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Scarico a parete fumi caldaie: Sentenza Tar Lombardia n. 1808/2017

ID 4934 | | Visite: 33253 | Legislazione ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/4934

Scarico a parete - sentenza TAR Lombardia del 13 settembre 2017

La recente sentenza del Tar Lombardia – n. 1808/2017 del 13 settembre – è di estrema rilevanza per il settore degli installatori in quanto tratta il caso di scarico a parete in caso di sostituzione di un apparecchio a gas in un condominio con scarico in canna collettiva ramificata oppure in assenza di sistemi di evacuazione funzionali, idonei o adeguabili alla installazione di apparecchi a condensazione, e:

1. Ribadisce che i regolamenti locali (in oggetto il Regolamento comunale d’igiene RL avverso al DPR 412/1993) devono adeguarsi alle disposizioni legislative nazionali.

2. La sentenza conferma di possibilità di deroga dallo scarico a tetto secondo quanto previsto dal DPR 412/1993

Il DPR 412/1993 (art. 5, commi 9 e 9 bis, modificato dal D.lgs n.102 del 2014consente, a talune condizioni, lo scarico a parete nel rispetto della norma UNI 7129 circa le distanze dello scarico fumi.

_________

La legge n. 90 del 2013 ha modificato il DPR 412/1993 ed il D.lgs n.102 del 2014 (Art. 14 Comma 8 e 9) ha modificato di nuovo i commi 9-bis e 9-ter dell'Art 5. DPR n.412 del 1993.

Il D.lgs n.102/2014 introduce nuovi casi di deroga per poter effettuare lo scarico a parete evitando lo scarico a tetto dei prodotti della combustione, da Luglio 2014 si può evitare l’uso del camino se di procede a ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione. Si potrà derogare anche in caso di installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione, a gas, e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Oltre ad ampliare i casi di deroga è stato sostituito il tanto discusso comma 9-ter, con il nuovo comma che, in 4 punti essenziali, stabilisce le caratteristiche dei generatori installabili in funzione dei casi di deroga:

1) nei casi di sostituzione di generatore individuale a gas che risultano installati antecedentemente al 31 agosto 2013, il nuovo generatore dovrà essere a camera stagna il cui rendimento sia superiore a 90+2 log Pn (3 Stelle)
2) nei casi in cui il progettista assevera l’impossibilità ad andare sul tetto; si intervenga su edifici di particolare pregio; oppure a seguito di ristrutturazioni di impianto non si possa adeguare il sistema di evacuazione fumi agli scarichi degli apparecchi a condensazione; le emissioni di ossido d’azoto dovranno essere inferiori a 70 mg/kWh (NOx = 5)
3) installazione di un sistema ibrido compatto, le emissioni di ossido d’azoto dovranno essere inferiori a 70 mg/kWh, e le pome di calore dovranno avere un rendimento superiore quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
4) in tutti i casi, i terminali di scarico dovranno essere posizionati in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.

Potranno essere così installate caldaie di tipo tradizionale, solo in sostituzione di apparecchi esistenti, mentre in tutti gli altri casi dovranno essere intallati generatori di calore a condensazione.

Premesso che la norma UNI 7129 tratta apparecchi di potenza termica inferiore a 35 Kw e che la norma UNI 11528 prevede lo scarico in parete per apparecchi di potenza compresa tra 35 e 70 Kw, il richiamo della sola UNI 7129 nega la possibilità di poter installare a parete apparecchi con potenza maggiore di 35 Kw.

DPR 412/1993  - Camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione

Art. 5 Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
...

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. (10)

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. (10)

((d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; 

e) vengono installati uno o piu' generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.))


((9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e' obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.)) In corsivo Agg. D.Lgs 102/2014 - Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. (10)

(10) Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dal 31 agosto 2013.

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