D.M. 9 aprile 1994
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D.M. 9 aprile 1994 / Prevenzione attività ricettive turistico - alberghiere / Coordinato VVF 2023
ID 5338 | Coordinato Marzo 2023 - Fonte VVF
D.M. 9 aprile 1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere) (GU n.95 del 26 maggio 1994). e D.M. 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50). (GU n.170 del 24 luglio 2015)
Con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, del Mille proroghe 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022), prevista proroga di PI per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Mille proroghe 2023 (GU n.303 del 29.12.2022), non ha previsto all'emanazione una proroga di PI per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, attesa nella Legge di conversione.
Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'eserciziodi deleghe legislative / Conversione Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.
Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)
1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:
"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."
2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;
c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;
e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.
3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.
La legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali…», la quale, con l’articolo 2, comma 4-octies ha ulteriormente modificato l’articolo 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 («legge di Bilancio 2018»).
Con tali modifiche, il citato articolo 1, comma 1122, lettera i) ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’obbligo di adeguamento per le attività esistenti con più di 25 posti letto, in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio previsto dal D.M. 16 marzo 2012 e previa presentazione entro il 30 giugno 2021 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015: resistenza delle strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, vie d’uscita ad uso promiscuo, locali adibiti a deposito.
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (Conversione DL milleproroghe 2020)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10)
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
...
5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni; corridoi;
- scale; ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.
Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».
Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019)
Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1141:
Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale.
La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata in GU n.302 del 29-12-2017 - SO n. 62 al co. 1122 lettera i) ha prorogato i termini al 30 giugno 2019.
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co. 1122 l. i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno "quattro" delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi; scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.
Aggiornato con il “decreto milleproroghe 2017” che con l’art. 5 co. 11-sexies del DL 30/12/2016 n. 255, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2017 n. 19 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il titolo IV - Rifugi Alpini è sostituito con quello previsto dall'allegato al D.M. 3 marzo 2014.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
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Le possibili strade per la progettazione antincendio
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Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)
Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)
Collegati:
Decreto 14 luglio 2015 sulle strutture turistico alberghiere: entra in vigore il 23 Agosto
Decreto 7 agosto 2017
Decreto 3 marzo 2014
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Testo coordinato Alberghi 2023.pdf VVF 2023 |
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Alberghi-testo coordinato v.5.8 VVF.pdf VVF 2021 |
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Tags: Prevenzione Incendi