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Decreto 1° luglio 2026
Decreto 1° luglio 2026 / Revisione della lista dei farmaci e sostanze considerate doping
ID 27077 | 11 Settembre 2026 / Allegati
Decreto 1° luglio 2026
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.
(GU n. 210 del 10.09.2026)
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Decreto 1° luglio 2026 - Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.
ALLEGATO I - Convenzione internazionale contro il doping nello sport
ALLEGATO II - Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche, il cui impiego è considerato vietato per doping
ALLEGATO III - Lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping
Testo completo
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1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione all’emendamento all’allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping , che recepisce la lista elaborata dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2026 e riportata nell’allegato I, parte integrante del presente decreto.
2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II, parte integrante del presente decreto.
La lista di cui all’allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) sezione 1: classi vietate;
b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.
...
Art. 2 Il presente decreto sostituisce il decreto 28 maggio 2025.
...
segue allegato
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