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Linee guida obblighi di trasparenza fornitori e utilizzatori sistemi di IA
Linee guida obblighi di trasparenza fornitori e utilizzatori sistemi di IA / CE 20 Luglio 2026
ID 26724 | 22 Luglio 2026 / Allegato (EN)
Linee guida per aiutare i fornitori e gli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale (IA) a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act, che entreranno in vigore il 2 agosto 2026.
Le linee guida chiariscono la nozione di "fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale", definendo aspettative precise in merito agli obblighi di trasparenza che si applicano a ciascuna parte interessata lungo la catena del valore. Forniscono definizioni di alcuni concetti e delineano le esenzioni, oltre a diversi esempi pratici di ciò che rientra e di ciò che non rientra nell'ambito di applicazione. Tra questi, le definizioni di sistemi di intelligenza artificiale a interazione diretta, contenuti sintetici, deepfake, testi generati dall'IA su argomenti di interesse pubblico ed esempi di eccezioni, come la revisione standard.
Le linee guida spiegano anche come dimostrare la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge sull'IA, anche attraverso l'adesione al Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA. I fornitori e gli utilizzatori di sistemi di IA generativa che decidono di non aderire al codice dovranno dimostrare la conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall'IA attraverso mezzi alternativi equivalenti e adeguati. Per gli altri obblighi di trasparenza (ad esempio, quelli relativi ai sistemi di IA che interagiscono con le persone), i fornitori e gli utilizzatori possono determinare autonomamente le misure adeguate, tenendo conto delle linee guida.
Gli obblighi di trasparenza aiuteranno le persone a riconoscere quando interagiscono con l'IA o quando un contenuto è stato generato o modificato dall'IA, riducendo il rischio di inganno e manipolazione. Le linee guida chiariscono quali fornitori e implementatori devono rispettare gli obblighi di trasparenza per i sistemi interattivi di IA e per la marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA.
In base all'AI Act, i fornitori di IA dovranno progettare sistemi di intelligenza artificiale in grado di informare gli utenti quando interagiscono direttamente con un'IA e dovranno aggiungere marcatori leggibili dalle macchine per consentire il rilevamento di contenuti generati o manipolati dall'IA.
Chi implementa queste tecnologie dovrà inoltre informare gli utenti quando vengono esposti a deepfake, a contenuti generati dall'intelligenza artificiale su argomenti di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale, e a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.
Obblighi di trasparenza previsti dalla legge sull'intelligenza artificiale
In base all'AI Act, i fornitori di IA dovranno progettare sistemi di intelligenza artificiale in grado di informare gli utenti quando interagiscono direttamente con un'IA e dovranno aggiungere marcatori leggibili dalle macchine per consentire il rilevamento di contenuti generati o manipolati dall'IA.
Chi implementa queste tecnologie dovrà inoltre informare gli utenti quando vengono esposti a deepfake, a contenuti generati dall'intelligenza artificiale su argomenti di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale, e a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.
Le linee guida chiariscono alcuni concetti, forniscono esenzioni ed esempi. Tra questi, la definizione di sistemi di intelligenza artificiale direttamente interattivi, come i chatbot, i contenuti sintetici, inclusi testi parzialmente o totalmente generati dall'IA, i deepfake e i testi generati dall'IA su argomenti di interesse pubblico, nonché esempi di eccezioni pertinenti, come la revisione standard, ad esempio la correzione ortografica e grammaticale.
Infine, le linee guida spiegano come si possa dimostrare la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge sull'IA, anche attraverso l'adesione a un codice di condotta, che offre certezza giuridica e un modo semplice e pratico per dimostrare la conformità alla legge sull'IA.
Sfondo
Le linee guida della Commissione sulle norme di trasparenza previste dalla legge sull'IA integrano il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA. Il Codice di condotta è stato redatto da esperti indipendenti con il contributo di centinaia di parti interessate. La Commissione e l'AI Board hanno confermato che il Codice rappresenta uno strumento adeguato e volontario a cui i fornitori e gli utilizzatori di IA possono fare affidamento per dimostrare la conformità alla legge sull'IA.
Per aiutare le organizzazioni a comprendere meglio i propri obblighi ai sensi dell'AI Act, la Commissione sta mettendo a disposizione una serie di strumenti, tra cui linee guida, il Codice di condotta e l'AI Act Service Desk, un centro informazioni accessibile e aggiornato che offre indicazioni chiare sull'AI Act.
Prossimi passi
Il 2 agosto 2026 entreranno in vigore la maggior parte delle norme previste dalla legge sull'intelligenza artificiale, compresi i poteri di controllo della Commissione e delle autorità nazionali di vigilanza del mercato.
I sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato prima di agosto dovranno essere conformi agli obblighi di marcatura e rilevamento a partire dal 2 dicembre 2026.
Articolo 50 Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.
2. I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.
3. I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema e trattano i dati personali in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi e conformemente al diritto dell'Unione.
4. I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Qualora il contenuto faccia parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera.
I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati o se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Le informazioni devono essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.
6. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al capo III, così come gli altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale per i deployer dei sistemi di IA.
7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per approvare tali codici di buone pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.
[...]
Fonte: CE
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