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Europe, Rome

Etichetta volontaria: "Edificio predisposto alla banda ultralarga"

ID 4998 | | Visite: 14265 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/4998

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Etichetta volontaria: "Edificio predisposto alla banda ultralarga"

ID 4998 | Rev. 1.0 del 16.12.2022 / Documento in allegato

Update 16.12.2022

- Aggiunto Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU n. 292 del 09.12.2021 - SO n. 43)

- Aggiunto riferimento a Decreto 29 settembre 2022 n. 192 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici (GU n.290 del 13.12.2022)

Update 18.11.2017

Milano, 15 novembre 2017 - Piano strategico Banda Ultra Larga MISE 

Presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico l’etichetta volontaria, prevista dall’art 135 bis del Testo Unico dell’edilizia, “Edificio predisposto alla banda ultralarga”.

Vedi anche la Guida alla predisposizione della banda ultralarga negli edifici ANCE

Nel corso dell’evento di apertura di Smart Builing Expo 2017, oggi a Milano è stata presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico l’etichetta volontaria, prevista dall’art. 135 bis del Testo Unico dell’edilizia, che consentirà di riconoscere gli edifici “broadband ready”.

In applicazione alle norme dello Sblocca-Italia Legge 11 novembre 2014, n. 164 e del D.Lgs 33/2016 volute dal governo, sia gli edifici di nuova costruzione che quelli soggetti a profonda ristrutturazione devono essere equipaggiati con un’infrastruttura ottica.

L’etichetta rappresenta uno strumento in più per cittadini e imprese per conoscere la cablatura dei propri immobili proprio in un momento in cui lo sforzo infrastrutturale del paese, grazie al Piano Banda Ultralarga, sta dando una risposta alle esigenze di connessione a tutta la popolazione.

Dal 1° Luglio 1015 in accordo con Legge 11 novembre 2014, n. 164 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Slocca Italia), gli edifici nuovi o pesantemente ristrutturati e secondo quanto riportato dall'Art. 6 - ter  | Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica, che ha introdotto il comma 4 ter punto. 3 nel D. Lgs 259/2003 Codice delle Comunicazioni elettroniche, e l'Art. 135 bis nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici), gli edifici possono utilizzare volontariamente l'etichetta "edificio predisposto alla banda larga” ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile.

Legge 11 novembre 2014, n. 164
....
Art. 6 - ter
1. Dopo il comma 4 -bis dell’articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è inserito il seguente:

(D.Lgs. 259/2003) 4-ter:
3. L’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l’ultimo periodo del comma 4 -bis

2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 è aggiunto il seguente: 

(D.P.R. 380/2001) Art. 135 -bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) 
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fi bra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edifi cio predisposta per i servizi di accesso in fi bra ottica a banda ultralarga. 

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU n. 292 del 09.12.2021 - SO n. 43), ha aggiunto il comma 2 bis all'Art. 135-bis e modificato il comma 3, che ora è così formulato:

(D.P.R. 380/2001) Art. 135 -bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) 
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edifi cio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 

2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
...
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.
...

Come si rilascia l'etichetta

L'etichetta può essere rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

Guida CEI 306-22
Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica  - Linee guida per l’applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164

La Guida, che contiene informazioni per la predisposizione di “adeguati spazi installativi” e di “accessi agli edifici”, costituisce un utile strumento riassuntivo per l’applicazione del DPR 380/01, articolo 135-bis e consente di realizzare edifici con caratteristiche tali da assicurare la riduzione dei costi di installazione e di manutenzione degli impianti e un elevato livello di adattabilità, flessibilità, affidabilità nel tempo delle infrastrutture, tenendo conto delle mutevoli esigenze, sia tecniche sia dell’utenza, e della protezione dell’investimento.
...

Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (2022)

Con la pubblicazione del Decreto 29 settembre 2022 n. 192 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici (GU n.290 del 13.12.2022 / entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2022), sono apportate modifiche inerenti l’aspetto più ampio delle “Comunicazioni elettroniche” al Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (Decreto istallazione Impianti).

Si vedano novità ai Documenti:



segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.12.2022 Decreto 29 settembre 2022 n. 192
Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207
Certifico Srl
0.0 18.11.2017 --- Certifico Srl

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