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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
(G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO)
In allegato tutti i Quesiti sui LPS VVF 2018
Prevenzione incendi attività 65 - locali di pubblico spettacolo: DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
Modifiche introdotte dal DM 6 marzo 2001 e dal DM 18 dicembre 2012.
Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1/08/2011, n. 151, i “locali di pubblico spettacolo” (e simili) sono ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del DM 16/02/1982. È stato introdotto il parametro relativo alla superficie lorda > 200 m2 per impianti al chiuso, prima non presente.
Non rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti quesiti) le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti quesiti) le palestre. I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (DPR n. 37/98 e DM 16/2/1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
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N |
Attività |
Categoria |
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A |
B |
C |
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65 |
locali di spettacolo e di trattenimento in genere (1)(2), impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
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fino a 200 persone |
oltre 200 persone |
1 Un acquario all'interno di un edificio di più stanze ove la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, non rientra tra le attività soggette a controllo VVF, in particolare tra quelle di cui ai p.ti 87 o 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Vigilanza sui L.P.S, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 del 8/7/2011).
2 Le agenzie di scommesse sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (n. 65 dell'allegato al DPR 151/2011), in analogia con le indicazioni già fornite per le attività di sale giochi e sale bingo assimilabili (Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10/05/2013).
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