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Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007

ID 5056 | | Visite: 5303 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/5056

Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

(G.U. n. 39 del 15 febbraio 2007)

Entrata in vigore: 16.02.2007

Art. 5-bis Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute e' designato quale "autorita' competente" ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato il piano di attivita' riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

4. Per l'esecuzione delle attivita' previste al comma 1, l'autorita' competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanita'. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo consolidato 2020 aggiornato con le modifiche apportate da:

11/04/2007
LEGGE 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84)

09/04/2008
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 09/04/2008, n.84), convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n.101 (in G.U. 07/06/2008, n. 132)

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