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Decreto 11 settembre 2026

Decreto 11 settembre 2026 / mpiego su strada di dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti (DSM)

Decreto 11 settembre 2026 / Impiego su strada di dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti (DSM)

ID 27331 | 19 Ottobre 2026

Decreto 11 settembre 2026 Disposizioni per l'impiego su strada di dispositivi di sicurezza stradale per i motociclisti (DSM). Modifica e sostituzione del decreto 1° aprile 2019.

(GU n.243 del 19.10.2026)
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Art. 1. Campo di applicazione e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle barriere di nuova realizzazione o già installate lungo le strade caratterizzate da una velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

2. Nel caso di interventi da realizzare su strade esistenti, la velocità di progetto della strada deve essere calcolata per assimilazione sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, per la medesima classe funzionale e andamento planimetrico della tratta.

3. Le presenti disposizioni regolamentano l’impiego di dispositivi di sicurezza per motociclisti, di seguito indicati con l’acronimo di DSM, su barriere di sicurezza stradale allo scopo di mitigare la severità dell’impatto dei motociclisti in caso di urto contro una barriera di sicurezza stradale a seguito di caduta del motociclista o del passeggero con scivolamento sulla piattaforma stradale.

4. I DSM devono essere di tipo continuo e posizionati lungo una barriera di sicurezza stradale allo scopo di ritenere e reindirizzare un motociclista che la urta, prevenendo un urto contro gli elementi pericolosi della barriera quali pali, ancoraggi, connessioni o ostacoli situati dietro di essa, al fine di ridurre il rischio associato al contatto diretto con tali elementi.

Art. 2. Caratteristiche dei dispositivi di sicurezza stradale per motociclisti (DSM)

1. I DSM sono prodotti da costruzione destinati a essere montati sulle barriere di sicurezza stradale, ad esempio, costituite da pali ed elementi longitudinali che presentano una superficie discontinua dal piano stradale fino all’altezza massima dell’elemento longitudinale di contenimento principale, al fine di ottenere una superficie di impatto priva di discontinuità in caso di urto da parte del motociclista.

2. I DSM devono soddisfare i requisiti previsti dalla specifica tecnica UNI CEN/TS 17342 ed essere sottoposti alle prove prescritte per verificarne le caratteristiche prestazionali presso laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025. La verifica della conformità del DSM è effettuata dal fabbricante sulla base dei risultati delle prove effettuate.

3. I DSM sottoposti con esito favorevole alle prove di urto devono essere corredati di dichiarazione del fabbricante contenente la valutazione della prestazione ed il controllo di produzione in fabbrica (FPC).

Art. 3. Applicazione dei dispositivi DSM sulle barriere di sicurezza stradale marcate CE

1. Le barriere di sicurezza stradali già marcate CE sono idonee a mitigare la severità dell’impatto dei motociclisti se, oltre a soddisfare le prestazioni dichiarate, sono dotate di DSM di tipo continuo conforme alle disposizioni di cui all’art. 2 delle presenti linee guida e di indirizzo.

2. Nel caso in cui il DSM non si configuri quale elemento aggiuntivo ma è parte integrante della barriera di sicurezza stradale marcata CE, il sistema complessivo è definito sistema di protezione del motociclista di tipo integrato ed è soggetto alla marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1317-5.

3. Il DSM, se è un elemento aggiuntivo alla barriera di sicurezza stradale marcata CE determina in linea generale una modifica del prodotto. La barriera di sicurezza stradale così modificata deve essere valutata dall’organismo notificato ai sensi della norma UNI EN 1317-5 per la conferma o l’aggiornamento delle prestazioni.

4. In conformità con le prescrizioni stabilite nell’appendice A della norma UNI EN 1317-5 nei casi di lieve modifica del prodotto l’organismo notificato può eseguire le verifiche di cui al precedente comma 3 in modalità virtuale secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 16303.
...
Art. 7. Entrata in vigore

1. I lavori relativi all’installazione di DSM con procedura di affidamento in corso e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, seguono le disposizioni dettate dal previgente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° aprile 2019, prot. n. 121.

2. Il presente decreto abroga le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° aprile 2019, prot. n. 121.
...

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