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Legge 5 marzo 1990 n. 46

ID 4778 | | Visite: 19191 | ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/4778

Legge 46 1990

ID 4778 | News e Documenti aggiornati 27/06/2019

Legge 5 marzo 1990, n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti

Entrata in vigore della legge: 13/3/1990

Abrogata da: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37

GU n. 59 del 12-3-1990

Aggiornamenti

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392 (in SO n.94, relativo alla G.U. 18/06/1994, n.141) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.
18/06/1994 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392 (in SO n.94, relativo alla G.U. 18/06/1994, n.141) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'abrogazione dell'art. 5.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392 (in SO n.94, relativo alla G.U. 18/06/1994, n.141) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 15
La LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25 (in G.U. 20/01/1996, n.16) ha disposto (con l'art. 4 comma 2) la modifica dell'art. 7, comma 3.
La LEGGE 7 agosto 1997, n. 266 (in G.U. 11/08/1997, n.186) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 3.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 1.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 2.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 3.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 4.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 5.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 6.
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Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 8.
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Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 11.
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Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 13.
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Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 16.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 17.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 18.
Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 19.
Il DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 223 (in G.U. 18/01/2018, n.14) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.

In vigore:

Art. 14. Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 16. Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

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