeriale di approvazione delle linee guida presenti, ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, pena la non validità:

a) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

L’APE riporta inoltre le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell’attestato e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche. 

6.1 Format di Attestato di prestazione energetica

Nell’Appendice B delle presenti linee guida si riporta il format di APE. In particolare, l’APE è strutturato come segue. Nella prima pagina vi è una sezione con i dati generali dell’attestato e dell’immobile in questione, comprendenti, tra l’altro, la destinazione d’uso, i riferimenti catastali, le motivazioni per cui è redatto l’APE e i servizi energetici presenti nell’edificio o nell’unità immobiliare.

Sempre nella prima pagina vi è una sezione dedicata alla classificazione dell’immobile oggetto di attestazione, espressa per mezzo dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile tramite i criteri di cui al paragrafo 5.1, e una sezione dedicata alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato. Quest’ultima è evidenziata tramite un indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice è fornito in forma qualitativa per dare un’indicazione di come l’edificio, d’estate e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata nell’APE, per mezzo dei criteri di cui al paragrafo 5.2.1, è volta a offrire una comprensione immediata della qualità degli elementi edilizi presenti nell’edificio. Nella prima pagina, infine, vi è una sezione dedicata al raffronto con i valori di riferimento vigenti a norma di legge.

Ciò tramite l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili. Per edificio simile si intende un edificio con la stessa geometria e contraddistinto da stessa tipologia d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.

6.2 Annunci commerciali

Ai sensi del decreto di approvazione delle presenti linee guida, nonché del decreto legislativo, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto.
...



Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
...

Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione (articolo modificato Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48)
...
Vedi in Allegato Rev. 2020

Art. 15. Sanzioni.

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalita' di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilita', e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione  amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 

Circolare CNI n. 696 del 17 marzo 2016

Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.). Descrizione dei servizi, della documentazione da produrre e degli obblighi per il professionista

Il documento descrive i servizi professionali di ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA degli edifici in conformità alle LINEE GUIDA NAZIONALI, così come adeguate dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015.

Obiettivo del documento non è quello di descrivere gli aspetti tecnici della procedura di attestazione della prestazione energetica, per i quali si rimanda alle sopra citate Linee Guida Nazionali, ma piuttosto di evidenziare i COMPITI e gli OBBLIGHI del professionista, con l’intento di garantire un servizio di qualità adeguato alla professionalità dell’INGEGNERE.

Lo svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica comprende le seguenti attività:

1. attività preliminari:
1.1. informativa del soggetto certificatore,
1.2. incarico del soggetto certificatore;
2. procedura di attestazione della prestazione energetica:
2.1. determinazione della prestazione energetica:
2.1.1. esecuzione di un rilievo in situ e di una eventuale verifica di progetto,
2.1.2. reperimento e scelta dei dati di ingresso,
2.1.3. applicazione del corretto metodo di calcolo,
2.1.4. espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria,
2.1.5. individuazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
2.2. classificazione dell’edificio;
2.3. redazione dell’attestato di prestazione energetica;
3. registrazione e consegna dell’attestato di prestazione energetica.

Si distinguono i due seguenti casi:
a) edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante,
b) edifici esistenti 

...

FAQ MISE Ottobre 2015 e Marzo 2016

Il  documento si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento.

Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

#

DECRETO

PUNTO

DOMANDA

RISPOSTA

1

DM requisiti
minimi

Allegato 1 punto

1.1 e 3.3

Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla verifica dell’EPgl,totodell’EPgl,nren?

Si procede alla verifica che l’indice EPgl,tot sia inferiore all'indice EPgl,tot,limite   calcolato per il corrispondente anno di vigenza. Oltre a ciò, si procede alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti al punto 3.3. Non è prevista la verifica dell’EPgl,nren

2

DM requisiti
minimi

Allegato 1 punto

3.4

L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili in un edificio ad energia quasi zero è costituito esclusivamente dalla copertura del 50%della somma dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento (paragrafo 1, lettera c)dell’Allegato 3 del DLgs 28/2011)?

Il riferimento al paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 è da intendersi esplicativo della quota da fonti rinnovabili da garantire (50% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento) a prescindere dalla decorrenza; l’obbligo di integrazione si riferisce comunque a tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato 3 (50%di ACS e potenza elettrica installata)

3

DM requisiti
minimi

Allegato 1 punto

3.4

Ai fini dell’identificazione di un edificio ad energia quasi zero, rimane valido quanto previsto ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28?

 

4

DM requisiti
minimi

 

Come vanno interpretati gli obblighi di cui al comma 2 dell’Allegato3 del D.Lgs 28/11 nel caso di utilizzo di una pompa di calore elettrica e del fotovoltaico?

Il comma 2 dell’Allegato 3 del D.Lgs 28/11 si riferisce esclusivamente ai dispositivi o impianti che utilizzino l’energia elettrica tramite effetto Joule.

5

DM requisiti
minimi

Allegato 1 punto

2.2

La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas deve essere intesa come cambio di tipologia di generatore?

Non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.

6

DM requisiti
minimi

Appendice A

punto 2.1 e 2.2

Le verifiche di H’TeAsol/Asup,utile sono richieste per unità immobiliare o per intero fabbricato?

La  verifica dell’H’T e  Asol/Asup,utile  si effettua per unità immobiliare.

FAQ MISE Dicembre 2018

Il presente documento si propone di fornire ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il documento, che integra le FAQ già pubblicate sull’argomento nel mese di ottobre 2015 e nel mese di agosto 2016, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

Segue in allegato
....

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 28.0.26020 D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48
Mod. Art. 6 D.Lgs. 192/2005
Certifico Srl
0.0 26.03.2018 --- Certifico Srl

 

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Tags: Costruzioni Abbonati Costruzioni Efficienza energetica edifici

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