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Decreto 22 settembre 2026

Decreto 22 settembre 2026 / Disposizioni transitorie requisiti decreto controlli PI

Decreto 22 settembre 2026 / Disposizioni transitorie requisiti decreto controlli PI in valutazione fino al 31 marzo 2027

ID 27161 | 24 Settembre 2026 / Allegato

Decreto 22 settembre 2026
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

(GU n.222 del 24.09.2026)
__________

__________

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. Dopo l’art. 6 è inserito il seguente:

Art. 6 -bis (Disposizioni transitorie) 

1. A decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal presente decreto, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza.

[...]

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