Nota DCPREV prot. n. 9467 del 05.06.2025
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Nota DCPREV prot. n. 9467/2025 - Quesiti Linee guida Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (BESS)
ID 24117 | 16.06.2025 / In allegato
Nota DCPREV prot. n. 9467 del 05.06.2025 - Quesiti in materia di...
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(GU n. 98 del 9 aprile 1982)
Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.
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Abrogato da: Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
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ID 24117 | 16.06.2025 / In allegato
Nota DCPREV prot. n. 9467 del 05.06.2025 - Quesiti in materia di...

Update 06.12.2017:
Pubblicato il Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per...

ID 11674 | Rev. 1.0 del 20.09.2022 / Documento completo allegato
Documento aggiornato al Decreto 2...
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