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Europe, Rome

Decreto MISE del 21 Dicembre 2017

ID 5331 | | Visite: 21860 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/5331

Agevolazioni imprese energivore

Riduzioni  delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore

ID 5331 | Comunicato pubblicazione in GU n.300 del 27.12.2017

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 sono state adottate «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», riformando il precedente Decreto 5 aprile 2013.

Disciplina DM 21 dicembre 2017 sospesa

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 

Articolo 9 c. 5

La disciplina del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167, esplica effetti per le agevolazioni fino all’annualità di competenza 2023.

Decreto MITE 27 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalita` di calcolo dell’intensita` elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un’annualita` in emergenza COVID-19.[/box-warning]

Modifica

Decreto MITE 27 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalita` di calcolo dell’intensita` elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un’annualita` in emergenza COVID-19.

Dal 1° gennaio 2018 attive le nuove agevolazioni per le imprese energivore

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:

a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ivi incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 delle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01);

b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall’Italia e approvato dalla Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017;

c) le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni;

d) le modalità con cui l’Autorità per l’energia provvede all’attuazione della misura.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate nelle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01), integrate dalle seguenti definizioni:

a) tariffa A3*: è la parte della tariffa A3 degli oneri generali, di cui al paragrafo (37) della Decisione CE, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale parte di tariffa è costituita dalla componente denominata “Asos” di cui al punto 1, lettera i) della delibera 481/2017/R/eel, al lordo degli sconti di cui all’art. 23 del decreto legge n. 91/14 per le tipologie di utenza che ne hanno diritto e al netto della componente Asos relativa alla copertura delle agevolazioni definite dal presente provvedimento;

b) componente ARIM: è la componente tariffaria degli oneri generali di cui al punto 1, lettera ii) della deliberazione 481/2017/R/eel;

c) anno di competenza: l’anno di competenza “N” è l’anno nel quale vengono fruite le agevolazioni di cui all’articolo 4;

d) periodo di riferimento: per ciascun anno di competenza “N”, a decorrere dal 2018, è il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione;

e) VAL: si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee guida e sulla base di disposizioni operative emanate dall’Autorità per l’energia.

Art. 3 Imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

2. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. [...]

GU Serie Generale n. 300 del 27-12-2017

Entrata in vigore: 16-01-2018
________

Il provvedimento consente di ridurre il differenziale di prezzo dell’energia elettrica pagato dalle imprese più esposte alla concorrenza estera, introducendo anche in Italia le nuove misure rese possibili dall’Europa: si potrà così ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica delle imprese italiane ai livelli degli altri competitors europei.

La riduzione del costo dell’energia per le imprese energivore, insieme al sostegno all’innovazione attivato con il piano Industria 4.0, costituisce la base per un recupero di competitività del Made in Italy e di tutti i settori industriali, per rilanciare la crescita, contrastando il rischio di delocalizzazioni.

Le oltre 3000 imprese che potranno accedere ai nuovi benefici, complessivamente un miliardo e 700 milioni di euro, sono una parte fondamentale della manifattura italiana, dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base con oltre 400 mila addetti diretti, 36 miliardi di euro di valore aggiunto, circa 130 miliardi di euro di fatturato.

La filiera che, in modo diretto e indiretto, beneficerà della ripresa della competitività dei processi produttivi energivori genererà un impatto ben più ampio in termini di crescita dell’occupazione, interessando un milione e 200mila posti di lavoro, così come per il valore aggiunto e per il fatturato.

Poiché il rilancio dei settori industriali passa attraverso l’innovazione tecnologica e una maggiore sostenibilità ambientale, il beneficio sarà calcolato utilizzando parametri di consumo basati su standard di efficienza energetica, spingendo le imprese energivore a un ulteriore passo in avanti in tal senso.

La misura varata è una prima attuazione della Strategia energetica nazionale recentemente approvata e, dunque, si inserisce in un’azione più ampia che dovrà essere articolata su più fronti: dal rafforzamento delle misure per contenere i fenomeni di povertà energetica, al potenziamento degli strumenti a favore dell’efficienza energetica e dell’evoluzione tecnologica, agli investimenti sulle infrastrutture e sulla rete elettrica.

Le nuove agevolazioni in dettaglio

Il nuovo sistema prevede la possibilità di ridurre il prelievo dalle bollette elettriche degli oneri connessi al sostegno delle rinnovabili e, più in dettaglio:

l’applicazione della cd "clausola VAL" alle imprese che hanno un costo dell’energia pari almeno al 20% dello stesso VAL (valore aggiunto lordo) , che, dunque, potranno ridurre il proprio contributo alle rinnovabili fino a un valore minimo dello 0,5% del VAL, rendendo il costo sostenuto per il finanziamento a tale voce della bolletta elettrica esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (la spesa sostenuta sarà quindi indipendente dal costo per le rinnovabili). Si evidenzia che la previsione di più classi di intensità elettrica su VAL, ciascuna con una diverso livello di contribuzione, consente di assicurare maggiore equilibrio e gradualità nel riconoscimento del vantaggio alle imprese beneficiarie della misura;
per le altre imprese, il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato, con percentuali riviste per tener conto degli obiettivi di sostegno alla crescita. Inoltre, la proposta consente di migliorare il sostegno ad alcuni settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, pur con bassa intensità elettrica su fatturato ( es. ceramica).

Saranno utilizzati parametri di consumo “efficiente”, sviluppati dall’ENEA entro luglio 2018. Sarà così possibile stimolare le imprese ad attivare nuovi investimenti in efficienza energetica e sostenibilità.

Schema agevolazioni (fonte MISE)

schema agevolazioni

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

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Tags: Impianti Impianti elettrici News

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