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Consiglio dei Ministri n. 191 del 2 Ottobre 2026

Consiglio dei Ministri n. 191 del 2 Ottobre 2026

Consiglio dei Ministri n. 191 del 2 Ottobre 2026 | Approvazione Decreti Ambiente / Economia circolare / Bonifiche / Cibersicurezza / Macchine

ID 27231 | 05 Ottobre 2026 / Allegato comunicato Stampa

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

Estratto Comunicato stampa

AMBIENTE, ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione di problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione di problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche.

Il provvedimento rafforza l’impegno dello Stato per il risanamento e la bonifica dell’area denominata “Terra dei Fuochi”, a tutela del territorio e della salute della popolazione che vi risiede. Per la realizzazione urgente degli interventi da parte del Commissario unico lo stanziamento è innalzato a 200 milioni di euro. Le risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario e sono sottoposte a un apposito meccanismo di monitoraggio, a garanzia della loro effettiva destinazione alle finalità previste.

In materia di bonifica dei siti contaminati, il decreto fissa in centocinquanta giorni il termine entro il quale la provincia adotta l’ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e prevede, in caso di inerzia, l’intervento sostitutivo della regione. Sono inoltre previsti criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale e sono estese agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione le semplificazioni già previste per la riqualificazione dei siti orfani.

Per rafforzare le istruttorie ambientali, le verifiche di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima sono attribuite alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, l’autorizzazione paesaggistica è ricompresa nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, senza un’istruttoria separata. Sono inoltre stanziati 500.000 euro per il 2027 per il potenziamento delle attività istruttorie del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relative al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali, con particolare riferimento ai profili sanitari.

È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a finanziare investimenti dei comuni connessi a eventi imprevedibili, come le crisi del ciclo dei rifiuti o i fenomeni di deterioramento ecologico, che non configurano emergenze ai sensi del Codice della protezione civile. Il contributo non può superare 1 milione di euro per singolo evento. I comuni beneficiari possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni.

Per la mitigazione del rischio idrogeologico, gli oneri per l’assistenza tecnico-specialistica a supporto dei Commissari straordinari sono posti a carico dei quadri economici degli interventi, nel limite del 3 per cento del finanziamento assegnato.

In materia di economia circolare, il decreto, infine:

- introduce obblighi di trasparenza e di astensione in caso di conflitto di interessi per le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e per i rappresentanti delle imprese negli organi dei consorzi per la gestione degli imballaggi;
innalza i limiti quantitativi per il deposito delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e consente, nei cantieri che ne producono fino a 20 metri cubi, il riutilizzo diretto nel sito di produzione, con esclusione di quelle provenienti da siti oggetto di bonifica o contenenti determinati materiali;
- chiarisce le condizioni alle quali l’impiego del combustibile solido secondario in sostituzione dei combustibili tradizionali non costituisce modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, introducendo un meccanismo di silenzio-assenso;
prevede che i produttori di bottiglie in PET per bevande comunichino annualmente al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) i quantitativi immessi sul mercato e la quantità e la provenienza della plastica riciclata utilizzata.

[...]

CIBERSICUREZZA DEI PRODOTTI DIGITALI

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (decreto legislativo - esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al regolamento europeo sulla ciberresilienza, che fissa requisiti di cibersicurezza per i prodotti hardware e software immessi sul mercato dell’Unione. Il regolamento prevede che i prodotti siano sicuri fin dalla progettazione e per l’intero ciclo di vita, con obblighi a carico di fabbricanti, importatori e distributori, tra cui la gestione delle vulnerabilità, gli aggiornamenti di sicurezza e la segnalazione degli incidenti gravi.

Il decreto individua nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) l’autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità, la cui valutazione e il cui controllo sono affidati all’organismo nazionale di accreditamento. L’ACN è anche l’autorità di vigilanza del mercato e può avvalersi della Guardia di finanza.

Altre autorità vigilano negli ambiti di propria competenza:

- per i prodotti classificati anche come sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, le autorità competenti ai sensi della disciplina nazionale sull’intelligenza artificiale;
- nei confronti degli istituti finanziari vigilati, la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
- per i profili di sua competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.

Le autorità operano in coordinamento, anche attraverso accordi per lo scambio di informazioni.

