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Proroga adeguamento antincendio ospedali e strutture sanitarie

Proroga adeguamento antincendio ospedali e strutture sanitarie  L. conv DL 107/2026

Proroga adeguamento antincendio ospedali e strutture sanitarie / L. conv DL 107/2026 approvata - Attesa in GU

ID 26793 | 15.08.2026 / Download Note allegato

Proroga adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015.
__________

Update 15.08.2026

Confermata dal Senato con Art. 13-octies. (DDL 2001 Senato approvato definitivamente il 5 agosto 2026 - Legge attesa in GU), la proroga di un anno dell'adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015.

DDL 2001 Senato
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventiinfrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa eresilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 13-octies. (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015) 

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell’interno, rispettivamente:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) all’articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
c) all’articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) all’articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026»

__________

Update 30.07.2026

Atto Camera 2987
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti"

In approvazione alla Camera, emendamento che introduce Art. 13-sexies al Decreto-Legge 26 giugno 2026 n. 107: (segue passaggio Senato)

Articolo 13-sexies. (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015)

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell’interno, rispettivamente:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) all’articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
c) all’articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) all’articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 presentano entro il 31 dicembre 2026 al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b).

Vedasi

Prevenzione incendi ospedali Scadenze adeguamento

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