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Linee guida applicazione regolamento sul lavoro forzato (RLF)

Linee guida applicazione regolamento sul lavoro forzato (RLF)

Linee guida applicazione regolamento sul lavoro forzato (RLF)

ID 27014 | 03 Settembre 2026 / Allegato

Comunicazione della Commissione - Linee guida sull’applicazione del regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione

C/2026/4386

GU C/2026/4637 del 3.9.2026

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Le presenti linee guida ottemperano all’obbligo di cui all’articolo 11 del regolamento sul lavoro forzato (di seguito «il regolamento» o «RLF») e sono intese a favorirne l’attuazione. Sono destinate alle autorità competenti responsabili dell’attuazione del regolamento e alle autorità doganali, agli operatori economici, alle associazioni dei consumatori, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati e ad eventuali altri portatori di interessi.

Le presenti linee guida sono un mero documento di orientamento: soltanto il testo del regolamento ha efficacia giuridica. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea. I pareri espressi nelle presenti linee guida non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso delle informazioni contenute nelle presenti linee guida.

Le presenti linee guida costituiscono indicazioni per l’applicazione del regolamento negli Stati membri e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nonché al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord conformemente al Quadro di Windsor, previa aggiunta del regolamento ai rispettivi accordi. I riferimenti all’Unione, all’UE o al mercato unico devono essere intesi anche come riferimenti al SEE o al mercato del SEE, nonché al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Come previsto dal regolamento, le presenti linee guida sono state elaborate in consultazione con tutti i portatori di interessi, compresi le organizzazioni internazionali, gli Stati membri, le imprese e le associazioni di imprese, i sindacati e le organizzazioni della società civile. A sostegno del processo di consultazione, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sul lavoro forzato, ha pubblicato un invito a presentare contributi per il quale ha ricevuto 160 contributi e ha condotto consultazioni mirate. Se necessario è possibile modificare e aggiornare le linee guida nel corso del tempo.

Il regolamento stabilisce norme vincolanti che vietano agli operatori economici di immettere sul mercato dell’UE prodotti ottenuti con il lavoro forzato e di esportarli dal mercato dell’UE. Mira a migliorare il funzionamento del mercato unico contribuendo a mantenere un mercato equo e trasparente e a garantire condizioni di parità per le imprese nel mercato unico, promuovendo nel contempo una condotta responsabile per le imprese che operano all’interno e all’esterno dell’UE. Il regolamento si propone inoltre di contribuire alla lotta contro le pratiche di lavoro forzato, compreso il traguardo 8.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ossia l’eliminazione del lavoro forzato entro il 2030.

Il regolamento impone agli operatori economici un obbligo di risultato. Pur senza imporre alle imprese obblighi specifici relativi al dovere di diligenza, riconosce che il dovere di diligenza è uno strumento utile per affrontare il problema del lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. In linea con il regolamento, le presenti linee guida mirano di conseguenza anche a chiarire in che modo il dovere di diligenza possa aiutare le imprese a conformarsi al regolamento. Queste norme si applicano indipendentemente dal fatto che il lavoro forzato avvenga nei siti operativi di un operatore economico o all’interno della sua catena di approvvigionamento.

Nell’attuare il regolamento le autorità competenti e la Commissione devono rispettare i principi generali del diritto dell’UE, come il principio di proporzionalità. Le indagini devono essere condotte nel debito rispetto del diritto degli operatori economici di essere ascoltati e fatte salve le procedure previste da altre normative dell’UE e nazionali. A tal fine il regolamento prevede che le autorità competenti capofila si coordinino strettamente con altre autorità competenti.

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1. Introduzione    

2. Quadro giuridico    
2.1 Quadro costituzionale dell’UE    
2.2 Quadro giuridico internazionale    

3. Ambito di applicazione del regolamento    
3.1 Prodotti e operatori economici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento
3.2 Definizione di lavoro forzato
3.2.1 Lavoro o servizio    
3.2.2 Mancanza di consenso volontario (involontarietà)    
3.2.3 Coercizione    
3.3 Tipi di lavoro forzato    
3.3.1 Lavoro forzato imposto da privati    
3.3.2 Lavoro forzato imposto dallo Stato    
3.3.3 Lavoro minorile forzato    
3.4 Indicatori di rischio per individuare il lavoro forzato    

