Legge 23 settembre 2026 n. 171 / Proroga termine Legge delega revisione CdS
ID 27203 | 01.10.2026
Legge 23 settembre 2026 n. 171 Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
(GU n.228 del 01.10.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2026
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Art. 1. Proroga del termine per l’esercizio della delega prevista dall’articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
1. All’articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue mesi», le parole: «apportandovi le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e introducendo» sono sostituite dalla seguente: «, introducendo»;
b) al terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
c) al quarto periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
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Legge 25 novembre 2024, n. 177
Art. 35 Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
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