Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(GU n. 98 del 9 aprile 1982)
Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.
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Abrogato da: Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
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Schema D.M. di aggiornamento del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi ...
Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.
Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indic...
ID 20457 | 24.09.2023 / Download Scheda PDF allegata
In scadenza per il 07 ottobre 2023 l'adeguamento antincendio relativamente a:
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