4. Il processo d’indagine    
4.1 Le indagini su possibili violazioni del divieto di lavoro forzato    
4.2 Ambito di applicazione del processo d’indagine    
4.3 Approccio basato sul rischio per definire le priorità e orientare le indagini    
4.3.1 Criteri per l’individuazione dei prodotti e la definizione dell’ordine di priorità dei casi da sottoporre a indagine    
4.3.2 Identificazione degli operatori economici per le fasi di indagine    
4.4 Valutazione delle informazioni    
4.4.1 Raccolta e valutazione delle informazioni disponibili    
4.4.2 Fonti di informazione pertinenti    
4.5 Fase preliminare delle indagini    
4.5.1 Richiesta di informazioni agli operatori economici    
4.5.2 Richiesta di informazioni ad «altri fornitori di prodotti», altri portatori di interessi e ulteriori accertamenti dei fatti    
4.5.3 Valutazione e conclusione della fase preliminare di un’indagine    
4.6 Indagine    
4.6.1 Diritto dell’operatore economico di essere informato e ascoltato    
4.6.2 Richiesta di informazioni agli operatori economici    
4.6.3 Contatti con altri portatori di interessi pertinenti e ispezioni in loco    
4.6.4 Riservatezza delle indagini    
4.6.5 Esito dell’indagine    
4.7 Cooperazione degli operatori economici con le autorità competenti e informazioni che si possono richiedere    
4.7.1 Esempi di informazioni sulle misure adottate dall’operatore economico per individuare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio    
4.7.2 Esempi di informazioni sulle condizioni di lavoro nel sito del presunto lavoro forzato    
4.7.3 Esempi di informazioni sul prodotto che si presume violi il divieto di lavoro forzato.    
4.8 Decisioni sulle violazioni del divieto di lavoro forzato    
4.8.1 Accertamento di una violazione del divieto di lavoro forzato    
4.8.2 Accertamento di una violazione in caso di mancata cooperazione    
4.8.3 Contenuto della decisione    
4.8.4 Catene di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l’UE    
4.9 Riesame delle decisioni e dei ricorsi    
4.9.1 Domande di riesame di una decisione    
4.9.2 Domanda di revoca di una decisione quando gli operatori economici vi si siano conformati, e informazioni che essi devono presentare    
4.9.3 Ricorsi amministrativi e giudiziari contro una decisione    
4.10 Coordinamento e cooperazione in materia di indagini ed esecuzione della normativa    
4.10.1 Coordinamento tra le autorità nazionali all’interno di uno Stato membro    
4.10.2 Coordinamento con le autorità di contrasto e interazione con i procedimenti penali    
4.10.3 Coordinamento, cooperazione e assistenza reciproca tra le autorità competenti e la Commissione

5. Esecuzione e sanzioni
5.1 Esecuzione delle decisioni relative alle violazioni del divieto
5.1.1 Esecuzione delle decisioni relative alle violazioni del divieto all’interno dell’UE
5.1.2 Esecuzione alle frontiere delle decisioni relative alle violazioni del divieto    
5.1.3 Identificazione dei prodotti alla frontiera    
5.1.4 Sospensione dell’immissione dei prodotti e notifica alle autorità competenti    
5.1.5 Immissione in libera pratica o esportazione    
5.1.6 Rifiuto, sequestro e smaltimento    
5.2 Sanzioni    
5.2.1 Motivi delle sanzioni    
5.2.2 Calcolo delle sanzioni    

6. Indicazioni per gli operatori economici relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato    
6.1 Finalità    
6.2 Legislazione dell’UE in materia di dovere di diligenza    
6.3 Che cos’è il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato?    
6.3.1 Il dovere di diligenza quale strumento efficace contro il lavoro forzato    
6.3.2 Caratteristiche del dovere di diligenza    
6.3.3 Coinvolgimento dei portatori di interessi    
6.4 Processo di attuazione del dovere di diligenza    
6.4.1 Fase 1: integrare il dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi dell’impresa    
6.4.2 Fase 2: individuare e valutare i rischi di lavoro forzato nelle attività, nelle catene di approvvigionamento e nelle relazioni commerciali dell’impresa    
6.4.3 Fase 3: prevenire, attenuare e far cessare i rischi di lavoro forzato    
6.4.4 Fase 4: monitorare e valutare l’attuazione e i risultati    
6.4.5 Fase 5: comunicare come sono affrontati i rischi    
6.4.6 Fase 6: adottare misure di riparazione o cooperarvi    

7. Presentazione delle informazioni su possibili violazioni del divieto di lavoro forzato    
7.1 Introduzione    
7.2 Presentazione delle informazioni    
7.2.1 Presentazione delle informazioni    
7.2.2 Informazioni da presentare    
7.2.3 Recapiti    
7.3 Accuse di lavoro forzato    
7.4 Prove del lavoro forzato e documenti giustificativi    
7.5 Informazioni sugli operatori economici e/o sui prodotti interessati    
7.6 Come saranno trattate le informazioni presentate?    
7.6.1 Valutazione iniziale    
7.6.2 Dialogo con il firmatario della denuncia    
7.7 Riservatezza e protezione dei dati    
7.7.1 Riservatezza    
7.7.2 Trattamento dei dati personali

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