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della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i punti di entrata e a tutti i punti di uscita delle reti di trasporto del gas, ad eccezione del capo III, del capo V, del capo VI, articolo 28 e articolo 31, paragrafi 2 e 3, e del capo IX, che si applicano unicamente ai punti di interconnessione. Il capo III, il capo V, il capo VI, articolo 28, e il capo IX si applicano ai punti di entrata da paesi terzi o ai punti di uscita verso paesi terzi, o a entrambi, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di applicare il regolamento (UE) 2017/459 a tali punti.
2. Il presente regolamento non si applica negli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, per la durata di tale deroga.
GUUE L72/31 del 17.03.2017

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