Il testo disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento da parte di ciascuna autorità secondo le proprie procedure, e la gestione dei reclami dei consumatori, che possono segnalare direttamente al gruppo nazionale di intervento per la sicurezza informatica (CSIRT Italia) vulnerabilità, incidenti e minacce informatiche. Le violazioni del regolamento sono inoltre incluse tra le materie per le quali è possibile promuovere azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

A sostegno delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comprese le start-up, è previsto un canale dedicato di consulenza, definito dall’ACN e dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, e sono stabilite tariffe proporzionate per la valutazione della conformità. È istituito, sotto la supervisione dell’Agenzia, uno spazio di sperimentazione normativa (Sandbox-CRA). Lo spazio offre ambienti di prova controllati per lo sviluppo e la verifica di prodotti innovativi prima dell’immissione sul mercato, con accesso prioritario per le microimprese e le piccole imprese, ed è coordinato con gli spazi di sperimentazione per i servizi finanziari e per l’intelligenza artificiale.

TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE

Attuazione dell’articolo 18 della legge 17 marzo 2026, n. 36, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (decreto legislativo - esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, il cosiddetto Net-Zero Industry Act, volto a rafforzare la capacità produttiva dell’Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, accrescendo la competitività e la resilienza del relativo sistema industriale.

Il decreto predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi e procedurali necessari all’applicazione del regolamento, secondo criteri di semplificazione, coordinamento tra le amministrazioni e accelerazione delle procedure. In particolare, individua nello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente il punto di contatto unico per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, con il supporto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la collaborazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per i profili di rispettiva competenza.

Per i progetti strategici, l’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) del Ministero delle imprese e del Made in Italy opera quale punto di contatto unico e cura l’istruttoria amministrativa e il coordinamento della valutazione. Il riconoscimento dello status prioritario di progetto strategico compete al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). Tali progetti sono qualificati di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il testo disciplina, inoltre, i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, volti a favorire lo sviluppo delle attività industriali, la creazione di raggruppamenti produttivi e la razionalizzazione delle procedure amministrative. Infine, a decorrere dal 2027, si autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a reclutare otto unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da assegnare all’UMASI, al fine di adeguarne la struttura organizzativa allo svolgimento delle attività previste dal regolamento.

SICUREZZA DELLE MACCHINE

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (decreto legislativo - esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al regolamento europeo relativo alle macchine, che sostituisce la direttiva 2006/42/CE.

Il provvedimento ridefinisce il campo di applicazione, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, le attività di vigilanza del mercato, le procedure per l’autorizzazione degli organismi notificati e il sistema sanzionatorio.

In particolare, il testo disciplina le condizioni per l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine, richiamando i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute previsti dal regolamento europeo. Sono, inoltre, specificati gli obblighi degli operatori economici lungo la catena di fornitura e l’obbligo di rendere disponibili in lingua italiana le istruzioni, nonché la documentazione tecnica su richiesta delle autorità di vigilanza.

Sono individuati quali autorità nazionali di vigilanza competenti il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le autorità di vigilanza si coordinano in un gruppo di lavoro tecnico per l’esame delle segnalazioni e dei casi di particolare complessità e possono avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e di enti dotati di specifiche competenze, anche per le macchine che presentano requisiti di intelligenza artificiale e cybersicurezza.

Il decreto definisce la procedura nazionale applicabile in presenza di macchine, prodotti correlati o quasi-macchine che presentano rischi per la salute e la sicurezza, prevedendo l’adozione di misure correttive da parte degli operatori economici e, nei casi più gravi, il divieto di commercializzazione, il ritiro o il richiamo dei prodotti interessati.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy è individuato quale autorità nazionale di notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre all’Ente unico di accreditamento - ACCREDIA sono attribuite le attività di valutazione e controllo degli organismi notificati.

Infine, il provvedimento adegua il sistema sanzionatorio nazionale ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento europeo, introducendo sanzioni amministrative graduate in funzione della gravità della violazione. Le Camere di commercio sono individuate quali autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni e si prevede la riassegnazione dei relativi proventi alle autorità di vigilanza per il potenziamento dei controlli sulle macchine.

[...]

Fonte: CdM

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