// Documenti disponibili n: 46.344
// Documenti scaricati n: 36.215.628
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(GU n. 98 del 9 aprile 1982)
Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.
...
Abrogato da: Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
Collegati
ID 10956 | Update news 28.07.2024
Decreto 30 aprile 2012
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad u...

Update 22.07.2020
Bozza di RTV musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati Att. 72 D.P.R. n. 151/2011
Pubblicato nella GU Serie...

ID 21843 | Update 10.01.2025 / In allegato
Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024